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Sentenza 29 dicembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/12/2023, n. 51643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51643 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CR SC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;
udita la Procuratrice generale, GIUSEPPINA CASELLA, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;
udito il difensore, Avv. ALFONSO AMATO del foro di SALERNO, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'impugnata sentenza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 51643 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 06/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9/11/2022 della Corte di appello di Napoli, emessa in sede di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione, nei confronti di RA CR, imputato - in concorso con altri e in qualità di ammini- stratore di fatto della Cilento Costruzioni s.r.l. - per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione (art. 110 cod. pen.; artt. 223, in rela- zione all'art. 216, comma 1 n. 1 e 2, 217, comma 2, e 219, comma 2 n. 1, L.F.), veniva riformata la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania in data 18/5/2017 (in dispositivo è stata erroneamente citata la sentenza del 12/3/2019 del Tribunale di Salerno), che aveva condannato l'imputato per una parte del capo B), con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di due anni di reclusione e alle pene accessorie per la durata di dieci anni. Sentenza dichiarativa del fallimento del 5 luglio 2007. 1.1. Il punto rimesso al nuovo apprezzamento della Corte di rinvio riguardava la rivalutazione in ordine all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e la rideterminazione delle pene accessorie. L'impugnata sentenza ha dunque riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, L. Fall. ed ha rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione;
le conseguenti pene accessorie sono state rideterminate nella durata di due anni. 2. Avverso tale sentenza ha proposto nuovamente ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Alfonso Amato, avanzando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Si denuncia violazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al combinato disposto degli artt. 161, 102 e 178 cod. proc. pen. e la conseguente nullità del giudizio di rinvio. Illustra il ricorrente che la notifica al CR, disposta nel domicilio dichia- rato ex art. 161 cod. proc. pen. in Salento alla via provinciale Orna n. 36/b, venne eseguita personalmente a mezzo dei Carabinieri di Vallo della Lucania solo in data 19/9/2022 per l'udienza del 26/9/2022, dunque tardivamente. Pertanto, il processo di appello fu rinviato alla data del 9/11/2022, ma detto rinvio fu notificato al difensore designato ex art. 102 cod. proc. pen. nella stessa udienza del 26/9/2022, anziché al difensore costituito e all'imputato, il quale aveva dichiarato regolarmente il suo domicilio (peraltro ricevendo a mani proprie la prima notifica, seppure tardiva). Se ne deduce la nullità della notificazione del decreto di citazione, a mente dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., non essendo 2 valida la notifica eseguita mediante comunicazione, riportata a verbale, al difensore sostituto di udienza. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 157 cod. pen., per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato, dovendosi calcolare a tal fine l'incidenza sulla pena delle circostanze attenuanti ad effetto speciale, così come - per espresso disposto normativo - rilevano le aggravanti ad effetto speciale. Un'interpretazione difforme da quella suggerita sarebbe viziata da assoluta irragionevolezza ed integrerebbe la lesione dei principi costituzionali di eguaglianza dinanzi alla legge e del diritto di difesa. In subordine, si sollecita interpello di costituzionalità. 2.3. Nel solco di tale censura, e prescindendo dalla eccepita questione di costituzionalità, si rappresenta che in ogni caso - al momento dell'emissione della sentenza impugnata - poiché il paradigma normativo era definito soltanto dall'ipotesi base della bancarotta fraudolenta, per la quale è stata anche operata la riduzione per l'attenuante ad effetto speciale ex art. 219 L. Fall., il termine massimo di prescrizione era di dodici anni e sei mesi, e dunque era ampiamente spirato alla data del 9/11/2022. 