Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 2
L'esigenza di assicurare all'imprenditore insolvente il diritto di difesa nel procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento deve ritenersi soddisfatta tutte le volte in cui egli sia stato informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e sia, conseguentemente, in grado di conoscerne le ragioni onde apprestare le opportune difese, senza che risulti, all'uopo, indefettibilmente necessaria la sua personale audizione da parte dell'ufficio procedente, attesa la sua facoltà di presentare memorie ed allegare documenti merce l'assistenza di un difensore.
Al carattere officioso ed inquisitorio del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento si riconnette il potere-dovere, per il giudice procedente, di verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per l'apertura della procedura concorsuale (anche) sulla sola base degli atti del fascicolo fallimentare, con riguardo alla situazione obiettiva dell'impresa sotto il profilo dello "status decoctionis", ed a prescindere, dunque, dalla legittimazione ad agire del creditore istante, con la conseguenza che, pur nella conclamata assenza di quest'ultima, il giudice è tenuto a respingere l'opposizione se risulti "aliunde" accertato lo stato d'insolvenza dell'imprenditore (purché riferibile ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA VITICOLTORI DEL TAPPINO Srl VI.TA., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BORGHESANO LUCCHESE 29, presso l'avvocato GIUSEPPE PETRUCCIANI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FIN.AM. FINANZIARIA AGRICOLA DEL MEZZOGIORNO SpA in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO G. GONZAGA 2, presso l'avvocato LUDOVICO PAZZAGLIA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO COOPERATIVA VITICOLTORI DEL TAPPINO Srl;
- intimato -
avverso la sentenza n. 115/96 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 02/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/98 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Petrucciani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Pazzaglia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 13.2.90, dichiarava il fallimento della cooperativa "Viticoltori del Tappino - VITA S.r.l.
Con citazione notificata il 27.2.90 la società fallita conveniva in giudizio il curatore del fallimento e la SPA FINAM. chiedendo l'annullamento della sentenza dichiarativa di fallimento. Sosteneva (a) che la competenza a pronunciare il fallimento spettava al Tribunale di Roma sede legale della società; (b) che era stata omessa, in violazione dell'art. 15 L. Fall. l'audizione del rappresentante legale della società; (c) che non sussistevano i presupposti soggettivi per l'attività agricola da essa cooperativa svolta e, infine, (d) che la FINAM. era carente di legittimazione perché i crediti vantati erano stati giudizialmente contestati. La curatela del fallimento e la FINAM. resistevano.
Il Tribunale rigettava l'opposizione.
La Soc. VITA proponeva impugnazione.
La Corte d'Appello di Campobasso rigettava il gravame con sentenza del 2.11.96. Relativamente alla eccezione di incompetenza territoriale osservava che la sezione fallimentare del Tribunale di Roma aveva già dichiarato la propria incompetenza e che le altre argomentazioni indicate dal primo giudice giustificavano la competenza del Tribunale di Campobasso. Rilevava, altresì, che il debitore era stato ritualmente convocato e la circostanza che per giustificato impedimento non fosse stato ascoltato non gli aveva precluso di apprestare le proprie difese come del resto era avvenuto;
che sussistevano i presupposti soggettivi richiesti perché la Soc. VITA svolgeva attività commerciale, che, infine, lo stato di insolvenza risultava acclarato anche dallo stato passivo. Propone ricorso per cassazione la Soc. VITA.
Resiste con controricorso, illustrato con memoria, la FINAM in liquidazione S.p.A..
Non ha svolto attività difensiva il curatore del fallimento VI.TA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione dell'art.9 L. Fall., erronea e carente motivazione, la Soc. VI.TA ripropone l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Campobasso. Dopo aver premesso che, ai sensi dell'art. 9 L. Fall., competente a dichiarare il fallimento è il Tribunale del luogo dove si trova il centro direttivo e amministrativo dell'impresa e che tale luogo effettivo rimase sempre Roma, la ricorrente sostiene che del ricorso prodotto dinanzi al Tribunale di Roma così come della sentenza di incompetenza territoriale alla Vi. TA, non venne mai data notizia;
che della predetta sentenza ebbe conoscenza soltanto a seguito della notizia formulata dal difensore della FINAM nel giudizio di opposizione al fallimento.
Il motivo di ricorso è inammissibile.
La corte di merito ha confermato la competenza del Tribunale adito rilevando, con i primi giudici, (a) che dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria del Tribunale di Roma, prodotta nel fascicolo FINAM, risultava che quel Tribunale in data 2.3.90 aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale essendo competente il Tribunale di Campobasso;
(b) che l'esistenza della sentenza del Tribunale di Roma non era che un argomento ulteriore rispetto a quelli già indicati dal primo giudice e che pienamente già giustificavano l'affermata competenza del Tribunale molisano. La corte territoriale con questa seconda osservazione faceva riferimento al l'argomentazione - puntualmente trascritta in sentenza - dove veniva rilevato che, all'epoca dell'istanza di fallimento, la VI.TA. aveva sede in Gambatesa, mentre il trasferimento a Roma, pur avvenuto in data anteriore all'istanza, era stato omologato solo il 9.10.89 e cioè successivamente;
che, inoltre, in Gambatesa era sempre stata la sede effettiva e principale dell'attività svolta.
