Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3968 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DE03 96 8 /0 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G.N. 10271/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere - Cron.8433 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere - Ud. 26/01/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato DELL'OLIO MATTEO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BNA SPA BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA, in persona - legale rappresentante pro tempore, elettivamente del domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 446 - -1- . avverso la sentenza n. 18048/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 15/10/98 R.G.N. 42383/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato DELL'OLIO; udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 10271/99 Svolgimento del processo Con ricorso del 17 luglio 1995 al Pretore di Roma, CO CA, dipendente della Banca Nazionale dell'Agricoltura, sensi delladalla quale era stato assunto quale invalido ai legge n. 482 del 1968, esponeva: che la BNA in data 5 aprile 1994 gli aveva intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto;
che era stato licenziato in pendenza di malattia e senza l'osservanza delle procedure di cui agli articoli 10 e 20 della legge n. 482 del 1968; che nel calcolo del periodo di comporto erano state conteggiate anche le assenze conseguenti ad un infortunio sul lavoro occorsogli il 12 marzo 1992 a seguito della caduta da D'Ag una scala;
che l'infortunio era imputabile al datore di lavoro, sia perché questi non aveva adottato le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, sia perché aveva adibito l'istante a mansioni incompatibili con le sue affezioni (deficit visivo ed ernia); che quindi nella specie non era applicabile il disposto di cui al secondo comma dell'art. 2110 c.c. Tutto ciò premesso il CA chiedeva che fosse dichiarata la nullità del licenziamento, con ogni conseguenza di legge. La BNA si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Il Pretore, con sentenza depositata il 14 luglio 1997, rigettava il ricorso. L'appello proposto dal lavoratore veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Roma con sentenza depositata il 15 ottobre 1998. Il Tribunale in motivazione osservava che l'asserita riconducibilità delle malattie a colpa del datore di lavoro, per avere questi assegnato il lavoratore invalido a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche, era destituita di fondamento in quanto le doglianze rivolte dal CA alla Banca per la sua pretesa utilizzazione in mansioni incompatibili con le affezioni da cui era portatore erano di molto anteriori al sinistro (lettere del 14.6.1978, del 5.12.1988 e del 7.3.1990) e all'infortunio del non erano in alcun modo collegabili 12.3.1992; rilevava, altresì, che il CA non aveva mai attivato la procedura di accertamento oggettivo della compatibilità delle mansioni a lui affidate con il suo stato fisico ex art. 20 terzo comma legge n. 482 del 1968; osservava D.Ay che il licenziamento del dipendente per superamento del periodo di comporto ex art. 2110 c.c. è ammissibile anche nei confronti dei dipendenti assunti a norma della legge n. 482 del 1968, come espressamente previsto dall'art. 10 di quest'ultima legge;
rilevava che le assenze computate dalla banca al CA si erano in parte verificate prima dell'infortunio e per patologie assolutamente diverse tra loro;
rilevava, infine, che il lavoratore non aveva provato in alcun modo che l'infortunio fosse imputabile ad un comportamento colposo della banca e rimarcava che in diverso processo, intentato dal CA contro la BNA per responsabilità extracontrattuale, il Tribunale civile aveva escluso che il sinistro in questione fosse imputabile alla pericolosità della scala. Avverso detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico articolato motivo. La BNA ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. 3 Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli articoli 1218, 2087, 2110 e 2697 c.c., degli articoli 10 e 20 della legge 2.4.1968 n. 482 e dell'art. 9 del DPR 27.4.1978 n. 384, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e si deduce: che il Tribunale, mentre attribuisce eccessiva importanza alla mancata attivazione da parte del dipendente della procedura di cui all'art. 20 della legge n. 482/1968, omette di considerare che tale procedura non è il solo mezzo di controllo della compatibilità e pericolosità delle mansioni, né tanto meno del rispetto dell'art. 2087 c.c.; che nella specie non si trattava tanto di vedere quali fossero Day le mansioni in concreto affidate al dipendente, quanto piuttosto di accertare le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, data la intrinseca pericolosità per un soggetto con visus ridotto del lavoro in luogo male illuminato con l'uso di scale;
che il Tribunale ha omesso di spiegare perché dovesse avvenuto in costanza di ritenersi legittimo un licenziamento malattia, benchè intermittente;
che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il lavoratore non abbia neppure allegato i fatti che collegano l'evento dannoso lamentato alla condotta del datore di lavoro, mentre invece tale allegazione risulta dalla stessa narrativa della sentenza;
che non era mai stato riscontrato il rispetto nel caso di disposizioni dell'art. 9 del DPRspecie delle specifiche 27.4.1978 n. 384; che nessuna rilevanza nella presente causa poteva attribuirsi alla decisione del Tribunale civile, in quanto quel giudizio aveva ad oggetto la presunta responsabilità extracontrattuale della banca con diverso onere probatorio per l'attore, mentre nel presente giudizio il lavoratore deve provare solo la connessione tra lavoro e danno, restando a carico del datore di lavoro dimostrare l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori a norma dell'art. 2087 c.c. Il ricorso è infondato sotto tutti i profili prospettati. Osserva la Corte che il licenziamento del CA è stato pacificamente determinato dal superamento, per sommatoria, del periodo di comporto previsto dall'art. 92 del CCNL e che, ai fini del calcolo suddetto, la contrattazione collettiva non D'Ag distingue tra assenze per malattia ed assenze per infortunio. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che ai fini della tutela predisposta dall'art. 2110 c.c. l'infortunio sul lavoro deve essere equiparato alla malattia, senza che l'eventuale diversità dei rispettivi sistemi di accertamento sia di ostacolo ad un loro considerazione unitaria ad opera della contrattazione collettiva ai fini della determinazione del periodo di comporto per sommatoria (Cass. n. 5501 del 1988). D'altro canto, come ha correttamente ricordato il Tribunale, l'art. 10 della legge n. 482 del 1968 prevede espressamente la facoltà di licenziare gli invalidi per giusta causa e per giustificato motivo, nonché per perdita della capacità lavorativa e per aggravamento pregiudizievole alla incolumità dei compagni ed alla sicurezza degli impianti, di modo che tale ampia previsione normativa comprende certamente anche la S possibilità di licenziamento dell'invalido per superamento del comporto ex art. 2110 secondo comma c.c. Sostiene il ricorrente che nella specie il disposto dell'art. 2110 secondo comma C.C. non sarebbe applicabile perché l'infortunio sul lavoro subito il 12.3.1992 sarebbe imputabile al datore di lavoro, per avere questi adibito il lavoratore in mansioni non compatibili con il suo stato di salute, e per non avere la banca adottato sul luogo di lavoro tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità del prestatore di lavoro. Il Tribunale ha ritenuto infondate entrambe le proposizioni con argomentazioni che, logicamente e congruamente motivate, si sottraggono a tutte le censure del ricorrente. Quanto alla prima affermazione, il Tribunale ha rilevato che il "mutamento di mansioni” è stato sollecitato dal CA con D'Ag una prima lettera inviata il 14.6.1978 alla quale è stata allegata documentazione medica relativa alla patologia (ernia) che rendeva impossibile gli sforzi fisici, mentre con una seconda richiesta del 5.12.1988 è stato prospettato un affaticamento della vista a sostegno della richiesta di trasferimento ad una sede di lavoro più comodamente raggiungibile. Entrambe queste richieste sono giudicate dal Tribunale, per il tempo in cui sono state presentate e per il loro contenuto, prive di qualsiasi relazione con l'infortunio del ricorrente. Una terza lettera, scritta il 7.3.1990, secondo il giudice del gravame esprime solo richieste ma non è prova della oggettiva esistenza di condizioni nocive di lavoro. Da ultimo, la comunicazione Fasib del 14.4.1992, successiva al verificarsi dell'infortunio, secondo il Tribunale si limita ad affermare la pericolosità della scala senza indicare le ragioni di tale convincimento. In definitiva il giudice di appello ha 6 concluso che mancava la prova della incompatibilità tra le mansioni assegnate e la specifica invalidità del CA, anche perché il lavoratore non aveva mai attivato il procedimento previsto dall'art. 20 della legge n. 482 del 1968 per l'accertamento della compatibilità dello stato fisico con le mansioni a lui affidate. A fronte di queste precise argomentazioni, le censure del ricorrente si limitano a rilevare che il Tribunale avrebbe assegnato un "fortissimo" significato alla mancata attivazione della procedura ex art. 20 cit., senza considerare che detto procedimento non è il solo mezzo di controllo della compatibilità e della pericolosità delle mansioni e senza valutare il tipo di prestazione richiesto all'infortunato e le D.Ag. particolari condizioni dell'ambiente di lavoro. E' di tutta evidenza che queste censure, per la loro genericità e non pertinenza, non valgono ad inficiare il giudizio negativo dato dal Tribunale sull'assolvimento da parte del lavoratore dell'onere della prova della pretesa incompatibilità delle mansioni. richiamata laQuanto alla seconda affermazione, va qui costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 C.C., incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla l'esistenza di tale danno, la salute, l'onere di provare nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi, mentre, quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, ovvero che la patologia lamentata dal 7 dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (Cass. n. 1886 del 2000, Cass. 3234 del 2000, Cass. n. 14469 del 2000). In ordine alle circostanze sopra evidenziate, dunque, sul di allegazione, comelavoratore non incombe un mero onere erroneamente ritenuto dal giudice di merito, con motivazione che sul punto deve essere corretta, bensì un ben più pregnante onere di prova. Sta di fatto che i giudici di merito hanno ritenuto che il lavoratore non abbia (non solo provato) ma neppure allegato in qual modo l'infortunio occorsogli sia causalmente ricollegabile ad una nocività dell'ambiente di lavoro imputabile è limitato a al datore di lavoro e che il ricorrente si contestare tale affermazione senza neppure riprodurre nel ricorso per cassazione quella parte della domanda introduttiva D. Ay che, a suo giudizio, tale allegazione conteneva. Allo stesso modo non si rivela decisivo neppure il generico richiamo all'art. 9 del DPR 27 aprile 1978 n. 384 (Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118 in favore degli invalidi civili), in quanto il ricorrente non ha precisato in ricorso in che cosa le caratteristiche della scala dalla quale è scivolato divergessero da quelle minuziosamente regolamentate e prescritte dalla norma richiamata. Parimenti infondata è la censura che il ricorrente muove alla sentenza impugnata nella parte in cui afferma essere non provata la circostanza che il licenziamento è avvenuto in costanza di malattia, in quanto il CA si limita ad affermare che tale fatto "è fuor di dubbio", senza indicare quali siano le prove della circostanza asserita trascurate dal giudice di appello. Del tutto prive di decisività sono, infine, le doglianze che il lavoratore muove alla decisione impugnata in ordine alla 8 valutazione della sentenza resa dal Tribunale civile in una causa per responsabilità extracontrattuale promossa contro la BNA, posto che il Tribunale non ha affatto fondato la sua decisione su tale sentenza, che è stata solo richiamata come ulteriore elemento contrario alle pretese del lavoratore. Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Si ritiene, comunque, che sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2001 e r i nte Il Presidente Il Cons. estensore Fionado Delpoésie IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Depositato in Cancelleria REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA HOMMAR. 2001 oggi, O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE,E T R O N E I O C