Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Oggetto ONE LAVORO042 9 1/ Lavoro Composta dagli Ill.m Pr sidence Dott. Vincenzo MILEO GEN. 10163/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere 13558/01 9838 Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere Cron. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 14/11/02 Dott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: NU OC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 16, presso lo studio dell'avvocato GILBERTO CERUTTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DI UL RA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 13558/01 proposto da: DI UL RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 157, presso lo studio 2002 dell'avvocato UL MURANO, che 10 rappresenta e 4576 -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
NU OC;
intimata avverso la sentenza n. 13032/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 03/05/00 R.G. N. 39723/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato CERUTTI;
: udito l'Avvocato MURANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso previa riunione dei fascicoli per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso dell'11.10.1998 CO Di IO impugnava la sentenza del Pretore di Roma che lo aveva condannato al pagamento -- in favore di ON PA della somma di £. 22.038.783 per pregressi crediti lavorativi, oltre alle retribuzioni che la stessa avrebbe maturato dal momento del licenziamento sino alla data della sentenza impugnata. Assumeva l'appellante che la PA non era stata licenziata, essendosi piuttosto dimessa, e che alla medesima non potevano riconoscersi i crediti retributivi pretesi dalla controparte sull'indimostrato presupposto di una retribuzione mensile pattuita in misura pari a 3 milioni. Resisteva all'appello la PA e il Tribunale di Roma, con sentenza del 3.5.2000, in parziale riforma della decisione pretorile, condannava l'appellante a corrispondere alla controparte la somma complessiva di £. 11.482.351, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali. Premesso che la cessazione del rapporto dedotto in giudizio era dovuta a licenziamento, come confermato dall'unico teste presente al fatto, osservava il Tribunale che la sentenza di primo grado non si era pronunziata sulle conseguenze economiche di tale licenziamento, ma che in difetto di specifico appello, non era possibile modificare sul punto la decisione appellata. Quanto alle pretese creditizie avanzate dall'attrice, il Tribunale riteneva provato sulla base dell'istruttoria espletata e delle ammissioni dell'appellante in sede di interrogatorio libero - che la retribuzione convenuta ammontava a 2 milioni di lire mensili, comunque superiore a quanto spettante in base alla sua qualifica di aiuto cuoca. Ne conseguiva che, mentre nulla era dovuto per differenze retributive degli ultimi mesi del rapporto, né per ferie, erano invece dovute £.
1.333.328 per 13ma, 1.333.328 14ma, 384.615 per festività soppresse. 616.520 per riduzione di orario ex festività abolite e £. 7.814.560 3 per lavoro straordinario. Con riferimento al quest'ultima "voce" precisava il Tribunale che non poteva ritenersi sussistente un conglobamento, nelle superiori ed episodiche maggiori somme corrisposte, anche dei compensi per straordinario: il patto di conglobamento può, infatti, considerarsi valido se da tale patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in questo caso è superabile la presunzione che il compenso stabilito è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria ed è possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei suoi diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto. Avverso detta sentenza la PA ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste l'intimato con controricorso e ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disposta preliminarmente la riunione ex art. 335 c.p.c. dei due ricorsi, principale ed incidentale, aventi ad oggetto la medesima sentenza. Col primo motivo - la ricorrente sostiene che la sentenza di appello riguarda esclusivamente le competenze e non anche il licenziamento con le sue conseguenze patrimoniali, sicchè essa va rettificata nel senso che “l'omessa pronunzia in ordine alle conseguenze economiche" deve leggersi come “omessa pronunzia in ordine alle ulteriori conseguenze economiche, vale a dire quelle maturate in epoca successiva alla pronunzia di primo grado e che avevano formato oggetto di doglianza-eccezione nella memoria difensiva depositata dal difensore dell'appellata: Solo in questa ottica, infatti, è possibile dare un senso logico alla parte successiva del capoverso, dove si sostiene la preclusione di modifica sul punto della sentenza, a causa della mancata proposizione di specifico appello incidentale (che peraltro incombeva appunto alla parte appellata). 4 Col secondo motivo in via subordinata - il ricorrente rileva che la parte motiva appena richiamata, ove interpretata in senso letterale si porrebbe in aperto contrasto con il contesto della sentenza, essendo inconciliabile o incomprensibile alla luce della parte rimanente di essa. In proposito si ritiene che ricorre l'ipotesi di "motivazione perplessa" non in sintonia con la motivazione apparente, suscettibile di per sé di cassazione. Resistendo al ricorso principale, l'intimato eccepisce dapprima l'inammissibilità del ricorso di controparte per difetto di procura speciale ex artt. 36 e 83 c.p.c. e, con ricorso incidentale, deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. osservando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza, un altro teste, oltre al SE, aveva riferito che la PA non era stata licenziata, ma non si vide più per propria scelta sul posto di lavoro. In realtà la PA - secondo il ricorrente incidentale - si era dimessa perché non aveva interesse ad accettare la regolarizzazione del suo rapporto di lavoro, il che avrebbe comportato la perdita dei benefici pensionistici. in ordine alla questione preliminare concernente la Va premesso - validità della procura che nel caso in cui la procura non espliciti in modo - chiaro la volontà di proporre ricorso in cassazione (principale o incidentale) - per essersi fatto uso di timbri predisposti per altre evenienze o per essere impiegati in ogni circostanza - mentre l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di 5 produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 cod. civ.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 c.p.c. (per tutte, v. Cass.,ssuu., 10.4.2000, n. 108). Il principio, appena evocato si attaglia perfettamente all'ipotesi in esame in cui la procura, anche se non fa espresso riferimento al giudizio per cassazione, tuttavia è esplicitamente riferito al "presente giudizio" sicche essa, in quanto riportato a margine dell'intestato ricorso per cassazione, non può non riferirsi a quest'ultimo. Quanto al primo motivo del ricorso principale, deve rilevarsi che non esiste alcun contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello sul punto relativo alle conseguenze economiche del licenziamento, ancorché detto dispositivo riguarda esplicitamente soltanto i crediti riconosciuti alla PA a titolo di 13ma, 14ma, di festività lavorate, di riduzione di orario in conseguenza delle festività abolite, nonché a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario (per complessive £. 11.482.351) più interessi e rivalutazione monetaria, e non anche le conseguenze economiche del licenziamento. Ed infatti, va tenuto presente che la medesima sentenza, nella parte espositiva (p.2 prime quattro righe) prende atto della sentenza di primo grado con cui il Di IO era stato condannato non solo al versamento della somma di £. 22.038.783 (maggiore di quella poi liquidata dal Tribunale di Roma) per i crediti lavorativi riconosciuti alla PA, ma anche alle retribuzioni maturate dalla ricorrente dal momento del licenziamento alla data della sentenza appellata. Orbene con l'appello proposto il Di IO, oltre a contestare la quantificazione dei pregressi crediti retributivi della PA compiuta dal primo Giudice, si è limitato a contestare la sussistenza di un licenziamento 6 come fonte della cessazione del rapporto di lavoro dedotto in causa, ribadendo -la tesi – già enunciata in primo grado - delle dimissioni. Essendo stata quest'ultima tesi disattesa dal Giudice del gravame, appare chiaro e non in contrasto con il dispositivo, che la sentenza di appello non ha disposto alcuna riforma del capo della sentenza pretorile concernente le retribuzioni maturate dalla PA dal momento del licenziamento, mentre la “parziale riforma" riferita nel dispositivo all'intera pronuncia pretorile non può che riguardare, invece, il capo riguardante le differenze retributive, espressamente ridotte nei termini più sopra precisati. Né alcun contrasto può rinvenirsi tra dispositivo e motivazione della sentenza di appello nella parte in cui (p.3) si precisa che “la sentenza di primo grado ha omesso di pronunziare in ordine alle conseguenze economiche del licenziamento" aggiungendosi che "in difetto di appello incidentale, non può questo Tribunale modificare sul punto la sentenza impugnata”. Quest'ultima affermazione non può che spiegarsi nel senso che la condanna sul punto già espressa dal Pretore, con la sentenza del 22.4.1996, non può più essere modificata, in difetto di impugnazione, sicchè si spiega il motivo per cui quest'ultima sentenza risulta solo parzialmente riformata dalla sentenza di appello. Nei termini che precedono, vanno disattesi entrambi i motivi del ricorso principale, strettamente connessi tra loro. Va pure respinto il motivo formulato dall'intimato con il ricorso incidentale il cui unico motivo esprime una censura di merito, inammissibile in questa sede di legittimità, in quanto avente ad oggetto la valutazione dei riscontri probatori già compiuta dal Tribunale con motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici. 7 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-9=73 . 933 Respinti entrambi i ricorsi per i motivi che precedono, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese tra le parti. Cosi deciso in Koma, il 14 novembre 2002 incenzo Miles ii Presidente Il Consigliere estensore Roffe on CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2/4 MAR. 2003 oggi CANCELLIERE 8