Sentenza 30 giugno 1994
Massime • 1
In tema di reati edilizi, rientra nel novero delle opere interne non soggette a concessione od autorizzazione, e non integra pertanto violazione della legge penale, la destinazione a vani abitabili di locali originariamente utilizzati a fine di sgombero, ottenuta mediante l'esecuzione di lavori che non determinano aumento di cubatura o di superficie ne' mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito. Al riguardo non è ipotizzabile la trasformazione d'uso dell'immobile, atteso che la stessa è configurabile allorquando l'unità immobiliare, e non i suoi singoli componenti, venga adibita ad utilizzazione diversa da quella per la quale fu rilasciata la licenza ad edificare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/06/1994, n. 8332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8332 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1994 |
Testo completo
M 833 2 REPUBBLICA ITALIANA
Reg. gen. n.
Cozi IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
12861/94 0.77 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 23 GEN 2009 SEZIONE III PENALE Sent. n. 1735 composta dai signori
1. Dottor Pietro Paolo Glinni LIRE 3000 Presidente CANCELLERIA 2. Dottor Umberto Feliciangeli Consigliere
3. Dottor Giuseppe Savignano Consigliere
BU313043 4. Dottor Leonardo Barone Consigliere
Consigliere 5. Dottor Paolino Dell'Anno
CORTE SUN ONE UFF all'udienza pubblica del 30 giugno 1994
Richies dio Mortalstu ha pronunciato la seguente d. per d.. 1000. SENTENZA 11
J
LIEREsui ricorsi proposti da:
1 ) procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di
L'Aquila
2 ) CA VA, nato a [...] il 26. 2. 1948
avverso la sentenza emessa dal pretore di Chieti il 27 gennaio 1994;
Letta la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita la relazione svolta dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito il procuratore generale nella persona del sostituto, dottor
Scardaccione, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in acco- glimento del ricorso del procuratore generale e per il rigetto del ricorso dell'imputato;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 1500 CANCELLERIA UFFIC COPIE UFFICIO COPIE 1
Richiesta copia studio Richiesta Co studio del S. IMPRONTA dis. Bellinzou 1000 1500' per diritt L. 11 27 APP 1999 İlper dirkti L. UV. 1995 E710711 IL CANCELLIERE AN ILLIERE
CA VA venne rinviato al giudizio per rispondere del reato di cui all'articolo 20 lettera b della legge numero 47 del 1985,
-
per avere tra l'altro, effettuato interventi su un preesistente fab- bricato destinato alla sua abitazione, ricavando alcuni vani abitabili nel sottotetto, raggiungibili attraverso una scala interna che era stata all'uopo realizzata.
Il pretore ne ha affermato la responsabilità in ordine alla contrav- venzione prevista dalla lettera a ) della stessa norma.
Hanno proposto ricorso sia il procuratore generale che l'imputato denunciando entrambi la erronea interpretazione della legge.
Il primo rappresenta che, essendosi mutata la destinazione d'uso dei locali attraverso la esecuzione di lavori, doveva richiedersi la concessione edilizia. Il secondo deduce che si era trattato di mere opere interne non soggette ad autorizzazione.
Risulta in punto di fatto dalla stessa sentenza impugnata che i vani, destinati originariamente a locali di sgombero, erano già esistenti nello stesso numero di quelli poi diversamente utilizzati a seguito dei lavori effettuati che non determinarono quindi aumento di cubatura o di superficie nè mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito. Nè è ipotizzabile la denunciata trasformazione dell'uso venendo questa a realizzarsi nel caso in cui l'unità immobi- liare, e non i suoi singoli componenti, venga adibito a utilizzazione diversa da quella per la quale fu rilasciata la licenza a edificare.
Per quanto si ricava dalla stessa sentenza impugnata, l'imputato altro non fece che realizzare mere opere interne, quali previste dall'arti- colo 26 della legge numero 47 del 1985, che non risulta che fossero in difformità rispetto agli strumenti urbanistici e al regolamento comu- nale edilizio. Si trattò quindi di quelle modificazioni alla unità immobiliare apportabili sine titulo, la cui liberalizzazione il legi- slatore ha voluto, così sollevando l'Amministrazione comunale dal compito di istruire istanze prive di implicazioni urbanistiche ed edilizie ed esprimersi al riguardo, in quanto, non alterando l'unità immobiliare nei suoi elementi costitutivi, si rendono necessarie per adeguare questa al mutare delle esigenze del nucleo familiare ( in tale senso, la circolare 30 luglio 1985 n. 3357/25 del Ministero dei lavori pubblici, in Gazzetta ufficiale dell'8 agosto 1985 ).
P. Q. M.
Visti gli articoli 615, 623 e 624 c. p. p.; rigetta il ricorso del procuratore genarale;
annulla senza rinvio, in accoglimento del ricorso dell'imputato, la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Roma, 30 giugno 1994. Ilprefidente Il consigliere estensore
Valim u . DEPOSITATA IN CANCELLERIA
23 LUG 1994
CREIOGAMBONE À CONDEN BEANCELLERIA Diabé Ubaldr