Sentenza 12 marzo 2001
Massime • 1
Nella disciplina del contenzioso tributario introdotta dal d.P.R. n. 636 del 1972 (nella specie operante "ratione temporis"), la tutela giurisdizionale del contribuente, con riguardo ai tributi elencati nell'art. 1 di tale decreto (tra i quali è compresa l'imposta sul reddito delle persone fisiche), è affidata in esclusiva alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, da intendersi comprensiva di ogni questione afferente all'esistenza ed all'entità dell'obbligazione. Detta tutela può svolgersi solo attraverso l'impugnazione di specifici atti impositivi dell'amministrazione finanziaria, nell'inammissibilità di ogni accertamento preventivo, positivo o negativo del debito di imposta, sia dinanzi alle Commissioni Tributarie, che dinanzi al giudice ordinario.
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INDICE 1. Premessa 2. Le tipologie di interpello 2.1. Interpello ordinario 2.2. Interpello ai sensi dell\'art. 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 2.3. Interpello di cui agli articoli 167 e 168 del TUIR 2.4. Interpello di cui all\'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 3. Interpelli presentati dalle imprese di piu\' rilevante dimensione 4. Non impugnabilita\' delle risposte agli interpelli 4.1. Natura non provvedimentale della risposta all\'interpello 4.2. La risposta all\'interpello non ha natura di atto impositivo 4.3. Impossibilita\' di ricondurre l\'interpello disapplicativo al diniego di agevolazione 1. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2001, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A., GIÀ OMONIMO ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO CONCESSIONARIO DELL'ESATTORIA COMUNALE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO VISENTINI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale del Notaio Dott. VIERI Grillo, depositata in data 16 luglio 1999, in atti;
- ricorrente -
contro
GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A., CONSORZIO SACIC-MAZZI S.R.L., ACS S.R.L., TECHNITAL S.P.A. (CHE HA INCORPORATO LA TECHNOSYNESIS STR. - S.P.A., in persona di rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO CASTANA, che le rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1847/98 della Corte d'appello di ROMA, depositata il 01/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato Gustavo VISENTINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, difetto di giurisdizione delle Commissioni Tributarie, remissione atti alla Sezione semplice per il proseguo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La FINIMPRESE S.p.A., la SAGECONS S.p.A., la ACS S.r.l., la TECNOSYNESIS STR S.p.A. ed il Consorzio di imprese SACIC-MAZZI, con atto del 6/7 aprile 1989, citarono dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero delle finanze ed il Monte dei Paschi di Siena, gestore dell'esattoria comunale di Roma: premesso che in date, rispettivamente, 23 marzo 1988 e 20 aprile 1988, nelle quali erano in corso scioperi parziali del personale dell'esattoria, nei locali di questa, un loro incaricato, per il pagamento mensile delle ritenute d'imposta operate sulle retribuzioni dei loro dipendenti, aveva consegnato al cassiere Filippo Mauri, che aveva rilasciato il giorno successivo le relative quietanze, assegni circolari non trasferibili, intestati all'esattoria, per somme corrispondenti all'ammontare dei debiti di ciascuna di esse deducenti per il titolo suddetto;
facendo presente che, all'esito di una richiesta verifica, il Monte dei Paschi di Siena, dopo aver comunicato che per le quietanze di cui ai versamenti cennati non erano state reperite le matrici interne e le distinte di versamento, e che, perciò, doveva ritenersi l'avvenuta fraudolenta compilazione delle quietanze stesse ad opera di terzi, su moduli sottratti all'esattoria, non aveva provveduto a regolarizzare al suo interno i versamenti in questione;
chiesero dichiararsi regolarmente eseguiti i pagamenti all'esattoria a soddisfacimento dei loro debiti tributari per le ritenute d'acconto di imposta sulle retribuzioni dei propri dipendenti relativamente ai mesi di marzo e di aprile 1988 ed intervenuta l'estinzione dei loro correlativi debiti tributari.
