Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE LEGITIMAZIONE либ едизб 0 0 6 4 4 / 0 3 Composta dagli I mi Sigg.ri Magistrati Dott. Antonio Pre R.G.N. 9350/00 - Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO 12363/00 1357Cron. -Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Rep. 248. Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Francesco Paolo πίσω Dott. Umberte COLDONI Consigliere Ud.31/10/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MC DI CI IO & GL SNC, in persona del legale rappresentante CI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che lo difende unitamente all'avvocato DIEGO CAVERA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOP EDIL LE FONTANELLE SCARL in persona del legale rapp.te pro tempore, BADIALI VITTORIO, BADIALI CINZIA, BADIALI MARIA, GATTESCHI CLAUDIO, PERUZZI ALBERTO, 2002 COCCI GIOVANNI, COCCI ILDO, COCCI ERMINDA, PRUSSI 1413 -1- MARIA PIA, FALTONI GIANFRANCO, MARGARITA VITTORIO;
intimati e sul 2° ricorso n° 12363/00 proposto da: LE FONTANELLE SCARL, Soc Cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione in persona del liquidatore e legale rappresentante ON LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DI GIACOMO, che lo difende unitamente all'avvocato SAURO COLIZZI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MC DI CI IO & GL SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore;
intimato - avverso la sentenza n. 1353/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 28/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato PANARITI Benito, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto del ricorso principale assorbito, il ricorso -2- incidentale condizionato. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel marzo del 1987 la cooperativa edilizia "Le Fontanelle" ap- paltò la costruzione di alloggi destinati ai suoi soci alla società Pineschi;
e quest'ultima subappaltò alla società M.C. la fornitura ed il montaggio degli infissi. Adempiuta in parte la sua obbligazione, ed essendo fallita la so- cietà Pineschi, la società M.C. convenne la cooperativa ed i suoi soci innan- zi al Tribunale di Arezzo, al quale chiese di dichiarare che, a seguito del fal- limento della società Pineschi, e del conseguente scioglimento del contratto di appalto stipulato dalla cooperativa con quest'ultima (contratto dal quale la cooperativa era comunque receduta), gli infissi che aveva fornito e mon- tato erano di sua proprietà; e di condannare questi ultimi alla loro restituzio- ne, o al pagamento del corrispettivo, pattuito con la impresa Pineschi in lire 119.637.424. I convenuti si costituirono e chiesero il rigetto della domanda. In sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ribadì di essere rimasta proprietaria degli infissi, ma non ne chiese più la restituzione;
limitò infatti la sua domanda alla condanna dei convenuti al pagamento del prezzo dell'appalto che aveva stipulato con la società Pineschi, affermando di es- sersi resa cessionaria del credito vantato dall'impresa Pineschi nei confronti della cooperativa e dei suoi soci;
in via subordinata propose nei loro con- fronti azione di arricchimento senza causa. Il Tribunale di Arezzo pronunziò il 16 novembre 1992 sentenza con cui rigettò le domande. Affermò in particolare che la società M.C. ave- va, con l'atto di citazione, esperito azione di rivendicazione, alla quale ave- 3 va poi rinunziato, allorché in sede di precisazione delle conclusioni aveva limitato la sua domanda al pagamento del controvalore degli infissi;
e che, allegando a fondamento di tale sua richiesta la appena innanzi detta cessione di credito, e proponendo in via subordinata azione di arricchimento senza causa, l'attrice aveva formulato domande nuove, come tali inammissibili. La società M.C. propose appello. Sostenne che con l'atto di cita- zione aveva proposto un'azione personale, non reale, come erroneamente ritenuto dal Tribunale;
che l'allegazione della cessione di credito di cui in- nanzi si è detto non aveva determinato un mutamento della domanda origi- nariamente proposta;
e che esperendo l'azione di arricchimento senza causa in via subordinata non aveva proposto una domanda nuova. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigra- fe, ha rigettato tale gravame. In particolare, dopo aver disatteso l'eccezione proposta dalla co- operativa e dai suoi soci di inammissibilità dell'appello per la denunziata ir- ritualità della sua notificazione, la Corte territoriale ha affermato che il fal- limento della società Pineschi ha determinato il venir meno del contratto da quest'ultima stipulato con la società M.C.; che ciò non alcuna conseguenza per la cooperativa edilizia "Le Fontanelle" ed i suoi soci, rimasti estranei a tale contratto;
