Sentenza 19 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2002, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
j LA CORTE SUP02381402 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOO IT AN Oggetto Response lilité SEZIONE TERZA CIVILE eine Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9751/99 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere Dott. Ernesto LUPO 5672 Cron. Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere 638 Rep. Consigliere Dott. Bruno DURANTE Ud.12/11/01 Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE per diritti 155 dal Sig. IA NC AR, IA VI, IA ilIA EL, tutti in 19 FEB. 2002 AMATO, IA REDENTO, IL CANCELLIERE proprio o nq di EREDI DI IA NO PR e SP RM, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 201 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PACIFICO, che li difende anche disgiuntamente CANCELLERIA all'avvocato MARCO BONOMO, giusta delega in atti;
1 - ricorrenti
contro
ASSITALIA SPA, in persona dell'Amministratore delegato 2001 Sig. NO EN, elettivamente domiciliata in ROMA 1920 VIA IPPONIO 14, presso lo studio dell'avvocato EDUARDO CIERI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente - - nonchè
contro
: SP UG, PE ELIO;
intimati avverso la sentenza n. 901/98 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 04/03/98 e depositata il 31/03/98 (R.G. 3119/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Antonio PACIFICO;
udito l'Avvocato Eudardo CIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. ح SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ا ت L'8.6.1989 un motociclo condotto da IN Dui- lio venne a collisione con una autovettura di propreità di ZI Elio, condotta da PI GE ed assicu- rata dall'Assitalia Le Assicurazioni d'Italia spa. In- conseguenza del sinistro il IN perse la vita. Con citazione del 25.8.1990 IN NO IM e Spi- ni IN (genitori del defunto), nonché IN LA, IN AM, IN EN, IN ME e IN CO RI (suoi fratelli) conven- nero dinanzi al Tribunale di Sondrio la PI GE, lo ZI e l'Assitalia per esserne risarciti. I con- venuti resistettero alla domanda, che fu dichiarata im- proponibile dal Tribunale con sentenza del 23.8.1994. Deceduti il IN NO IM e la PI IN, gli altri attori (loro figli ed eredi) hanno proposto appello, insistendo nel chiedere la condanna dei conve- nuti al risarcimento del danno morale da loro subito e chiedendo anche "iure hereditatis" il risarcimento del danno patrimoniale subito dai propri genitori per la perdita del contributo economico loro fornito dal fi- glio LI, con loro convissuto e successivamente de- funto. Con sentenza del 31.3.1998 la Corte di Milano, ritenuta in via di presunzione, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. la pari colpa concorrente dei due conducenti, ha rigettato l'appello, osservando: 1) che il danno mo- rale non era risarcibile perché la responsabilità con- corrente della PI GE era configurabile solo in via presuntiva;
2) che il risarcimento del danno patri- moniale non poteva essere attribuito perché non v'era prova che il defunto IN LI avesse prodotto un reddito e ne avesse destinato una parte al sostenta- mento dei suoi genitori. Ricorrono i IN con uni- CO motivo, illustrato anche da memoria. Resiste 3 l'Assitalia con controricorso. Gli intimati PI e ZI non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti denunziano violazione degli artt. 2043, 2054, 2697 cod.civ., nonché insufficienza di mo- tivazione. Lamentano che la Corte di merito abbia rite- nuto insussistente la prova che il defunto IN percepisse un reddito e provvedesse in via esclusiva al sostentamento dei suoi genitori, senza considerare che ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale non si rendeva necessaria la dimostrazione che il sostenta- mento dei genitori dell'infortunato fosse dipeso esclu- sivamente dall'apporto economico del figlio, essendo invece sufficiente la prova che il giovane vi avesse contribuito in qualche misura, e senza tenere in alcun conto le deposizioni dei testi escussi, dalle quali era era invalid, che entrambi i suoi genitori emerso che il padre del defunto IN NO anzia- ni e titolari di modesti redditi da pensione, che il giovane LI conviveva con loro e gestiva una azienda agricola-casearia, onde avrebbe dovuto presumersi che egli provvedesse ad integrare con i propri mezzi le esigue risorse economiche dei suoi genitori. La do- glianza è fondata. La Corte territoriale da un canto non ha considerato che anche un contributo limitato del giovane LI al sostentamento dei suoi genitori considerarsi rilevante per avrebbe dovuto dell'allegato danno patrimoniale e 1 'accertamento d'altro canto non si è minimamente espressa in ordine agli esiti della pur assunta prova testimoniale, giac- chè si è limitata ad escludere apoditticamente che il IN LI prestasse ai suoi genitori una qual- siasi forma di assistenza economica, così incorrendo nel denunziato vizio di insufficiente effettivamente motivazione. La impugnata sentenza va, dunque, cassata limitata- A M O mente al punto testè esaminato, che è l'unico investito R dalla censura accolta, con rinvio ad altra sezione del- la Corte d'Appello di Milano, che terrà conto delle 109T 129,11 456T 20,66 considerazioni innanzi svolte e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. TOT. 143,77
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad al- tra sezione della Corte d'Appello di Milano. Roma, 12.11.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 oggi, n 19;2.02 Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli