Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18202 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA N ALIAN IN NOME DEL POPOLO IT LIANO8 2 0 2 / 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 9834/00 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 42906 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud.25/06/02 Rel. Consigliere Dott. Grazia CATALDI : ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: PAGANI SRL, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA tempore, BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORRADO SPAGGIARI, giusta delega in atti;
P ricorrente -
contro
LU IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FERRATELLA presso lo studio dell'avvocato 41, ROMOLO ANDREINI, che lo rappresenta e difende 2002 unitamente all'avvocato MARIO BURANI, giusta delega in 3037 atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 443/99 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 05/05/99 R.G. N. 2351/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Reggio Emilia la Pagani s.r.l. esponeva: che il proprio dipendente sig.IE CO si era dimesso sottoscrivendo un patto di non concorrenza di tre anni con riferimento ad un delimitato ambito territoriale;
che il CO, immediatamente dopo le dimissioni, era andato a lavorare alle dipendenze della Elba s.p.a., impresa in diretta concorrenza con la società Pagani;
che quest'ultima società aveva subito una notevole riduzioni di vendite nelle regioni dove il sig.CO si era impegnato col patto di non concorrenza, decremento da iscriversi all'illegittima attività concorrenziale posta in essere dall'ex dipendente. Tanto premesso la società ricorrente chiedeva la condanna del CO al risarcimento del danno derivato dalla Catalah violazione del patto di non concorrenza. Il Pretore con sentenza del 4 novembre 1998 rigettava la domanda. Avverso la decisione di primo grado la società Pagani proponeva appello al Tribunale di Reggio Emilia che lo dichiarava inammissibile per invalidità della procura in quanto le generalità del legale rappresentante della società appellante, non indicate nel ricorso in appello, non risultavano nella procura recante una sottoscrizione illeggibile né ad integrazione del nominativo mancante soccorreva il ricorso proposto in primo grado in quanto non appariva ictu oculi l'identità delle firme di sottoscrizione delle procure rilasciate nei due gradi del giudizio. Per la cassazione della sentenza del Tribunale la società Pagani propone ricorso formulandolo in due motivi. Il sig. CO resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso, trattati dalla società ricorrente congiuntamente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 125, 182 e 421 c.p.c. nonché omessa o comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, la sentenza impugnata viene censurata per avere il Tribunale ritenuto applicabili al giudizio di appello principi, in ordine alla validità della procura, formulati dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, in relazione al giudizio di cassazione, regolato da norme procedurali che escludono o comunque pongono limiti rigorosi alla regolarizzazione degli atti in corso di causa. Tali preclusioni, sostiene la ricorrente, non operano nei giudizi dinanzi ai giudici di merito dove, anzi, trovano applicazione gli artt. 182 comma 1 e 421 comma 1, c.p.c. i quali attribuiscono al giudice il compito Calald di verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, di invitarle a completare o a mettere in regola gli atti ed i documenti ritenuti "difettosi", compresa l'irregolarità derivante dall'eventuale incertezza circa l'identità fisica di chi abbia conferito la procura. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto esercitare il potere ad esso attribuito dal combinato disposto degli artt. 182 e 421 c.p.c.sollecitando le parti a sanare le irregolarità rilevate . Osserva inoltre la ricorrente che il Tribunale di Reggio Emilia si era limitato ad affermare che il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n.1167 del 1994 era applicabile anche all'atto di appello “per identità di presupposti", senza fornire alcuna effettiva motivazione al ragionamento logico-giuridico in base al quale aveva ritenuto di potere applicare un principio, proprio del giudizio di cassazione, ad un ordinario giudizio di merito. I motivi sono infondati. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art.83, terzo comma, c.p.c., la certificazione dell'autenticità della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, perciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto quando né dall'intestazione del ricorso proposto da una società né dalla procura alle liti risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non è nominativamente indicata e la firma è illegibbile) l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che in base agli atti già esistenti al momento del conferimento, sia possibile il riferimento della già indicata qualità di Catalok "legale rappresentante" ad una ben individuata persona fisica (tra le ultime cfr. Cass. 14 luglio 2001 n.9596; 22 marzo 2001 n.4139 ) Il principio ora enunciato è estensibile alla fase di merito del ricorso (Cass. 14 luglio 2001 n. 9596; 22 marzo 2001 n.4139) in quanto il rilascio della procura alle liti, previsto dall'art. 163 n.6 c.p.c. applicabile anche nel rito del lavoro ancorché non menzionato dagli artt.414 e434 c.p.c., è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell'atto introduttivo. La sua mancanza comporta l'inesistenza giuridica dell'atto la quale non può ritenersi sanata dal rilascio di una valida procura da parte della parte interessata in un momento successivo al deposito dell'atto, atteso che nel processo del lavoro non trova applicazione la disposizione dell'art. 125, secondo comma c.p.c. (richiamata nei motivi di ricorso) - per la quale la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto di citazione, purché anteriore alla costituzione della parte 3 interessata realizzandosi la costituzione nel giudizio del ricorrente nel giudizio (di primo come di secondo grado) mediante il deposito del ricorso in cancelleria (Cass.& ottobre 1998 n.9899) In ogni caso, il mancato esercizio da parte del Tribunale della concessione di un termine ai sensi dell'art. 182, II comma, c.p.c., trattandosi di un potere discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità . Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento. I Le spese del giudizio di cassazione sono a carico della società soccombente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 12,00-oltre euro 2000 (duemila) per onorari. Così deciso in Roma il 25 giugno 2002 Grazia Cataleh IL PRES IDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Vincenzo Milco IL CANCELLERE Depositate nicelleris 20 349.2007 CANCELLIERE 4