Sentenza 2 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2001, n. 8922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8922 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
) REPUBBLI892 2/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 4839/99 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA RIGGIO Consigliere 20382 Dott. Ugo Cron. Rep. 27253155 Dott. Alfredo - Rel. Consigliere MENSITIERI Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud.20/02/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE O Consigliere Richiesta copia studio dal Sig. AL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per dirity L. 6000 2001 231 SE NTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: Aut PACE ADDOLORATA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO BASSI 3, presso lo studio dell'avvocato MAZZOCCO E, difesa TANZARELLA BIAGIO, giusta dall'avvocato delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente contro 001221313 PUTIGNANO PASQUALINA, VENERE NN, PUTIGNANO MARTINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato MASTROBUONO S., difesi PUTIGNANO PASQUALINA, giusta delega in2001 dall'avvocato 315 atti;
-1
- controricorrenti -
nonchè
contro
UL SA, UL EN, DI SO NN, BI RO, NT NI;
intimati avverso la sentenza n. 11/98 della Corte d'Appello di LECCE sezione distaccata di TARANTO, depositata il 23/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Alessandro LEVAM per delega dell'Avv. TANZARELLA, depositata in udienza, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato PUTIGNANO Pasqualing, difensore det resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 8 marzo - 29 maggio 1996 il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda proposta con citazione notificata ottobreil 24 1988 nei confronti dei condomini RA UL, IO BA, IN GN, QU GN, PI BI, AN EN e OL AR, proprietari di altrettante unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale sito in Castellaneta alla via Mazzini, angolo via Iacobellis, con ingresso dal numero civico 8 di Via Mazzini, da Addolorata Pace, proprietaria, a sua volta, di due unità immobiliari facenti parte di s detto edificio-unità tra loro intercomunicanti, u site rispettivamente al piano terra, con accessi A Iacobellis contrassegnati con i numeri dalla via civici 3, 5 e 7, oltre che dall'androne condominiale di via Mazzini 8, e al primo piano con vano scala proprio, corrispondente al numero civico 5 di via Iacobellis, e scala di accesso esclusiva, ma senza ingresso diretto dal pianerottolo della scala condominiale e per l'effetto così provvedeva: a) annullava le tabelle millesimali n.ri 2 e 3, ancorché approvate dalla stessa attrice, nella 3 J parte in cui ponevano a suo lecarico spese relative alla scala condominiale anche con riferimento all'appartamento del primo piano;
b) condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali. A tali statuizioni il Tribunale adito perveniva sulla base del rilievo che la Pace non poteva in alcun modo utilizzare le scale dell'edificio condominiale per raggiungere il suo appartamento posto al primo piano, donde l'inapplicabilità nei suoi confronti del disposto di cui all'art. 1124 C.C., e che le tabelle millesimali summenzionate che, ciò malgrado, prevedevano il contributo della predetta alle "spese della scala", erano da と annullare per errore essenziale e riconoscibile nel quale ella era incorsa nell'esprimere il proprio voto favorevole alla loro approvazione. Il gravame proposto dai soccombenti contro tale pronunzia veniva accolto dalla Corte d'appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, che, con sentenza 19.12.97 - 23.1.98, rigettava la domanda proposta dalla Pace in prime cure, compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado. -L Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Addolorata Pace sulla base di un unico 4 articolato motivo. Resistono con controricorso, illustrato da memoria, QU GN, AN EN e IN GN. Non hanno spiegato attività difensiva in questa sede gli altri intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE disattesa l'eccezione deipreliminarmente Va controricorrenti di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale risultando tale procura ritualmente conferita in calce all'atto H C introduttivo del presente giudizio di cassazione. I A Ciò posto, con l'unico motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 e 1124 C.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Osserva la ricorrente che la giurisprudenza sulla quale il giudice del gravame di merito aveva fondato le proprie argomentazioni in diritto (Cass. n. 2328/77) non si attagliava alla fattispecie in esame posto che il solaio di copertura era in proprietà ed uso esclusivo di alcuni condomini, tra cui i GN-EN, come dato per scontato dalle stesse controparti le quali non avevano per 5 nulla affermato che essa Pace fosse comproprietaria e/o usasse il solaio-terrazzo "de quo" a suo piacimento, sostenendo soltanto che la predetta vi "accede (va) tramite le scale condominiali...... per manutenzione canne fumarie, per installazione antenne televisive". Tale circostanza, confermata altresì dalle tabelle millesimali relative al solaio di copertura che evidenziavano, quanto meno, un uso esclusivo dello stesso da parte di alcuni condomini tra cui uno degli appellanti, non era stata tenuta in debito conto dalla Corte del merito la quale, al contrario, aveva stabilito che essa ricorrente doveva comunque partecipare, per il suo appartamento sito al primo piano della palazzina, alle spese per la riparazione e ricostruzione delle scale condominiali. Ebbene tale ricostruzione in diritto era, ad avviso della Pace, errata per il combinato disposto dei citati artt. 1123 e 1124 c.c. Poiché infatti