Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2016, n. 35602
CASS
Sentenza 7 giugno 2016

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L'attività di apertura e coltivazione di cava, pur non essendo subordinata al potere di controllo comunale, deve comunque svolgersi nel rispetto della pianificazione del territorio, potendosi configurare, in caso contrario, la contravvenzione di cui all'art. 44 lett. a) d.P.R. n. 380 del 2001. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per una attività di cava su una superficie superiore a quella autorizzata, tale da determinare un mutamento dell'assetto territoriale, con la conseguente modifica dello stato dei luoghi e della destinazione d'uso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2016, n. 35602
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35602
    Data del deposito : 7 giugno 2016

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