Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 225
CASS
Sentenza 12 gennaio 1999

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L'esigenza di assicurare all'imprenditore insolvente il diritto di difesa nel procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento deve ritenersi soddisfatta tutte le volte in cui egli sia stato informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e sia, conseguentemente, in grado di conoscerne le ragioni onde apprestare le opportune difese, senza che risulti, all'uopo, indefettibilmente necessaria la sua personale audizione da parte dell'ufficio procedente, attesa la sua facoltà di presentare memorie ed allegare documenti merce l'assistenza di un difensore.

Al carattere officioso ed inquisitorio del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento si riconnette il potere-dovere, per il giudice procedente, di verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per l'apertura della procedura concorsuale (anche) sulla sola base degli atti del fascicolo fallimentare, con riguardo alla situazione obiettiva dell'impresa sotto il profilo dello "status decoctionis", ed a prescindere, dunque, dalla legittimazione ad agire del creditore istante, con la conseguenza che, pur nella conclamata assenza di quest'ultima, il giudice è tenuto a respingere l'opposizione se risulti "aliunde" accertato lo stato d'insolvenza dell'imprenditore (purché riferibile ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 225
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 225
    Data del deposito : 12 gennaio 1999

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