all'appartamento di proprietà Pace sito al primo piano si accedeva esclusivamente e direttamente solo da Via Iacobellis n. 3, attraverso una scala privata interna, nessun ingresso essendo possibile dalle scale di Via 6 Mazzini n. 8, (come evidenziato anche dalla CTU espletata in primo grado), fuori luogo appariva il richiamo alla sentenza n. 2328/77 che affermava un principio, peraltro datato nel tempo, e disciplinava una situazione dei luoghi chiaramente diversa da quella oggetto di causa. La ricorrente non era né proprietaria né comproprietaria del solaio di copertura dell'immobile (non valeva a tal fine la che lacircostanza, tra l'altro indimostrata, predetta avesse sul solaio un'antenna о una canna а н fumaria) tal che, se il principio stabilito А dall'art. 1124 c.c. era quello che le spese per le scale andavano suddivise tra i proprietari dei diversi piani a cui servivano, era indubbio che essa Pace non poteva esser tenuta, per l'appartamento posto al primo piano, a contribuire alle spese per le scale condominiali. Rileva altresì la ricorrente che la propria tesi trova conforto anche nel secondo comma del citato art. 1124 c.c. e richiama la giurisprudenza di questa Suprema Corte che avrebbe ribadito il principio secondo cui le spese per l'uso e la conservazione dei beni di proprietà comune quando non possono servire le proprietà esclusive dei 7 condomini, non possono esser poste а carico di questi. Il ricorso va accolto per le ragioni che qui di seguito vanno ad esporsi. Nell'accogliere il gravame di merito dei GN-EN avverso la decisione di prime cure che aveva annullato le tabelle millesimali n.ri 2 e 3 nella parte in cui ponevano a carico della Pace le spese relative alle scale condominiali anche con riferimento all'appartamento di sua proprietà posto al primo piano dell'edificio di Via Mazzini n. 8 in Castellaneta, ha affermato la Corte territoriale che secondo l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità richiamato dagli appellanti (Cass. n. 2328/77) anche i proprietari di locali facenti parte di un edificio condominiale forniti di accesso diverso dall'androne e dal vano scale, in difetto di difformi clausole del regolamento condominiale, sono tenuti a concorrere alle spese di manutenzione ed eventualmente di ricostruzione dell'androne e delle scale, in quanto l'uno e le altre, oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 C.C., costituiscono elementi necessari per la configurabilità stessa del fabbricato, e rappresentano, inoltre, tramite 8 indispensabile per il godimento e la conservazione da parte ed a vantaggio di tutti i condomini, ivi compresi i proprietari dei locali in parola, delle strutture di copertura dell'edificio, a tetto o a terrazzo che siano. A tale opinione, che ricollega l'obbligo dei proprietari, che si trovino nelle situazioni sopra descritte, di concorrere alle spese di manutenzione ed eventualmente di ricostruzione delle scale, sia tt pure in misura minore (in rapporto ed in proporzione A Sall'utilità che anch'essi possono in ipotesi trarre quali condomini avuto riguardo all'uso ancorchè ridotto delle medesime per accedere, come è loro diritto, alle suindicate strutture), anche alle responsabilità che pur essi hanno quali condomini di prevenire e rimuovere ogni possibile situazione di pericolo che .possa derivare all'incolumità degli utenti dalla inefficace manutenzione del suddetto bene comune, è agevole replicare che il legislatore non ha tenuto conto di tali elementi quando, nell'art. 1123 ultimo comma, e nell'art. 1124 C. C., ha posto le spese di manutenzione delle scale etc. a carico dei soli condomini che traggono utilità ai fini dell'accesso alle loro unità immobiliari in proprietà esclusiva. 9 5 A parte la considerazione che sarebbe difficile accertare l'entità della utilità alla quale si fa riferimento nella cennata sentenza n. 2328/77, va osservato che, basandosi il criterio dettato dall'art. 1124 C.C. sul presupposto che le scale servano per accedere ad unità immobiliari di proprietà esclusiva, esso non può essere applicato per calcolare l'eventuale contributo nelle spese D riferimento all'ipotesi che le scale servanocon U anche ad accedere a parti comuni. A Segue che, apparendo corretta la statuizione del primo giudice con cui - essendo stato acclarato che la Pace non può utilizzare le scale dell'edificio condominiale sito in Castellaneta alla via Mazzini n. 8 per raggiungere il suo appartamento sito al primo piano, raggiungibile solo attraverso una scala interna collocata tra il piano terra del medesimo edificio e la citata unità posta al primo piano, era stato disposto l'annullamento delle tabelle millesimali nw 2 e 3 nella parte in cui ponevano a carico della attuale ricorrente anche le spese relative a tali scale, l'impugnata pronunzia, che ha deciso in senso contrario, Va cassata senza rinvio, ricorrendo gli estremi per la decisione di merito ai sensi 10 dell'art. 384 c.p.c. (nella specie: rigetto dell'appello proposto dagli attuali intimati) non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
cassaLa Corte, accoglie il ricorso, l'impugnata sentenza senza rinvio e, pronunciando nel merito, rigetta l'appello proposto da QU GN, AN EN e IN GN avversO la sentenza del Tribunale di Taranto 8 marzo - 29 maggio 1996. dell'intero Compensa tra le parti le spese giudizio. 109T 250.000 Roma 20 febbraio 2001. 1436T 69000 TOT. 310000 Offer Pr Alfed МЕ явцта 1. 18061 47,00 о л ч о г IL CANCELLIERE C1 RA CA Registrato in data ³ SET. 200 4 DEPOSITATO IN CANCELLERIA al n. 10655. fecale €2021,10 Roma 2 LUG. 2001. IL CANCELLIERE C1 (euro DUECENTO DUE TO Frances TA p. D e rea Sa vizi PHOSIO (Del Maria Grazia TER:FPO) Responsabile Som e Atti Giudiziari E T (DTM RACCICHINI) A B 13 V 11 E D