Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2002, n. 10488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10488 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
ее 6 E 8 9 N A IN04 8 8 / 0 2 1 I ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE O / I 4 REPUBBLICA ITALIANA R 5 Z / 6 . A A 2 N R T . - T OGGETTO U R . S I B B P . I . I.LO.R.: redditi prodotti G D L R E L L R in forma associata;
T E A C D . rettifica A B I D S A A R N I T E E E R SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA S T T E 3 I N 1 A A T E . S A M E N composta dai Magistrati: M R.G. N. 443/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron.23091 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Ud.
4.4.2002 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 443 R.G. 1999, proposto da LO STILE S.a.s. di EL DE & C., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa, con procura . datata 18 dicembre 1998, a margine del ricorso, dall'avv. prof. N Osvaldo PROSPERI, col quale elettivamente domicilia in Roma, presso la Cancelleria della Corte;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; 1412 - intimato (costituito) - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in data 13 luglio 1998, depositata col n. 104/VI/98 il 28 settembre 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 4 aprile 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Prosperi per la ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo A seguito di verifica fiscale generale, eseguita dalla G.d.F. di Roseto degli Abruzzi dal 14 al 22 dicembre 1995 per il periodo 1991-95, l'Ufficio delle imposte dirette di Giulianova rettificò il reddito della S.a.s. Lo Stile di EL DE & C. e, correlativamente ed in proporzione, quello dei soci, per l'anno 1991, richiedendo la maggiore i.lo.r. alla società e la maggiore i.r.pe.f. ai soci, con accessori corrispondenti e consequenziali sanzioni. La (prima) rettifica - implicante l'elevazione del reddito dalle dichiarate lire 36.020.000 alle accertate lire 103.274.000 - fu impugnata dalla Società, ed il ricorso fu accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo. La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, con la sentenza precisata in epigrafe, ha accolto il gravame dell'Ufficio, ritenendo "logico e verosimile nelle conclusioni" il procedimento seguito "nella ricostruzione della situazione reddituale", sulla base delle maggiori giacenze 'fisiche' delle merci riscontrate, rispetto a 2 quelle emergenti dai dati contabili, all'atto della verifica. Per la cassazione ricorre la Società contribuente, con tre mezzi illustrati da memoria, mentre l'intimata Amministrazione finanziaria ha depositato un 'atto di costituzione'. Motivi della decisione Deducendo falsa ed erronea applicazione dell'art. 39 del d.P.R. 600/1973 e di ogni regola in materia di accertamento del reddito (delle imprese minori) con metodo 'sintetico o induttivo', nonché vizio di motivazione, la ricorrente censura, col primo mezzo, la sentenza impugnata, che, aderendo alla ricostruzione dell'ufficio, ha confermato la sussistenza di attività non dichiarate, senza considerare - né farsi carico di superare - la regolarità formale e sostanziale delle scritture contabili (in regime di contabilità semplificata); senza individuare le presunzioni semplici, munite dei requisiti prescritti - del resto, neppure allegate dall'ufficio idonee a fondare la ricostruzione proposta;
senza giustificare in alcun modo - ed, anzi, facendole derivare dalla stessa contabilità e dal contegno della parte le percentuali di ricarico impiegate (variabili da un minimo del 15%, dichiarato solo per il 1995, ad un massimo del 70,4%), secondo una “mera esercitazione astratta ed artificiosa di ricarichi a ritroso" nell'arco di tempo considerato, dall'esercizio 1995 a quello 1991. Approfondendo l'ultima critica, col secondo mezzo denunzia la violazione degli artt. 2697 e 2727/2729 c.c., sottolineando la mancanza del 'fatto noto' - carattere che non è dato attribuire alla 3 dichiarazione del ricarico, come sopra circoscritta nel tempo - da porre a base del procedimento logico, con indebito ricorso ad un 'praesumptum de praesumpto' e con impossibilità di controllo in ordine alle diverse misure, via via adottate, dei ricarichi annuali. Dolendosi, infine, di omesso esame su punto decisivo, col terzo motivo sottolinea che il giudice 'a quo' ha ignorato del tutto i dati contabili, offerti dalla contribuente, i quali avrebbero consentito la ricostruzione completa delle rimanenze finali per ciascun anno ed iniziali per quello successivo, a partire dall'anno 1986 (di inizio dell'attività) e fino al 1992, con gli inevitabili riverberi sui susseguenti periodi. Il ricorso è infondato. Procedendo congiuntamente