Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7887 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE RESP. CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 07887/03 Dott. Vincenzo CAR - Presidente R.G.N. 27249/01 - Consigliere Dott. Paolo i 17339 Cron. 2067 Consiglie Dott. Ernesto LUPO Rep. Consigliere - Dott. Francesco TRIFONE Ud. 05/03/03 Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato VINICIO D'ALESSANDRO, difeso dall'avvocato BERNARDINO MARINUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI RO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio legale ANGELOZZI, difeso dall'avvocato GIOVANNI MARCANGELI, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 591 -1- avverso la sentenza n. 269/01 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa il 15/05/01 e depositata il 31/05/01 (R.G. 513/94); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. -2- Ricorso n. 27249/01 Svolgimento del processo Con citazione notificata il 4.6.1980 AN Nuccitelli convenne in giudizio, per quanto qui interessa, IO Di AM, ed altri, per sentirli condannare al risarcimento dei danni, consistiti nella distruzione di un capannone, un furgone e materiali vari, da lui subiti in conseguenza di un incendio provocato dai convenuti. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza del 21.1.1994, condannò il solo Di AM al risarcimento del danno liquidato equitativamente in £. 6 milioni. Propose appello il Di AM. La corte di appello di L'Aquila, con sentenza depositata il 15.5.2001, rigettava la domanda, ritenendo che, pur essendo stato provato l'an del danno, non ne era stato provato il quantum, non potendosi, invece, provvedere a liquidazione equitativa. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Nuccitelli. Resiste il Di AM, con controricorso. Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 20431226, e 2697 c.c.. 3 Assume il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata ha escluso nella fattispecie il potere di provvedere alla liquidazione equitativa, essendo stato provato il danno ingiusto e la sua fonte nel fatto del convenuto.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è manifestamente infondato. Infatti il giudice di appello non ha rigettato la domanda perché non fosse stato provato il danno (quanto meno in relazione al capannone ed al furgone), ma perché non era stata fornita alcuna prova per la quantificazione e liquidazione di detto danno, non essendo state indicate le caratteristiche né del capannone né del furgone, mentre ciò poteva essere provato con testi, con fatture e con consulenza tecnica. Correttamente, quindi il giudice di appello ha ritenuto che, non essendo impossibile la prova del danno nel suo preciso ammontare ( prova che gravava sul danneggiato), non poteva farsi ricorso alla liquidazione equitativa.
2.2. Infatti la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. valutativo del 1226 C.C. rimessa al prudente criterio giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa. Il giudizio, 4 concernente sia l'ammissibilità liquidazione della equitativa ex art. 1226 C.C. sia 1'ammontare del danno equitativo liquidato, essendo di puro fatto, si sottrae al controllo di legittimità, sempre che non sia infirmato da errori logici o giuridici (Cass. 17 maggio 2000, n. 6414). Nella fattispecie, invece, con il motivo si censura solo la violazione di norme di diritto e non il vizio motivazionale.
3. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, non avendo la corte tenuto conto del rapporto dei C.C., della sentenza del Tribunale per i dell'interrogatorio formale dei minorenni di L'Aquila e convenuti.
4.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile, oltre che manifestamente infondato. Infatti, anzitutto, qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della impugnata per l'asserita mancata valutazione disentenza risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza valutata), che il insufficientemente non valutata (0 mediante integrale ricorrente precisi ove occorra, trascrizione della medesima nel ricorso la risultanza che - 5 egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. civ., sez. II, 1 febbraio 1995, n. 1161).
4.2. In ogni caso il giudice del merito ha preso in esame queste fonti probatorie ed ha rilevato che da esse nessun elemento emergeva per la quantificazione dell'ammontare del danno. Il ricorso va pertanto rigettato. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c.2°, c.p.c. Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, lì 5 marzo 2003. Il Presidente Il cons. est. Управлени buntonio Seques 1. CANCELLERECT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenz #tista Oggi 2.0 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 6