Sentenza 21 aprile 2004
Massime • 1
In materia alimentare ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962 n. 283, non è necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, o a norme di comune esperienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2004, n. 26108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26108 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 21/04/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 516
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - N. 4802/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT GI, n. S. Pietro Vernotico il 22/1/1948;
avverso ordinanza Tribunale Brindisi in data 17 dicembre 2003. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Zumbo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. SINISCALCHI Antonio che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore Marcello Mercurio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 17 dicembre 2003, il Tribunale di Brindisi rigettava la richiesta di riesame proposta da NT GI avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Brindisi in data 22 novembre 2003. L'indagato proponeva ricorso per erronea applicazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione sostenendo che il sequestro probatorio doveva essere motivato sulla sussistenza delle necessità istruttorie, che ai fini del sequestro non è sufficiente la astratta configurabilità del reato e che la violazione dell'art. 5, lettera b, della legge 283/92 era stata sostanzialmente demandata ad arbitrari apprezzamenti.
Il ricorso non è fondato.
Dopo aver dato atto che il mosto era contenuto in vasche di cemento non vetrificate è stata ravvisata la necessità del sequestro preventivo (e non probatorio) nelle precarie condizioni igienico sanitarie dello stabilimento e delle vasche con conseguente pericolo per la salute dei consumatori del vino prodotto.
La pretesa insussistenza del fumus del reato di cui all'art. 5 lettera b, della legge 283/62, in quanto le vasche in cemento non vetrificate non sarebbero contrarie alla legge e non comporterebbero affatto una alterazione del processo di vinificazione, non esclude la configurabilità della contravvenzione in quanto non è necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, o a norme di comune esperienza. È stato, poi, congruamente motivato che "trattandosi di procedimento cautelare, il giudice deve fare riferimento all'esistenza del fumus, essendo compito del giudice del dibattimento accertare se effettivamente la conservazione del mosto in vasche di cemento non vetrificate sia inidonea ad una buona conservazione del mosto.
Nel caso in esame, tale valutazione è stata compiuta dalla Dott.ssa Palma Maria Assunta e dall'Isp. Emilio Petrosino, rispettivamente dirigente ed Ispettore del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL BR 1, i quali hanno concluso che la conservazione del mosto in vasche non vetrificate costituisce grave pregiudizio per la genuinità del prodotto ivi stoccato, e che "tale valutazione da parte di un organo tecnico qualificato, finalizzato alla tutela della salute dei cittadini, appare sufficiente per rendere sussistente il fumus del reato contestato, mentre la valutazione del perito di parte si basa su mere ipotesi non assistite da alcun riscontro concreto".
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004