Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2001, n. 103
CASS
Sentenza 12 marzo 2001

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Massime1

Nella disciplina del contenzioso tributario introdotta dal d.P.R. n. 636 del 1972 (nella specie operante "ratione temporis"), la tutela giurisdizionale del contribuente, con riguardo ai tributi elencati nell'art. 1 di tale decreto (tra i quali è compresa l'imposta sul reddito delle persone fisiche), è affidata in esclusiva alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, da intendersi comprensiva di ogni questione afferente all'esistenza ed all'entità dell'obbligazione. Detta tutela può svolgersi solo attraverso l'impugnazione di specifici atti impositivi dell'amministrazione finanziaria, nell'inammissibilità di ogni accertamento preventivo, positivo o negativo del debito di imposta, sia dinanzi alle Commissioni Tributarie, che dinanzi al giudice ordinario.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2001, n. 103
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 103
Data del deposito : 12 marzo 2001

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