2.4. Si deduce ulteriormente violazione di legge in ordine alla quantifica- zione della diminuzione di pena applicata per l'attenuante ex art. 219 L. Fall. Tale attenuante speciale prevede una diminuzione della pena "fino al terzo", e non fino al massimo di un terzo, come da consolidata giurisprudenza. La Corte del rinvio non ha motivato in alcun modo l'applicazione di una pena diminuita in quantità inferiore alla massima riduzione possibile: invero, a fronte di una pena base fissata in due anni di reclusione, la massima diminuzione sarebbe stata la pena finale di otto mesi di reclusione. Ritiene il ricorrente che dall'espressione usata nella sentenza - «il ricono- scimento dell'attenuante in parola comporta la necessità di rideterminare la pena inflitta in anni uno mesi quattro di reclusione» - era evidente che la Corte territoriale avrebbe inteso applicare proprio il minimo della pena, sicché erronea sarebbe stata l'applicazione di una pena ridotta soltanto di un terzo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è in massima parte generico e reiterativo delle doglianze proposte nel gravame, già compiutamente esaminate con esito negativo dalla Corte territoriale del rinvio, senza travisamenti di sorta né sconfinamento dai temi devoluti nella sentenza rescindente. L'unico motivo che comporterà la necessità di revisione della sentenza è quello attinente al trattamento sanzionatorio. 3 1.1. La censura processuale attinente alla nullità della notificazione dell'udienza di rinvio, in quanto non effettuata all'imputato e al difensore costi- tuito, ma soltanto comunicata al sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen., è manifestamente infondata. Non risulta che la difesa abbia sollevato l'eccezione nel primo momento utile, cioè all'udienza di rinvio in cui si è svolto il processo, non essendovene traccia nella motivazione della sentenza e nemmeno nelle conclusioni rasse- gnate per RA CR;
dunque, è applicabile l'art. 180 cod. proc. pen. che sancisce il termine entro cui sono rilevabili le nullità di ordine generale non assolute, nella specie decorso. Inoltre, si può considerare intervenuta la sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., non avendo il difensore specificamente dedotto, come sarebbe stato suo preciso onere, che l'irregolarità di detto avviso avesse impedito all'imputato di conoscere la data di rinvio dell'udienza e di esercitarvi compiutamente il diritto di difesa. Peraltro, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nei casi di rinvio per legittimo impedimento del difensore, si riconosce la validità della comunica- zione al difensore sostituto di udienza del rinvio del processo ad altra data: così Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232906: «Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo» (in motivazione è stato anche evidenziato che l'imputato dichiarato contumace non ha diritto ad ulteriori avvisi perché, essendo validamente rappresentato dal difensore designato in sostituzione, deve considerarsi presente). 1.2. È inammissibile anche il secondo motivo di impugnazione, poiché la pretesa di calcolare ai fini della prescrizione anche le circostanze attenuanti ad effetto speciale è contraria al disposto normativo dell'art. 157, comma 2, cod. pen. Né potrebbe definirsi tale scelta discrezionale di politica legislativa come del tutto irrazionale, rispondendo alla logica di attribuire rilievo soltanto agli elementi accidentali che elevano decisamente la gravità della fattispecie incriminatrice, e non a quelli che l'attenuano. 1.3. Manifestamente infondata è la censura di maturata prescrizione del reato di bancarotta, sebbene già dalla sentenza di primo grado efarao state escluse le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e della pluralità dei fatti di bancarotta, sicché si era al cospetto della bancarotta fraudolenta "basica". La prescrizione, con termine massimo di 12 anni e 6 mesi, quindi, sarebbe maturata il 5 gennaio 2020, dovendosi aggiungere a tale termine 122 giorni di sospensione del processo di primo grado. Per di più, e con rilievo assorbente, la sentenza rescindente del 30/1/2020 aveva disposto l'annullamento con rinvio soltanto per rivalutare la sussistenza dell'attenuante ex art. 219, comma 3, L. Fall., espressamente dichiarando il passaggio in giudicato dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. 2. Resta da affrontare l'ultimo motivo di ricorso, attinente all'interpreta- zione della quantificazione della diminuzione di pena applicata per l'attenuante ex art. 219 L. Fall. 2.1. Alla stregua dell'esegesi di legittimità, «La circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 219, comma terzo, I. fall., applicabile se il danno patrimoniale cagionato dai reati di cui agli art. 216, 217 e 218 legge fallimentare è di speciale tenuità, prevede una diminuzione della pena "fino al terzo" della stessa e non sino al massimo di un terzo» (Sez. 5, n. 15976 del 23/02/2015, Delfino, Rv. 263247). La indicazione contenuta nell'impugnata sentenza non è chiara sul punto dell'effettiva riduzione che il collegio del rinvio intendeva applicare a titolo di tale attenuante: invero, a fronte di una richiesta difensiva in sede di conclusioni volta ad ottenere il massimo della diminuzione di pena, la Corte territoriale ha soltanto affermato: "il riconoscimento dell'attenuante in parola comporta la necessità di rideterminare la pena inflitta in anni uno e mesi quattro di reclusione". Risulta dunque una omissione motivazionale su un punto specifica- mente devoluto con il gravame, che dovrà essere colmata in sede di rinvio, alla stregua del principio di diritto che si è ricordato. 2. Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata con riferimento all'indicato punto relativo al trattamento sanzionatorio, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il giorno 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;
udita la Procuratrice generale, GIUSEPPINA CASELLA, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;
udito il difensore, Avv. ALFONSO AMATO del foro di SALERNO, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'impugnata sentenza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 51643 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 06/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9/11/2022 della Corte di appello di Napoli, emessa in sede di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione, nei confronti di RA CR, imputato - in concorso con altri e in qualità di ammini- stratore di fatto della Cilento Costruzioni s.r.l. - per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione (art. 110 cod. pen.; artt. 223, in rela- zione all'art. 216, comma 1 n. 1 e 2, 217, comma 2, e 219, comma 2 n. 1, L.F.), veniva riformata la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania in data 18/5/2017 (in dispositivo è stata erroneamente citata la sentenza del 12/3/2019 del Tribunale di Salerno), che aveva condannato l'imputato per una parte del capo B), con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di due anni di reclusione e alle pene accessorie per la durata di dieci anni. Sentenza dichiarativa del fallimento del 5 luglio 2007. 1.1. Il punto rimesso al nuovo apprezzamento della Corte di rinvio riguardava la rivalutazione in ordine all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e la rideterminazione delle pene accessorie. L'impugnata sentenza ha dunque riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, L. Fall. ed ha rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione;
le conseguenti pene accessorie sono state rideterminate nella durata di due anni. 2. Avverso tale sentenza ha proposto nuovamente ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Alfonso Amato, avanzando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Si denuncia violazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al combinato disposto degli artt. 161, 102 e 178 cod. proc. pen. e la conseguente nullità del giudizio di rinvio. Illustra il ricorrente che la notifica al CR, disposta nel domicilio dichia- rato ex art. 161 cod. proc. pen. in Salento alla via provinciale Orna n. 36/b, venne eseguita personalmente a mezzo dei Carabinieri di Vallo della Lucania solo in data 19/9/2022 per l'udienza del 26/9/2022, dunque tardivamente. Pertanto, il processo di appello fu rinviato alla data del 9/11/2022, ma detto rinvio fu notificato al difensore designato ex art. 102 cod. proc. pen. nella stessa udienza del 26/9/2022, anziché al difensore costituito e all'imputato, il quale aveva dichiarato regolarmente il suo domicilio (peraltro ricevendo a mani proprie la prima notifica, seppure tardiva). Se ne deduce la nullità della notificazione del decreto di citazione, a mente dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., non essendo 2 valida la notifica eseguita mediante comunicazione, riportata a verbale, al difensore sostituto di udienza. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 157 cod. pen., per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato, dovendosi calcolare a tal fine l'incidenza sulla pena delle circostanze attenuanti ad effetto speciale, così come - per espresso disposto normativo - rilevano le aggravanti ad effetto speciale. Un'interpretazione difforme da quella suggerita sarebbe viziata da assoluta irragionevolezza ed integrerebbe la lesione dei principi costituzionali di eguaglianza dinanzi alla legge e del diritto di difesa. In subordine, si sollecita interpello di costituzionalità. 2.3. Nel solco di tale censura, e prescindendo dalla eccepita questione di costituzionalità, si rappresenta che in ogni caso - al momento dell'emissione della sentenza impugnata - poiché il paradigma normativo era definito soltanto dall'ipotesi base della bancarotta fraudolenta, per la quale è stata anche operata la riduzione per l'attenuante ad effetto speciale ex art. 219 L. Fall., il termine massimo di prescrizione era di dodici anni e sei mesi, e dunque era ampiamente spirato alla data del 9/11/2022. 2.4. Si deduce ulteriormente violazione di legge in ordine alla quantifica- zione della diminuzione di pena applicata per l'attenuante ex art. 219 L. Fall. Tale attenuante speciale prevede una diminuzione della pena "fino al terzo", e non fino al massimo di un terzo, come da consolidata giurisprudenza. La Corte del rinvio non ha motivato in alcun modo l'applicazione di una pena diminuita in quantità inferiore alla massima riduzione possibile: invero, a fronte di una pena base fissata in due anni di reclusione, la massima diminuzione sarebbe stata la pena finale di otto mesi di reclusione. Ritiene il ricorrente che dall'espressione usata nella sentenza - «il ricono- scimento dell'attenuante in parola comporta la necessità di rideterminare la pena inflitta in anni uno mesi quattro di reclusione» - era evidente che la Corte territoriale avrebbe inteso applicare proprio il minimo della pena, sicché erronea sarebbe stata l'applicazione di una pena ridotta soltanto di un terzo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è in massima parte generico e reiterativo delle doglianze proposte nel gravame, già compiutamente esaminate con esito negativo dalla Corte territoriale del rinvio, senza travisamenti di sorta né sconfinamento dai temi devoluti nella sentenza rescindente. L'unico motivo che comporterà la necessità di revisione della sentenza è quello attinente al trattamento sanzionatorio. 