all'esame dei primi due motivi - intimamente connessi, per costituire, il secondo, una specificazione del primo -, il fatto noto (art. 2727 c.c.), posto a fondamento della rettifica, viene dal giudice del merito indicato in conformità con - l'avviso di accertamento - nelle "rimanenze fisiche rilevate nel giorno dell'intervento", precisandosi, con riguardo alla materia in contesa ed in particolare al ricorso introduttivo, "che non si discute sulla individuazione fisica delle giacenze, ma sui metodi e sui calcoli di valorizzazione delle giacenze medesime”. Il 'modus procedendi' seguito dai verificatori, e condiviso dal giudice del merito, è consistito nel fissarne il valore globale secondo il prezzo unitario di vendita (espressamente riferito a “ciascun articolo"), diminuendolo quindi degli importi corrispondenti all'imposta sul valore aggiunto ed al 4 "ricarico applicato al costo dei beni”, quale dichiarato dalla parte al momento della verifica. Il metodo si rivela ineccepibile sia in punto di fatto che sotto i profili aritmetico e logico, quando si consideri che, non contrastandosi la materialità delle rimanenze, il criterio di valutazione è stato fondato sul dato obiettivo della depurazione del prezzo globale di vendita dai carichi fiscali e dalla percentuale di ricarico, essa stessa dichiarata dalla contribuente. Quest'ultima, senza opporre argomenti denotanti un qualche errore nel 'modus procedendi', ne lamenta soltanto gli effetti, ritenuti arbitrari, nel computo a ritroso nel tempo, necessario per risalire dall'anno della verifica a quelli anteriori, fino al 1991. Non considera, tuttavia, come il metodo seguito inevitabilmente consegua, sul piano aritmetico, l'effetto di accrescere il valore delle rimanenze quanto più bassa sia la percentuale di ricarico (di partenza) dichiarata. E, senza nemmeno addurre rettifiche in aumento a quest'ultima, come non consente di rimuovere un valore fissato in maniera incontestabile, così non può pretendere di ribaltare l'indagine, sull'assunto di arbitrarietà dei risultati in tal modo conseguiti. Che essi abbiano fatto attingere, per i periodi d'imposta antecedenti, percentuali in misura persino sestupla rispetto al ricarico dichiarato (15%) costituisce invero conseguenza dovuta non alla attività degli organi accertatori, ma unicamente al raffronto con le emergenze contabili. Si versa pertanto, alla stregua dei rilievi valorizzati in sede di 5 merito, in una ipotesi di impiego di fatti noti (art. 2727 c.c. cit.) e dati certi (art. 39 del d.P.R. 600/1973); ed il divario tra i valori ottenuti e le risultanze contabili (v. sentenza, p. 4), da riferire necessariamente al momento della verifica, vale di per sé solo ad individuare i ricavi non dichiarati, della cui affermazione la ricorrente dunque a torto si duole. Non appaiono in tal modo configurabili le violazioni di legge, dedotte con i primi due mezzi, mentre l'invocata regolarità formale e sostanziale delle scritture non è di ostacolo alla compiuta rettifica, che si fonda sulla contraddizione interna agli stessi dati contabili ed alle allegazioni della contribuente, in sede di verifica. Né residua, con autonoma rilevanza, il difetto di motivazione dedotto col primo motivo. Il terzo mezzo, inammissibile per non aver indicato le risultanze della documentazione non esaminata e, quindi, per non consentire la valutazione del carattere decisivo dell'omissione dedotta, rivela, ancor prima, il carattere di mera assertiva di una possibile ricostruzione dell'intera contabilità in senso favorevole alla tesi della contribuente, di per sé inidonea a denotare il denunciato vizio della motivazione, la quale risulta, nel delineato contesto, immune da vizi logici. Il ricorso va in definitiva disatteso, con la precisazione che la questione di giudicato esterno (riferito a sei sentenze, divenute irrevocabili, favorevoli alla Società, in materia di i.lo.r. 1993 e 1994 e di i.v.a. 1994, nonché ai soci accomandanti Michele DE e 6 IA OV vedova DE per l'i.r.pe.f. 1991 e 1992) risulta inammissibilmente introdotta, con una produzione documentale non rientrante nello schema dell'art. 372 c.p.c.-impropriamente richiamato a p. 1 della memoria -, per la prima volta in sede di legittimità, onde non può essere presa in considerazione (Cass., Sez.un., 226/2001). Non conseguono statuizioni sulle spese, per l'inattività della Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2002. Il Cons. estensore Il Presidente Enrico Papa - - Francesco Cristarella Orestano - Zuico mmad IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPORT Oggi 18 LUG. 2002 A I 6 E 5 R 8 N . 9 A 1 O N T / I - 4 Z U / B B A 6 I 2 . R L . T R L R S T . I A P . . G D B E L A R A I E T D R A 1 I 3 E D S 1 T N E . E A T S N I N M E A S 7 E