La statuizione impugnata è fondata su due distinte ed autonome ragioni. L'omessa impugnazione della seconda - idonea da sola a sorreggere la decisione di rigetto dell'eccezione di incompetenza determina l'inammissibilità per difetto di interesse del motivo di ricorso per l'ovvio rilievo che l'eventuale fondatezza di quella censurata non potrebbe condurre alla cassazione della sentenza sorretta, appunto, da altra ratio decidendi.
È opportuno precisare che con la generica espressione contenuta in premessa (la sede effettiva dell'impresa rimase sempre Roma) la ricorrente non ha censurato la seconda ratio ma si è limitata ad una mera asserzione;
non ha censurato, infatti, le argomentazioni condivise dai giudici del gravame ed ha rivolto la propria doglianza solo contro l'assunto che della sentenza dichiarativa d'incompetenza pronunciata dal Tribunale di Roma essa società avesse avuto tempestiva conoscenza.
Con il secondo motivo di ricorso, la VITA. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 L. Fall. e violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. per non essere stato convocato, dinanzi al Tribunale in camera di consiglio, il rappresentante legale della società. Deduce che l'ipotesi di mancata presentazione per legittimo impedimento del debitore deve intendersi equiparata a quella di mancata convocazione e che il rappresentante legale della società si trovò impedito perché ammalato a presentarsi al giudice delegato il 5.12.1989 e che di tale impedimento venne data notizia al G.D. in udienza e allo stesso venne prodotta certificazione. Il motivo di ricorso è infondato.
È consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte che l'esigenza di assicurare all'imprenditore insolvente il diritto di difesa nel procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento deve ritenersi soddisfatta ogni qualvolta egli sia stato informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e sia conseguentemente posto in grado di conoscerne le ragioni e di apprestare le opportune difese (Cass. 73/97, 6505/96, 7385/93, 8994/92). Con sentenza n. 141/70 Il giudice delle leggi ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 15 L. Fall. nella parte in cui "non prevede l'obbligo del Tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento". Orbene, l'esercizio del diritto di difesa richiamato dalla Corte Costituzionale è garantito, sul piano sostanziale e non meramente formale, non solo con l'audizione del debitore da parte dell'ufficio che procede - giudice delegato o Tribunale (Cass. 6505/96) - ma anche e più efficacemente assicurandogli la facoltà di presentare memorie difensive e di allegare documenti.
Si deve conclusivamente affermare che al rappresentante legale della società VI.TA. - pacificamente convocato ma impedito a presentarsi - è stato dato modo di far conoscere le sue ragioni e a tale onere egli non si è sottratto apprestando difese, come si evince dalla sentenza impugnata (pag. 4).
Con il terzo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art.5 L. Fall. erronea ed insufficiente motivazione, la società fallita contesta la legittimazione attiva della FINAM sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'esistenza di reali obbligazioni non regolarmente soddisfatte;
che, pertanto, la legittimazione attiva compete ad un effettivo creditore e non a chi sostiene di esserlo.
Anche quest'ultimo motivo di ricorso è infondato.
La Corte d'Appello ha spiegato chiaramente le ragioni che hanno determinato il rigetto dell'opposizione rilevando (a) che il problema della legittimazione attiva deve essere posto esclusivamente con riferimento alla prospettazione che ne fa l'istante; (b) che, in ogni caso, dallo stato passivo redatto risulta chiaramente lo stato di insolvenza della VI. TA. La ricorrente, non ha contestato neppure in sede d'appello alla sentenza del Tribunale la sussistenza dello stato di insolvenza, quale desunto dalle risultanze dello stato passivo, limitandosi a contestare che la FINAM fosse effettiva creditrice e che la stessa fosse legittimata a proporre istanza di fallimento. Orbene, costituisce ius receptum che - per il carattere officioso (inquisitorio) del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento - il giudice ha il potere-dovere di verificare d'ufficio le condizioni necessarie per la dichiarazione di fallimento anche in base agli atti del fascicolo fallimentare. Ai fini dell'accoglimento dell'opposizione il Tribunale, pertanto, deve aver riguardo alla situazione obbiettiva (insussistenza dello stato di insolvenza) prescindendo dalla legittimazione ad agire del creditore istante. La tutela collettiva cui il procedimento fallimentare è preordinato impone che, ove venga comunque accertato lo stato di decozione - purché riferito, ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento - il giudice debba respingere l'opposizione. Il ricorso deve essere rigettato e la Soc. VITA., soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore della FINAM S.p.A. in liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente FINAM S.p.A., delle spese del presente giudizio che liquida in lire 120.000 oltre a lire 3.000.000 per onorario.
Deciso in Roma, il 16 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999