3 1.1. La censura processuale attinente alla nullità della notificazione dell'udienza di rinvio, in quanto non effettuata all'imputato e al difensore costi- tuito, ma soltanto comunicata al sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen., è manifestamente infondata. Non risulta che la difesa abbia sollevato l'eccezione nel primo momento utile, cioè all'udienza di rinvio in cui si è svolto il processo, non essendovene traccia nella motivazione della sentenza e nemmeno nelle conclusioni rasse- gnate per RA CR;
dunque, è applicabile l'art. 180 cod. proc. pen. che sancisce il termine entro cui sono rilevabili le nullità di ordine generale non assolute, nella specie decorso. Inoltre, si può considerare intervenuta la sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., non avendo il difensore specificamente dedotto, come sarebbe stato suo preciso onere, che l'irregolarità di detto avviso avesse impedito all'imputato di conoscere la data di rinvio dell'udienza e di esercitarvi compiutamente il diritto di difesa. Peraltro, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nei casi di rinvio per legittimo impedimento del difensore, si riconosce la validità della comunica- zione al difensore sostituto di udienza del rinvio del processo ad altra data: così Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232906: «Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo» (in motivazione è stato anche evidenziato che l'imputato dichiarato contumace non ha diritto ad ulteriori avvisi perché, essendo validamente rappresentato dal difensore designato in sostituzione, deve considerarsi presente). 1.2. È inammissibile anche il secondo motivo di impugnazione, poiché la pretesa di calcolare ai fini della prescrizione anche le circostanze attenuanti ad effetto speciale è contraria al disposto normativo dell'art. 157, comma 2, cod. pen. Né potrebbe definirsi tale scelta discrezionale di politica legislativa come del tutto irrazionale, rispondendo alla logica di attribuire rilievo soltanto agli elementi accidentali che elevano decisamente la gravità della fattispecie incriminatrice, e non a quelli che l'attenuano. 1.3. Manifestamente infondata è la censura di maturata prescrizione del reato di bancarotta, sebbene già dalla sentenza di primo grado efarao state escluse le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e della pluralità dei fatti di bancarotta, sicché si era al cospetto della bancarotta fraudolenta "basica". La prescrizione, con termine massimo di 12 anni e 6 mesi, quindi, sarebbe maturata il 5 gennaio 2020, dovendosi aggiungere a tale termine 122 giorni di sospensione del processo di primo grado. Per di più, e con rilievo assorbente, la sentenza rescindente del 30/1/2020 aveva disposto l'annullamento con rinvio soltanto per rivalutare la sussistenza dell'attenuante ex art. 219, comma 3, L. Fall., espressamente dichiarando il passaggio in giudicato dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. 2. Resta da affrontare l'ultimo motivo di ricorso, attinente all'interpreta- zione della quantificazione della diminuzione di pena applicata per l'attenuante ex art. 219 L. Fall. 2.1. Alla stregua dell'esegesi di legittimità, «La circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 219, comma terzo, I. fall., applicabile se il danno patrimoniale cagionato dai reati di cui agli art. 216, 217 e 218 legge fallimentare è di speciale tenuità, prevede una diminuzione della pena "fino al terzo" della stessa e non sino al massimo di un terzo» (Sez. 5, n. 15976 del 23/02/2015, Delfino, Rv. 263247). La indicazione contenuta nell'impugnata sentenza non è chiara sul punto dell'effettiva riduzione che il collegio del rinvio intendeva applicare a titolo di tale attenuante: invero, a fronte di una richiesta difensiva in sede di conclusioni volta ad ottenere il massimo della diminuzione di pena, la Corte territoriale ha soltanto affermato: "il riconoscimento dell'attenuante in parola comporta la necessità di rideterminare la pena inflitta in anni uno e mesi quattro di reclusione". Risulta dunque una omissione motivazionale su un punto specifica- mente devoluto con il gravame, che dovrà essere colmata in sede di rinvio, alla stregua del principio di diritto che si è ricordato. 2. Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata con riferimento all'indicato punto relativo al trattamento sanzionatorio, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il giorno 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente