Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/2001, n. 9808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9808 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
1 13000 Reg. gen. N° 8307/1999 Udienza del 6 aprile 2001 CELLERIA 1 9 80 8 /0 1 Oggetto: denunzia di danno temuto. OF022209 ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CRON.22411 Ref. 3321 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. ZO CALFAPIETRA Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. CARLO CIOFFI Consigliere Dott. GIOVANNA SCHERILLO Consigliere Dott. ZO MAZZACANE Consigliere Richias pop a studio IL SOLE 24 ORE dal St ha pronunciato la seguente: per diviti L 3000 #19 LUG 2000 SENTENZA I CANCELLIERE sul ricorso proposto da: AS OC e AT NC, elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difesi dagli avv. Giovanni Brizzi e Giuseppe Russo, in forza di mandato in atti;
- ricorrenti -
contro
AR TA e AR ZO, elettivamente domiciliati in Roma. via Pierluigi da Palestrina n. 47, presso l'avv. Rinaldo Geremia Mangili. difesi dall'avv. LA Proto Pisani, in forza di mandato in atti;
controricorrenti - 8307 1999 AS e AB RI 611/01 Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 2 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 21 ottobre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 aprile 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Giovanni Brizzi e l'avv. LA Proto Pisani. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con denunzia di danno temuto AN AB, qualificatosi proprietario di un fondo rustico sito in Pozzuoli con accesso dalla Via Napoli n. 87, congiuntamente a Procolo AS, qualificatosi conduttore del fondo suddetto, prospettavano al Pretore di Pozzuoli un pericolo incombente su detto fondo a r causa di uno sbancamento di terreno operato sul fondo sovrastante e confinante, di e p a p proprietà dei germani TA e IN RI. Si costituivano questi ultimi contestando la sussistenza del paventato pericolo per il fondo dell'AB, in quanto eventuali sversamenti potevano aversi esclusivamente nella particella n.727 che, peraltro, apparteneva ed era posseduta dagli stessi germani RI, e che del tutto infondatamente e maliziosamente il ricorrente AB sosteneva essere di sua proprietà. Il Pretore disponeva c.t.u. finalizzata alla descrizione dello stato dei luoghi ed alla individuazione delle particelle interessate al giudizio, ed il consulente. ritenendo la particella 727 di proprietà del ricorrente AB. concludeva che lo sbancamento era avvenuto a confine tra le proprietà delle parti in causa e che, quindi, sussisteva il pericolo di sversamento sul fondo dei ricorrenti. Quindi il pretore, con provvedimento del 23 luglio 1996, avente forma 8307 1999 AS e AB RI Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 3 di ordinanza, assumendo la sussistenza in capo ai ricorrenti di una situazione di possesso manutenibile, accoglieva il ricorso quale azione di manutenzione del possesso e, per l'effetto, ordinava ai germani RI di porre fine alle molestie arrecate ai ricorrenti, mediante la costruzione della palizzata descritta dal c.t.u. nella relazione in atti e la rimozione del terreno sversato nella scarpata posta a valle del fondo dei resistenti, con condanna di questi ultimi al pagamento delle spese del giudizio. Avverso tale provvedimento i germani RI proponevano appello, ed il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 21 ottobre 1998, accogliendo il gravame annullava l'ordinanza sentenza (così definita nel dispositivo) del Pretore di Pozzuoli, ponendo a carico del AS e dell'AB le spese di entrambi i gradi. Il tribunale. premessa l'ammissibilità dell'appello. in sintonia con la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'ordinanza con cui il giudice concluda il procedimento possessorio liquidando peraltro le spese processuali e senza procedere alla fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. ha natura sostanziale di sentenza, rilevava nel merito che la qualificazione giuridica del rapporto sul quale la domanda è fondata è compito esclusivo del giudice, il quale ha il potere - dovere di definire il rapporto sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione usata dalla parte e con il solo limite di non alterare il petitum e la causa petendi. Pertanto il pretore aveva certamente il potere di qualificare la domanda quale azione di manutenzione anziché di danno temuto, come prospettata dai ricorrenti. Tuttavia tale diversa qualificazione era errata, poiché l'azione di manutenzione ha la finalità di determinare la cessazione delle turbative che attentino all'integrità del 8307:1999 AS e AB RI Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapieira, relatore Riggio. 4 possesso attraverso qualsiasi modificazione o limitazione del modo del suo precedente esercizio. operata con la consapevolezza della volontà contraria del possessore. Invece nella specie i ricorrenti avevano lamentato un pericolo incombente sul loro fondo a causa dello sbancamento di terreno effettuato sul fondo sovrastante dei germani RI, e quindi tale evenienza era precisamente regolamentata dall'art. 1172 c.c. Il primo giudice aveva inoltre errato nel ritenere la legittimazione attiva del AS quale conduttore del fondo in pericolo, essendo semplice detentore dello stesso, nonché nel valutare i presupposti di fatto dell'azione proposta, non avendo correttamente considerato la relazione del c.t.u.. illogica sia nelle premesse che nelle conclusioni. Infatti nelle premesse il c.t.u. aveva affermato apoditticamente h l i w che i ricorrenti erano rispettivamente proprietario e conduttore delle particelle 726 e 727, mentre tale circostanza non era affatto pacifica, in quanto dalla documentazione prodotta dai germani RI (certificati catastali e denuncia di successione del dante causa dell'AB) risultava che dette particelle appartenevano a loro. Inoltre il c.t.u. aveva sostenuto l'irrilevanza del fatto che il terreno sbancato e presumibilmente sversato si trovasse nella proprietà RI o AB, laddove invece tale evenienza era decisiva ai fini della sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento richiesto. Tale situazione risultava invece chiara a seguito della consulenza espletata nel giudizio di appello da altro c.t.u., dalla quale risultava che in base ai dati catastali le particelle 726 e 727 appartenevano ai germani RI;
che non era possibile accertare né lo sversamento di detriti, ormai rimossi, nè l'esistenza di sbancamenti, allo stato coperti da vegetazione spontanea: che era notoria l'instabilità dei terreni della 8307/1999 AS e AB RI Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 5 zona, sia per la loro natura geologica, sia per movimenti del bradisismo, sia per le vibrazioni prodotte da una linea ferroviaria. Rilevava inoltre il tribunale che, se anche fosse sorta incertezza sulla proprietà delle predette particelle 726 e 727 in relazione all'atto per notar Guaglianone del 4 agosto 1923. mai trascritto nella parte attributiva di tali particelle, attualmente queste ultime appartenevano agli appellanti, come emergeva dal certificato catastale. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza il AS e l'AB in base a tre motivi di ricorso, cui resistono i germani RI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando l'erronea e falsa applicazione dell'art. 1172 c.c. i ricorrenti sostengono la legittimazione attiva del AS e l'errata qualificazione data all'azione dal tribunale che al più, attesa l'oggettiva diversità delle posizioni т ы giuridiche dell'AB e del AS, avrebbe dovuto considerare che se l'azione di cui all'art. 1172 poteva essere ricondotta alla posizione giuridica dell'AB. quella del AS, conduttore del fondo, doveva essere qualificata sicuramente azione di reintegrazione, poiché costui, coltivatore vivaista. aveva subito sicuramente uno spoglio a seguito dello sversamento di detriti sul terreno da lui coltivato. Il motivo non può avere accoglimento. In realtà il tribunale ha correttamente spiegato che l'azione proposta dall'AB e dal AS, in base alla stessa prospettazione fatta dai ricorrenti, non poteva essere qualificata che come azione di danno temuto. in quanto costoro avevano rappresentato un pericolo incombente sul fondo di proprietà del primo e condotto in locazione dal secondo, a causa di uno sbancamento effettuato su un 8307:1999 AS e AB RI Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 6 terreno sovrastante (e confinante) di proprietà dei germani RI. Tale qualificazione risulta quindi essere corretta, poiché l'azione di danno temuto si configura proprio come quella in cui la parte ricorrente prospetti il timore che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso. Per quanto riguarda la legittimazione attiva del AS, poi. altrettanto correttamente il tribunale ha rilevato che questi, dichiaratosi conduttore del fondo, e quindi semplice detentore dello stesso, non era legittimato a proporre l'azione in questione, riservata al proprietario o al possessore del bene minacciato. Peraltro, la tesi dei ricorrenti, secondo cui l'azione proposta dal AS avrebbe dovuto ы т essere considerata un'azione di manutenzione del possesso. risulta non solo infondata. per le ragioni viste innanzi, ma anche priva di rilevanza, spettando al semplice detentore solo l'azione di spoglio. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano l'insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza e la violazione o falsa applicazione degli artt. 2644 1° comma e 1372 c.c., sostenendo che la decisione del tribunale sarebbe basata sul convincimento che la particella 727 appartenesse ai RI, in contrasto con i titoli acquisiti agli atti di causa, ed in particolare con l'atto per notar Guaglianone del 4 agosto 1923, intervenuto tra l'avv. Pasquale De Gennaro, dante causa di LA RI, e IA PO, dante causa di AT AB. con il quale quest'ultimo concedeva al primo una servitù di passaggio sopra il proprio fondo, ed entrambi stabilivano che il confine fra le due proprietà sarebbe coinciso con la linea di congiunzione di due termini ivi specificati, e che entrambi i c.t.u. nominati nel presente giudizio avevano rilevato coincidere con la 8307:1999 AS e AB · RI Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 7 delimitazione delle particelle 726 e 727. Pertanto lo stesso consulente nominato in secondo grado aveva posto al tribunale il dubbio sulla effettiva appartenenza delle particelle suddette. Inoltre il tribunale non aveva affatto considerato la scrittura privata intercorsa tra i diretti aventi causa degli originari proprietari, genitori delle attuali parti in causa, cioè LA RI e AT AB, registrata il 2 febbraio 1941, con la quale costoro, in via ricognitiva dell'atto Guaglianone, stabilivano che restava definitivamente fissata ed accettata la linea di confine tra i due fondi nelle modalità di cui al predetto atto Guaglianone. Tale scrittura privata, ancorchè non trascritta, era opponibile alle attuali parti in causa iure successionis. Invece il tribunale aveva omesso ogni considerazione in proposito, senza spiegare l'iter logico seguito nella propria decisione. Neppure tale motivo può trovare accoglimento. Il tribunale ha infatti rilevato che l'appartenenza all'AB del fondo rustico asseritamente minacciato dal pericolo di smottamento di terreno proveniente dal fondo sovrastante non era affatto pacifica, contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, né di tale diritto di proprietà era stata data una prova adeguata, poiché dall'atto per notar Guaglianone del 4 agosto 1923 non si ricavava alcuna certezza in proposito, non essendo stato lo stesso trascritto nella parte attributiva del terreno, mentre da un certificato catastale acquisito agli atti risultava che le particelle catastali 726 e 727 (vale a dire quelle interessate dall'asserito pericolo di smottamento) era intestate ai germani RI. Quindi il tribunale non ha mancato di esaminare i documenti prodotti, e se la sentenza non parla della scrittura privata del 2 febbraio 1941, cui fanno riferimento i ricorrenti, 8307/1999 AS e AB · RI Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 8 ciò significa che alla stessa, se effettivamente prodotta nel giudizio di merito, il giudice di appello non ha attribuito quel valore probatorio che secondo i ricorrenti la stessa aveva relativamente al diritto di proprietà sulle particelle in questione. E' noto infatti che il giudice non ha l'obbligo di dare contezza, nel prendere la propria decisione, di tutti gli elementi di giudizio a lui sottoposti dalle parti, potendo soffermarsi solo su quelli maggiormente rilevanti ai fini della decisione adottata. Ciò non significa tuttavia che il tribunale non abbia esaminato tutto il materiale sottopostogli e, quanto al contenuto del documento, la parte trascritta nel ricorso non consente di stabilirne con certezza la rilevanza ai fini della decisione. Infine i ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. гл 2644 1° comma e 1372 c.c., sostenendo che il tribunale, dopo avere rilevato che а poteva sorgere incertezza sulla proprietà delle particelle 726 e 727 in relazione all'atto per notar Guaglianone del 4 agosto 1923. mai trascritto nella parte attributiva del terreno, aveva sostanzialmente ritenuto, esclusivamente in base a semplici risultanze catastali, che tali particelle fossero di proprietà dei RI. In tal modo aveva violato il principio secondo cui le risultanze dei registri catastali hanno valore solo indiziario, costituendo un mezzo sussidiario e residuale di prova del diritto di proprietà. non potendo assurgere a dignità di prova decisiva del diritto di proprietà. Anche questo motivo è infondato. In effetti il tribunale non ha affermato che le due particelle di terreno in questione fossero sicuramente dei RI. Si è limitato a rilevare che l'atto per notar Guaglianone del 4 agosto 1923 non dava alcuna certezza sulla appartenenza di dette particelle all'AB (al quale 8307/1999 AS e AB RI Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 9 incombeva invece l'onere di dimostrare il proprio diritto), e che dai certificati catastali risultava al contrario che le stesse appartenevano ai RI. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione. in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 205.00D oltre a £.
2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2001. logo Minggio est. Affer Pres. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 60000 310000 T O E R IE L L E G AN UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 200164 ngle OTTpotRegistrato in an 46392 S. 370.000 n. trecentodie (lire z: M Responsable G ari (Dr. M RACCICHA 8307/1999 AS e AB RI Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio.