Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2003, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 1 I C.C. 698 5 / Z 4 . A / N R 6 A 2 - T I . S I B R R . . G P A . L E PUBBLICA ITALIANA L D T R A U L . E A B B D I D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A I R S T E A T N T 1 I E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE0 0 9 6 3 S N R I E E S . A Oggetto T E N A TRIBUTARIA Tributaria M Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO 0 3 Composta dagli Ill.mi Sigg ri Na Istrati: R.G.N. 7478/00 Presidente 8570/00 Consigliere Cron.1974 Dott. Enrico PAPA Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Consigliere Ud. 05/06/02 Dott. Francesco RUGGIERO Dott. Aldo CECCHERINI - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENT ENZA N. 69013 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da DIREZIONE REG. ENTRATE LOMBARDIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 2474 legis;
-1- - ricorrente
contro
SA RI;
- intimato e sul 2° ricorso n° 08570/00 proposto da: SA RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato Commissioneavverso la sentenza n. 374/98 della tributaria regionale di MILANO, depositata il 16/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
uditi ilper resistente, GAFFURI gli Avvocati e ROMANELLI, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale;
il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso -2- per l'accoglimento del ricorso del ricorso incidentale. -3- principale;
il rigetto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Mi- lano, con decisione n. 92/43/95, accolse il ricorso proposto da IO NI contro l'avviso di accer- tamento notificatigli dall'Ufficio imposte dirette di Milano, I Ufficio, per il 1988, che riprendeva a tassazione i contributi per differenza canoni d'affitto corrisposti al contribuente dal Credito Italiano in conformità dell'art. 51 del C.C.N.L. a favore del personale trasferito in altra sede di lavoro. L'Ufficio propose appello, e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 16 febbraio 1999, lo respinse. Contro la sentenza di appello l'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico mo- tivo, notificandolo il 29 marzo 2000. Il contri- buente resiste con controricorso e ricorso inciden- tale con due motivi, notificato il 26 aprile 2000, e con successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi devono essere riuniti, in quanto proposti contro la stessa sentenza. Con il ricorso principale si denuncia la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 48 d. P. R. 29/9/1973 n. 597, e dell'art. 12 delle preleggi, nonché l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia;
si deduce che le somme corrisposte a titolo "differenza canoni di affitto" concorrevano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, essendo la dipendenza dell'emolumento dal rapporto di lavoro esclusa solo nel caso in cui il rapporto sia mera occasione per la corresponsio- ne di somme che trovano il loro titolo in una causa del tutto autonoma, come nel caso del risarcimento danno da infortunio imputabile al datore di lavoro. Nel caso in esame, le somme riprese a tassazione derivavano non genericamente dal rapporto di lavo- ro, bensì proprio dalla prestazione di lavoro, con- cretamente svolta in altra sede, e il contributo canoni di locazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non aveva natura risarcitoria o in- dennitaria, ma retributiva. Il motivo ripropone una questione già risolta da questa Corte, dopo alcune iniziali incertezze, in senso favorevole alla tesi sostenuta dalla parte ricorrente. Al riguardo, pertanto, è sufficiente qui il richiamo alle sentenze 8 marzo 2000 n. 2604 e 8 marzo 2000 n. 2611. In particolare, la prima Il cons.tel. est. dr. Aldo Ceccherini delle due sentenze citate ha precisato che, in base 48, comma primo del d. P. R. dell'art. 29 settembre 1973 n. 597 (e anche prima dell'emanazione del d. P. R. 22 dicembre 1986 n. 917) le indennità di e le indennità similari, quale il trasferimento rimborso, da parte del datore di lavoro, di parte del più consistente canone di locazione che il di- pendente debba pagare per acquisire il godimento di un confacente alloggio (cosiddetto "contributo affitto"), ossia le somme che il datore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore en- tità degli oneri generali connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attività lavorativa, tassabile, ai fini sono componenti del reddito anche se ricadono Irpef, per l'intero ammontare, nei periodi d'imposta anteriori al 1998. Il motivo, pertanto, deve essere accolto. Con il ricorso incidentale si denunzia innanzi tutto la carenza di legittimazione passiva del re- sistente, dovendo la pretesa tributaria dell'Ammi- nistrazione essere fatta valere nei confronti del sostituto d'imposta. Il motivo è infondato. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, è legittimo l'avviso di accertamento a carico del lavoratore subordina- to, rivolto а contestargli la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddi- to tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 23 del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di la- voro abbia omesso di effettuarla (Cass. 1 agosto 2000 n. 10057; 4 ottobre 2000 n. 13182). Tale indi- rizzo, che nelle deduzioni della parte non trova confutazione, si ritiene di dover qui ribadire. In secondo luogo, si sostiene che, in ogni ca- So, dovrebbe trovare applicazione, a favore del contribuente, la disciplina più favorevole, in ma- teria di sanzione, sopravvenuta in corso di causa (d.lgs. n. 472/1997), la quale esclude la punibili- tà in mancanza di un intento cosciente di eludere il precetto normativo;
"anche questo tema è propo- sto, occorrendo, quale motivo di appello incidenta- le". Il motivo è inammissibile. Occorre premettere che al tempo del giudizio di appello la normativa invocata era stata già introdotta, e che, pertanto, in questo caso non ricorrono i presupposti per un'indagine sull'applicabilità del jus superveniens nel giudizio di cassazione. Ora, il motivo sembra riferibile solo all'ipotesi di errore scusabile sulla legge, e su questo punto l'art. 6 d.lgs. n. laddove dispone che non è punibile l'au-472/1997 Il cons/rel. est. dr. Aldo CeccheriniCaccherini tore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono non fa che ribadire una nor- ma già vigente nell'ordinamento, e consacrata nell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992, nonché, ancor prima, nell'art. 39 bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, norma vigente già al tempo dell'introduzione del giudizio in primo grado. Malgrado ciò, nella sentenza non si rinviene alcuna pronuncia in tema di sanzioni, e il ricorso, nella sua genericità, non prospetta neppure un vizio di omessa pronuncia sul punto. Pertanto, si tratta di una questione che, sebbene potesse essere affrontata nei due gra- di del giudizio di merito, si pretende di introdur- re inammissibilmente per la prima volta nel giudi- zio di cassazione. In conclusione, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cas- sata. La causa inoltre, non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, può essere de- cisa in questa sede a norma dell'art. 384 cpv. c.p.c., e, in applicazione dei principi precedente- mente enunciati, deve rigettarsi il ricorso intro- duttivo del giudizio, proposto dal contribuente. L'esistenza di oscillazioni iniziali nella giu- risprudenza giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio tra le parti.
P. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricor- so principale e rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, e, decidendo nel merito, rigetta il ricor- so introduttivo del contribuente;
compensa le spese dell'intero giudizio tra le parti. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 5 giugno 2002. Il Presidente. Il Cons. est. дело сли (Francesco Cristarella Orestano) (Aldo Ceccherini) CANCELLIERE C1 Glou сно Amaido Casano DEPOSITATOJIN CANCELLERIA ESENTE DA REGISTRAZIONE 22 GEN. 2003 Oggi AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 IL CANCELLIERE C1 N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 Arnaldo Casa wels the MATERIA TRIBUTARIA rel. est. dr. Aldo Ceccherini ----