CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2023, n. 9461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9461 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE nel procedimento a carico di: LE AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 9461 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Trieste con sentenza del 1 febbraio 2022 , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 3 novembre 2017 con la quale AR VA era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo 1), 341 bis cod. pen. (capo 2), 186 comma 7 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 ( capo 3) e 341 bis cod. pen. tutti commessi il 24 dicembre 2015, a seguito di appello dell'imputato formulato con riferimento al solo reato di cui all'art. 337 cod. pen (capo 1), ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 186 CdS contestato al capo 3 dell'imputazione per essere lo stesso estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta e ha confermato nel resto l'impugnata decisione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste/deducendo la violazione di legge ed in specie dell'art. 597i comma 1/ cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che la Corte, pronunciando la sentenza di declaratoria di prescrizione in ordine ad un reato per cui non vi era stata impugnazione, non aveva rispettato il principio devolutivo che limita la cognizione del giudice di appello ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Secondo il Procuratore/ nel caso in esame fra il reato per il quale vi era stata impugnazione ed il reato per il quale era stata di ufficio rilevata la prescrizione non poteva dirsi sussistente quel legame di stretta connessione che secondo la giurisprudenza varrebbe a legittimare la cognizione anche rispetto ai punti non devoluti. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato i I quanto infondato il motivo. 2. La sentenza della Corte di Appello dichiarativa della prescrizione è conforme al principio per cui la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il giudizio sulla penale responsabilità dell'imputato rispetto a uno dei reati 2 attribuitigli, mentre non si forma il giudicato sui punti di essa che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni. Così in caso di condanna, la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a conferire alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine sulla quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Il concetto di "punto della decisione" ha, rispetto al concetto di "capo della sentenza", infatti, una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un "capo", concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, e coincidenti con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato (accertamento della responsabilità e determinazione della pena). Ad ogni capo, pertanto, corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali si pone come passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ciascun reato, quali l'accertamento del fatto, la sua attribuzione all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti e attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente, anche sotto l'aspetto del trattamento sanzionatorio (in tal senso Sez. U, n. 1 del 19/01/2000 , Tuzzolino, Rv. 216239; conforme Sez. 3, n. 6983 del 18/12/2007 dep. 2008, Mimi, Rv. 239274). 2.1. Nello stesso senso si è affermato che nell'ipotesi di condanna per reati riuniti in continuazione, la valida proposizione dell'appello in relazione al reato più grave impedisce la formazione del giudicato riguardo ai reati satellite, riuniti in continuazione, pur se i capi corrispondenti non siano stati impugnati ovvero sia inammissibile il gravame proposto contro i medesimi (Sez. 1, n. 45547 del 15/09/2015, Iuliano Rv. 265373; Sez. 7, n. 39750 del 03/04/2014, Fiandaca, Rv. 261100). In casi di tal fatta, invero, il riconoscimento della continuazione fa sì che il capo della sentenza relativo al reato non appellato non può dirsi integralmente definito con riguardo all'aspetto della quantificazione della pena, 3 che, essendo stata determinato mediante aumento in continuazione della pena base inflitta per il reato più grave, è ancora indirettamente, sub iudice in conseguenza della avvenuta impugnazione per tale ultimo reato. 3. Nel caso di specie la Corte di Appello, dopo che in primo grado il Tribunale aveva condannato il ricorrente in ordine a diverse ipotesi di reato unificate dal vincolo della continuazione, a fronte dell'appello presentato dall'imputato in ordine ad uno solo dei reati, ovvero quello di cui all'art. 337 cod. pen. ritenuto più grave, ha correttamente rilevato l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 186 CdS, posto che l'aspetto della quantificazione della pena in ordine a tale reato era ancora sub iudice.
PQM
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma in data 9 febbraio 2023 Il Consig estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 9461 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Trieste con sentenza del 1 febbraio 2022 , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 3 novembre 2017 con la quale AR VA era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo 1), 341 bis cod. pen. (capo 2), 186 comma 7 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 ( capo 3) e 341 bis cod. pen. tutti commessi il 24 dicembre 2015, a seguito di appello dell'imputato formulato con riferimento al solo reato di cui all'art. 337 cod. pen (capo 1), ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 186 CdS contestato al capo 3 dell'imputazione per essere lo stesso estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta e ha confermato nel resto l'impugnata decisione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste/deducendo la violazione di legge ed in specie dell'art. 597i comma 1/ cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che la Corte, pronunciando la sentenza di declaratoria di prescrizione in ordine ad un reato per cui non vi era stata impugnazione, non aveva rispettato il principio devolutivo che limita la cognizione del giudice di appello ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Secondo il Procuratore/ nel caso in esame fra il reato per il quale vi era stata impugnazione ed il reato per il quale era stata di ufficio rilevata la prescrizione non poteva dirsi sussistente quel legame di stretta connessione che secondo la giurisprudenza varrebbe a legittimare la cognizione anche rispetto ai punti non devoluti. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato i I quanto infondato il motivo. 2. La sentenza della Corte di Appello dichiarativa della prescrizione è conforme al principio per cui la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il giudizio sulla penale responsabilità dell'imputato rispetto a uno dei reati 2 attribuitigli, mentre non si forma il giudicato sui punti di essa che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni. Così in caso di condanna, la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a conferire alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine sulla quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Il concetto di "punto della decisione" ha, rispetto al concetto di "capo della sentenza", infatti, una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un "capo", concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, e coincidenti con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato (accertamento della responsabilità e determinazione della pena). Ad ogni capo, pertanto, corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali si pone come passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ciascun reato, quali l'accertamento del fatto, la sua attribuzione all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti e attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente, anche sotto l'aspetto del trattamento sanzionatorio (in tal senso Sez. U, n. 1 del 19/01/2000 , Tuzzolino, Rv. 216239; conforme Sez. 3, n. 6983 del 18/12/2007 dep. 2008, Mimi, Rv. 239274). 2.1. Nello stesso senso si è affermato che nell'ipotesi di condanna per reati riuniti in continuazione, la valida proposizione dell'appello in relazione al reato più grave impedisce la formazione del giudicato riguardo ai reati satellite, riuniti in continuazione, pur se i capi corrispondenti non siano stati impugnati ovvero sia inammissibile il gravame proposto contro i medesimi (Sez. 1, n. 45547 del 15/09/2015, Iuliano Rv. 265373; Sez. 7, n. 39750 del 03/04/2014, Fiandaca, Rv. 261100). In casi di tal fatta, invero, il riconoscimento della continuazione fa sì che il capo della sentenza relativo al reato non appellato non può dirsi integralmente definito con riguardo all'aspetto della quantificazione della pena, 3 che, essendo stata determinato mediante aumento in continuazione della pena base inflitta per il reato più grave, è ancora indirettamente, sub iudice in conseguenza della avvenuta impugnazione per tale ultimo reato. 3. Nel caso di specie la Corte di Appello, dopo che in primo grado il Tribunale aveva condannato il ricorrente in ordine a diverse ipotesi di reato unificate dal vincolo della continuazione, a fronte dell'appello presentato dall'imputato in ordine ad uno solo dei reati, ovvero quello di cui all'art. 337 cod. pen. ritenuto più grave, ha correttamente rilevato l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 186 CdS, posto che l'aspetto della quantificazione della pena in ordine a tale reato era ancora sub iudice.
PQM
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma in data 9 febbraio 2023 Il Consig estensore Il Presidente