e che la inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in lite comporta la carenza di legittimazione passiva alla causa della cooperati- va edilizia "Le Fontanelle" e dei suoi soci, relativamente all'azione perso- nale proposta nei loro confronti da società M.C.; personale, come quest'ultima l'aveva essa stessa qualificata. 4 La Corte d'appello di Firenze ha poi ribadito che la società M.C., allegando nel corso del giudizio di primo grado la cessione del credito di cui innanzi si è detto come causa petendi dell'azione personale esperita nei confronti di questi ultimi, ha proposto una domanda nuova, come tale inammissibile;
e che parimenti domanda nuova, ed inammissibile, è stata da essa proposta con l'azione di arricchimento senza causa. La società M.C. ha chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi. La cooperativa edilizia "Le Fontanelle" ha resistito con
contro
- ricorso, ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, per un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso la società M.C. sostiene che quella evidenziata dalla Corte d'appello di Firenze non è una carenza di le- gittimazione passiva alla causa, come tale rilevabile di ufficio, ma soltanto una ragione per affermare l'infondatezza, nel merito, dell'azione da essa proposta;
e denunzia violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. La censura è infondata. Questa Corte ha avuto modo più volte di affermare, come lo stesso ricorrente ha ricordato citando alcune sue sentenze, che la legittima- zione alla causa si risolve nella titolarità del potere e del dovere, rispettiva- mente per la legittimazione attiva e per quella passiva, di promuovere o su- bire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titola- rità dal lato attivo o passivo del rapporto stesso, che incide invece sulla fon- 5 datezza della domanda;
conseguentemente, ove risulti che secondo detta prospettazione l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il sog- getto rispettivamente avente diritto alla, o tenuto a subire la pronunzia giuri- sdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione, ri- spettivamente, attiva o passiva. Risulta da quanto riferito in narrativa che l'azione proposta dalla ricorrente era, nella sua stessa prospettazione, un'azione personale, perché aveva riscontro in un contratto da essa stipulato;
doveva quindi essere pro- posta contro il soggetto, in tesi, sua controparte contrattuale, potendosene verificare la fondatezza o meno solo nei confronti di quest'ultimo, non an- che nei confronti di un soggetto che, secondo la sua stessa prospettazione, era estraneo a tale contratto, come per l'appunto i controricorrenti. Con il secondo motivo del suo ricorso la società M.C. afferma che sulla legittimazione attiva e passiva delle parti in causa si era pronun- ziato, sia pure implicitamente, il giudice di primo grado, e sul punto, non es- sendo state proposte censure in appello, si era dunque formato il giudicato;
denunzia pertanto violazione dell'art. 2909 cod. civ.. Anche questo secondo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale di Arezzo ha qualificato l'azione originariamente esperita dalla società M.C. come revindica, e sulla sua fondatezza non si è poi pronunziato, avendo rilevato che a tale azione l'attrice aveva rinunziato, in occasione della precisazione delle conclusioni;
ha inoltre dichiarato inammissibili, per le ragioni innanzi riferite, sia l'azione personale intro- dotta successivamente dalla società M.C., sia l'azione di arricchimento sen- za causa proposta da quest'ultima in occasione della precisazione delle con- clusioni. Il giudice di primo grado si è dunque limitato a risolvere que- stioni di rito, preliminari alla verifica della legittimazione, e non è ravvisa- bile nella sua decisione il giudicato affermato dalla ricorrente. Il ricorso incidentale condizionato della cooperativa edilizia "Le Fontanelle" resta assorbito. Le spese seguono la soccombenza
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società M.C. a rifondere alla società cooperativa edilizia "Le Fontanelle" le spese del giudizio di le- gittimità, che liquida in 96,50 euro, oltre 3000,00 euro per onorari. Roma, 31 ottobre 2002 Il presidente (Antonio Vella) Averie Telly L'estensore (Carlo Cioffi) IL CANCELLIERE C1 Francesco CAania سلام DEPOSITATO IN CANCELLERIA CORTE SUPREMA CASSAZIONE 17 GEN. 2003 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia Roma delle Entrate di Roma 2 il 13-5-2003 IL CANCELLIERE C1 serie 4 al n. 18513 versate € 149.77 AN CA ania apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roperto Flicei 7