Sentenza 28 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2001, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBB C2.9 3 3-40 1 Reg. Gen. N. 986/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Oran 6.103 940пер. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente Dott. Rafaele CORONA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig." Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. per diritti L. 3000 28 FEB 2001 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 986/99 proposto Oggetto: Manutenzione da terrazza e danni. TO NZ e ON VI, elettivamente LIRE 3000 domiciliati in Roma, Via Pier Luigi da Palestrina n. 63, presso CANCELLERIA lo studio dell' Avv. Mario Contaldi che congiuntamente e di- sgiuntamente all'Avv. Giuseppe Gallenca li rappresenta e di- CG073684 fende come da procura in calce al ricorso. RICORRENTI contro 1 2007/00 BA AGOSTINO, CONDOMINIO DI VIA MONTANARO 70 TORINO, LL GI, DO PA, AU ER e ER GI. INTIMATI per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di To- rino n. 1426/97 del 07.11.1997 / 19.11.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05.12.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Giuseppe Gallenca. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. France- sco Mele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1426/97 del 07.11.1997 / 19.11.1997, la Corte d'appello di Torino, decidendo sul gravame proposto da TI BA nei confronti del Condominio di Via Montana- ro 70 Torino e di alcuni condomini, nonché sull'appello inci- dentale dei coniugi NZ OR e IN ON e su quello incidentale del Condominio, di IO IN e di PA AD, avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato in solido il BA e il Condominio ad ese- guire le opere indicate dal c.t.u. sulla terrazza a livello del pia- no attico, di esclusiva proprietà del BA, onde evitare le in- filtrazioni d'acqua che avevano danneggiati gli immobili sotto- stanti, nonché a risarcire i danni subiti dai coniugi OR- 2 ON ed indicati dal c.t.u in £. 17.630.000 e £. 5.800.000, in parziale riforma della decisione del Tribunale, assolveva il BA dalle domande formulate nei suoi confronti e revocava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva posto a suo carico in via solidale con il Condominio le spese di riparazione della terrazza e la condanna al risarcimento dei danni nei confronti dei coniugi OR-ON, dichiarando che solo il Condominio era tenuto alle riparazione della terraz- za e a risarcire i danni ai coniugi OR-ON come ac- certati e quantificai dal c.t.u.- La Corte d'appello respingeva poi l'appello incidentale del Condominio, del IN e del AD;
respingeva anche l'appello incidentale dei coniugi OR-Montagnar, che si era- no lamentati dell' omessa liquidazione dei danni derivati dall' inagibilità dell'appartamento e dalla necessità di aver dovuto affittare altra abitazione, osservando che la domanda era ge- nerica in punto di quantificazione di un maggior danno ri- spetto a quello liquidato dal Tribunale. M Infine, nel provvedere al regolamento delle spese processua- li, condannava il Condominio in solido con il IN e il AD, nonché con i coniugi OR-Mantagner a pagare le spese del giudizio d'appello al BA. 3 Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassa- zione i coniugi NZ OR e IN ON in base a due motivi, illustrati da memoria. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., anche in relazione agli artt. 325, 327, 331, 339 e 348 c.p.c.; 164, 163, 156 e 157 c.p.c.; 345 c.c.p.; 278 n. 4, 61 e ss. c.p.c., per avere la senten- za impugnata dichiarato “inammissibile” per genericità il loro appello incidentale inteso a conseguire la liquidazione dei maggiori danni subiti dall'appartamento a causa delle infiltra- zioni d'acqua che lo avevano reso inagibile con conseguente necessità di aver dovuto affittare altro appartamento in cui abitare, pur in mancanza di contestazione al riguardo delle controparti e senza alcuna motivazione sul merito della do- manda, ignorando le prove acquisite attraverso le consulenze tecniche d'ufficio che avevano parlato di "devastazione” dell' appartamento.
1.1. Il motivo è infondato. Trattasi all'evidenza di censura diretta contro l' interpreta- zione della domanda giudiziale, non deducibile in sede di le- gittimità se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione (cfr. ex plurimis: Cass. 19.9. 4 1997 n. 9314; 2.5.1997 n. 3782); vizio che nel caso specifico non ricorre avendo i giudici d'appello (pag. 14 della sentenza) spiegato le ragioni della rilevata genericità della domanda in- trodotta dai coniugi MA con l'appello inciden- tale, allorché hanno osservato che non era stato indicato né quantificato un maggior danno rispetto a quello liquidato dal primo giudice.
2. Col secondo motivo, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 91 stesso codice, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver fatto buon governo del principio della soccom- benza allorché li ha condannati, in solido con il Condominio ed altri, a rifondere al BA le spese del giudizio d'appello.
2.1.Il motivo non ha pregio, avendo l'impugnata sentenza correttamente applicato il principio della soccombenza. Invero i coniugi OR-ON erano risultati soccom- benti perché avevano insistito per la conferma della sentenza di primo grado che erroneamente aveva ravvisato a carico del BA una responsabilità ex art. 2051 c.c., ripartendo conse- guentemente le spese per le riparazioni del terrazzo non se- condo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., applicabile invece nel caso specifico. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 5 Non si deve provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione perché tutti gli intimati non si sono co- stituiti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 5 dicembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antun Belthok Прахот IL CANCELLERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 FEB. 2001 110000 Rema 01 280000 2 UFFICIO DELLE ENTRATE, ROMA 2 22 OTT. 2001 A Registrato in data Sonealn. 46324.verf. 290.000 (lire DUECENTO AMANIAMILA p. Il Dirigento Area Ser (D.ssa Maria Grazia D W Responsabile Servicio (Dr. RACCO 6