Il tribunale, con sentenza resa, nel contraddittorio della p.a. e dell'istituto di credito convenuti, il 12 febbraio 1992, dichiarò inammissibili le domande attoree sul rilievo che le istanti avevano esperito azioni di mero accertamento preventivo rispetto ad un obbligo tributario, da aversi per immeritevoli di ingresso attese le caratteristiche specifiche della giurisdizione in materia tributaria, e che la conclusione così raggiunta doveva essere tenuta ferma anche a voler ritenere le pretese rivolte ad accertare esclusivamente l'esistenza di un valido pagamento nei confronti dell'esattoria, integrando tali pretese soltanto una diversa formulazione delle domande originarie.
Sul gravame della GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. (incorporante della FINIMPRESE S.p.A. e della SOGECONS S.p.A.), del Consorzio SACIC MAZZI, della ACS S.r.l. e della TECNOSYNESIS S.p.A., la Corte d'appello di Roma, con sentenza dell'1 giugno 1998, resa nel contraddittorio del Monte dei Paschi di Siena, accolta l'impugnazione e ribaltata la pronuncia del primo giudice, dichiarò "legittimo e liberatorio" il versamento di assegni circolari come dianzi esposto avvenuto nei mesi di marzo e di aprile 1988 in favore dell'appellato e valide le relative quietanze.
La corte distrettuale, dopo aver osservato non risultare necessaria la chiamata nel processo di secondo grado dell'amministrazione finanziaria, in quanto, mentre l'intervento nel giudizio di detta p.a., à sensi degli artt. 77 d.p.r. 15/5/1963 n. 838 e 40 d.p.r. 28/1/1988 n. 43, doveva essere ravvisato indispensabile con riferimento alle controversie insorte fra esattore e contribuente contenute nell'ambito dell'attività di riscossione all'esattore affidata per legge, la lite in esame riguardava "esclusivamente alla regolarità o meno della riscossione delle rate di acconto versate nella primavera del 1988 dalle società appellanti al Monte di Paschi di Siena nella sua qualità di mero esattore e contabilizzatore di somme di denaro, e senza alcuna contestazione dell'obbligo tributario, per ciò che può interessare, a mente dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., nel presente momento del giudizio di legittimità, motivò la decisione considerando, in definitiva, avere le società sunnominate esperito azioni dichiarative, sorrette da interessi giuridicamente rilevanti al termini dell'art. 100 del codice di rito, intese a far accertare l'avvenuta fattuale realizzazione delle dedotte solutiones in favore dell'appellato "non nella sua veste immediata di struttura appositamente organizzata per la riscossione e la contabilizzazione di somme di denaro, ma in quella di organo intermediario delle Finanze, il cui credito era e rimaneva incontestato indipendentemente dalla validità o meno del pagamento e delle relative quietanze", e, quindi, l'efficacia delle ridette solutiones "nell'ambito del solo circoscritto rapporto fra il debitore/contribuente e il mandatario/esattore fiscale, agente in nome proprio ed incaricato della semplice riscossione ... per conto del creditore/Ministero delle Finanze"; puntualizzando, altresi, al riguardo, che "la qualifica di tale circoscritto rapporto di dazione-ricevimento di somme (chiaramente preliminare, ma ben distinto rispetto alle altre successive incombenze di ritrasferimento o di sgravio facenti capo al solo esattore), ..., non può che ritenersi bancaria e non certo tributaria, atteso il suo realizzarsi, di fatto, in una immediata attività materiale di riscossione, di custodia e di contabilizzazione di denaro di per sè fungibile e la cui specifica natura e destinazione erariale sarebbe stata assunta solo a seguito di successivo versamento a favore dell'Ente impositore". La BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., risultante dalla trasformazione dell'istituto di credito stato partecipe dei due pregressi stadi del processo in veste, rispettivamente, di convenuto e di appellato, ricorre, con sei motivi, il primo ed il quarto dei quali intesi a contestare la pronuncia sulla giurisdizione data dal giudice del merito, per la cassazione della suindicata sentenza di secondo grado, non notificata.
La GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A., il Consorzio SACIC-MAZZI, la ACS S.r.l. e la TECHNITAL S.p.A., incorporante della TECNOSYNESIS STR S.p.A., resistono al ricorso, ad essi notificato il 6 luglio 1999, con controricorso del 30 settembre 1999.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - La BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con il primo motivo di ricorso, censura la pronuncia nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Corte d'appello di Roma deducendo dover essere la stessa cassata sussistendo la "giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie in ordine all'azione di accertamento negativo di obblighi tributari", ed evidenziandosi, perciò, nella detta pronuncia "violazione degli artt. 1 e 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636": più specificamente, prospetta che la contestata "sentenza
... è viziata perché la Corte d'Appello ha deciso una questione attribuita alla giurisdizione dei giudici tributari", in quanto "la domanda rivolta dalle società in epigrafe, ..., era diretta a far accertare la validità ed efficacia del pagamento estintivo di una obbligazione tributaria, ed è questa infatti la richiesta accolta dai giudici di secondo grado, i quali hanno dichiarato nel dispositivo legittimo e liberatorio il versamento degli assegni circolari ... nonché valide le relative quietanze", non bastando "certo omettere di specificare nel dispositivo che il termine liberatorio si riferisce all'obbligo tributario per mutare la natura della controversia risolta dai giudici", quando non è dato individuare l'incertezza giuridica utilmente eliminata dalla "decisione" in altra diversa da "quella relativa all'efficacia estintiva del debito tributario propria dei versamenti" discussi. La ricorrente accampa, inoltre, essere scaturita la statuizione criticata "dal grave errore di diritto in cui sono incorsi i giudici dell'appello nel non aver tenuto conto che il pagamento all'esattore costituisce il tipico ed esclusivo modo d'adempimento delle obbligazioni tributarie cui si riferiscono i versamenti di cui è causa", sicché "è chiaro che ogni incertezza circa il contenuto, la validità e l'efficacia di un simile pagamento ha rilevanza per il contribuente, così come per l'Esattore e per lo Stato, ma tale rilevanza attiene appunto al vincolo giuridico cui l'incertezza può inerire, cioè all'obbligo tributario", con il corollario che "sulla questione devono decidere le commissioni tributarie, dinanzi alle quali le società (odierne) resistenti potranno far valere le proprie ragioni, ed in particolare l'efficacia liberatoria delle quietanze loro rilasciate dal cassiere" dell'esattoria.
La BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., quindi, con il quarto mezzo di ricorso, sempre con riferimento alla declaratoria contestata con il primo motivo di gravame, denuncia risaltare nella sentenza impugnata "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", allegando, in definitiva, che la questione della giurisdizione e quella, correlata, dell'inammissibilità di un accertamento negativo dell'obbligo tributario dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria sono state, se non ignorate, affrontate in modo inadeguato ed incongruo dalla corte d'appello.
2) - La GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A., il Consorzio SACIC-MAZZI, la ACS S.r.l. e la TECHNITAL S.p.A. contrastano le doglianze più sopra riportate sostenendo che "la presente lite ... attiene esclusivamente alla regolarità o meno della riscossione di somme versate nel 1988 al MONTE DEI PASCHI", ossia ad una "fase della fattispecie" in cui detto istituto di credito "non ha fornito denaro all'Amministrazione Finanziaria, ma si è limitato a raccogliere del denaro che solo successivamente avrebbe potuto trasferire a detta Amministrazione" rimasta del tutto estranea alla considerata "fase" della situazione controversa;
puntualizzando, altresì, che le somme oggetto dei versamenti in discorso non sarebbero mai state contabilizzate e trasferite all'erario, perché incassate ed "incamerate" dall'accipiens in un contesto in cui questi risulterebbe, in ogni caso, responsabile, ex artt. 1228 e 2049 cod. civ., "degli imbrogli e dei raggiri del cassiere", suo dipendente, ed in cui, "pertanto, ... non si può far ricorso alla competenza delle Commissioni Tributarie dato che non si discute di accertamento negativo o positivo di obblighi Tributari (pagamenti estintivi di una obbligazione tributaria)".
Le controricorrenti, di poi, negano la riscontrabilità nella sentenza impugnata del vizio di motivazione denunciato con il quarto mezzo di ricorso.
3) - Le doglianze come sub 1) prospettate dalla ricorrente vanno esaminate congiuntamente, perché connesse, e devono essere ravvisate fondate e suscettibili di legittimare l'accoglimento dell'impugnazione e la cassazione della sentenza contestata nei termini di seguito precisati.
A) - La deduzione della riscontrabilità nella sentenza impugnata di un vizio della ratio decidendi con riferimento alla declaratoria in tema di giurisdizione è, in sè e per sè, irrilevante: al riguardo, è sufficiente richiamare il fermissimo orientamento della giurisprudenza di legittimità (per il quale, da ultimo, cfr., Cass. SS.UU. civ., sent. n. 79 del 19/11/1999), secondo cui, poiché in ordine alle questioni di giurisdizione questa Corte Suprema è giudice anche del fatto, con il potere di apprezzare direttamente le risultanze istruttorie e gli atti processuali e di trarre conseguenze autonome e indipendenti non solo dalle deduzioni delle parti, ma anche dalle valutazioni del giudice del merito, è destinata a restare destituita di valenza qualsiasi censura, basata sull'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., intesa ad addebitare a quel giudice l'omesso o insufficiente ed incongruo esame delle questioni insorte sulla problematica considerata. B) - I controricorrenti hanno introdotto e coltivano nel presente giudizio domande con le quali hanno chiesto, in un primo tempo, nei confronti dell'amministrazione finanziaria e di un esattore preposto alla riscossione dei crediti tributari della stessa, e, in seguito, soltanto nei riguardi della seconda delle menzionate controparti, l'accertamento della validità e della "efficacia liberatoria" di un pagamento da essi eseguito in favore di tale ultimo contraddittore per adempiere l'obbligo di versamento diretto delle ritenute di acconto di irpef operate, al sensi dell'art. 23 d.p.r. 29/9/1973 n. 600, sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, obbligo ad essi imposto dagli artt. 2, commi 1 n. 1, ed 8, comma 1 n. 1, d.p.r. 29/9/1973 n. 602 in vista del soddisfacimento di ragioni creditorie erariali aventi, incontestabilmente, natura tributaria.
Le domande di cui trattasi, pertanto, avuto riguardo a quella che risulta essere la loro, unica, portata sostanziale, si configurano come istanze intese ad ottenere declaratoria dell'avvenuta estinzione per pagamento (art. 3, comma 3, d.p.r. da ultimo citato), e, quindi, dell'attuale insussistenza, di obbligazioni tributarie, e si risolvono in richieste di un accertamento negativo di tali obbligazioni formulate in via preventiva, cioè in assenza di atti impositivi dell'amministrazione finanziaria diretti ad ottenere l'adempimento.
La pronuncia sulle domande in argomento, di conseguenza, deve essere adottata facendo applicazione del principio già reiteratamente enunciato da questa Corte Suprema secondo cui, nella disciplina del contenzioso tributario introdotta dal d.p.r. 26/10/1972 n. 636, operante nel caso esaminato ratione temporis (e,
per quanto di ragione, dal d.lgs. 31/12/1992 n. 546), la tutela giurisdizionale del contribuente con riguardo ai tributi elencati nell'art. 1 di tale testo normativo, nel novero dei quali è riducibile l'irpef oggetto della presente vertenza, è affidata in esclusiva alla giurisdizione delle commissioni tributarie, da intendersi comprensiva di ogni questione afferente all'esistenza ed all'entità dell'obbligazione, e detta tutela può svolgersi solo attraverso l'impugnazione di specifici atti impositivi dell'amministrazione finanziaria, nell'inammissibilità di ogni azione di accertamento preventivo, positivo o negativo, del debito di imposta sia dinanzi alle commissioni tributarie, che dinanzi al giudice ordinario (cfr., in terminis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 2802 del 9/3/1993, id., sent. n. 5841 del 25/5/1993). Alla stregua della riportata, condivisibile, enunciazione, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, va ravvisata la carenza di giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla delibazione delle ridette domande, e, consequenzialmente, in accoglimento degli esaminati mezzi di ricorso, la sentenza impugnata, che tale giurisdizione ha ritenuto, deve essere senz'altro cassata senza rinvio, dichiarando la giurisdizione delle commissioni tributarie a conoscere della discussa vertenza, giusta quanto più sopra evidenziato, concernente rapporto tributario attinente ad irpef. 4) - Resta assorbito l'esame di tutte le altre, sottordinate, censure articolate nel ricorso.
5) Nella ravvisata sussistenza di giusti motivi, le spese dell'intero processo vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie e compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, il 23 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2001