Sentenza 20 gennaio 2005
Massime • 1
L'inosservanza dell'obbligo di soggiorno da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale configura la violazione dell'art.9 della Legge n. 1423 del 1956 e non il reato di cui all'art. 650 del cod. pen.. (Nella fattispecie la Corte, annullando la sentenza del Tribunale che, sull'erroneo presupposto giuridico dell'imputazione per il reato di cui al citato art. 650 cod. pen., aveva ammesso l'imputato al beneficio dell'oblazione, ha altresì escluso che l'avere il P.M. di udienza prestato il proprio consenso all'oblazione stessa impedisse il ricorso del P.G. contro la sentenza per la violazione di legge accertata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2005, n. 4663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4663 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/01/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 59
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 021446/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di JESI;
nei confronti di:
1) ST RI, N. IL 06/04/1972;
avverso SENTENZA del 02/04/2004 TRIB. SEZ. DIST. di JESI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 2 aprile 2004 il giudice monocratico del Tribunale di Ancona - Sezione distaccata di Jesi ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OS IO per essere il reato ascrittogli estinto per intervenuta oblazione in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 650 C.P. per avere l'imputato omesso di osservare il provvedimento emesso dal Tribunale di Catania in data 27.3.1997 per ragioni di giustizia e recante applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Castelplanio, in quanto veniva trovato in Mergo il 31.3.2002. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello delle Marche chiedendone l'annullamento con rinvio e lamentando che il fatto contestato all'imputato integrava il delitto di cui all'art. 9, 2 comma, della legge n. 1423 del 1956 e non invece il reato contravvenzionale di cui all'art. 650 C.P., in relazione al quale l'imputato era stato ammesso erroneamente all'oblazione. Con memoria difensiva presentata il 15 ottobre 2004 l'imputato ha dedotto la inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello delle Marche poiché la impugnazione non indicava il provvedimento impugnato, ne' il numero di ruolo del procedimento e comunque, avendo il P.M. prestato il consenso alla oblazione, il che aveva determinato la estinzione del reato, non era più possibile procedere alla riqualificazione del fatto anche perché il ricorrente aveva impugnato soltanto la sentenza di non doversi procedere per oblazione e non anche la ordinanza di ammissione alla oblazione. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello delle Marche è ammissibile.
Lo stesso invero ha indicato specificamente il provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 581 C.P.P., con riguardo alla autorità che lo aveva emesso, alla data di emissione, al nome dell'imputato, alla imputazione ed all'esito del procedimento, così mettendo in grado l'imputato di comprendere esattamente quale fosse il provvedimento impugnato posto che il OS era stato giudicato quel giorno da quella autorità giudiziaria per quel reato una sola volta.
Nessuna norma di legge prevede che l'atto di impugnazione rechi il numero di ruolo del procedimento e pertanto nessuna nullità o inammissibilità discende da tale omissione.
Il consenso del Pubblico Ministero presente in udienza alla oblazione e la mancata impugnazione della ordinanza di ammissione alla oblazione non costituiscono ugualmente cause di inammissibilità della impugnazione della sentenza poiché la legge, stante il principio di specificità dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568 C.P.P., non ammette la impugnazione contro il provvedimento del giudice che decide sulla istanza di oblazione, mentre invece può essere impugnata la sentenza che conclude il giudizio (cfr. Cass. 28.4.1993 n. 612; Cass. 11.6.2001 n. 23605); per cui correttamente il
Procuratore Generale ha impugnato per cassazione la sentenza che ha concluso il giudizio per fare valere la erroneità della ammissione dell'imputato alla oblazione per un reato che non la consentiva. Nè rileva la circostanza che il P.M. in udienza avesse prestato il suo consenso alla oblazione non potendo tale consenso escludere la impugnabilità della sentenza.
Il ricorso del Procuratore Generale è poi fondato nel merito. Il fatto specificamente e dettagliatamente contestato all'imputato (non avere osservato il provvedimento emesso dal tribunale di Catania nei suoi confronti per ragioni di giustizia in data 27.3.1997 e recante l'obbligo di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Castelplanio, essendo stato trovato dai militari preposti al controllo, dopo vari controlli, in Mergo in data 31.3.2002) integra infatti non già il reato di cui all'art. 650 C.P., bensì, stante il principio di specialità, quello di cui all'art. 9 comma 2 della legge n. 1423 del 1956, per cui, nonostante la erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto nel capo di imputazione formulato dal Pubblico Ministero, spettava al giudice, ai sensi dell'art. 521 C.P.P., dare al fatto la corretta qualificazione giuridica e quindi escludere la oblazione poiché il fatto correttamente qualificato non la ammetteva, adottando i provvedimenti consequenziali. La pronuncia di estinzione per oblazione non esclude poi la possibilità di ulteriore esame da parte del giudice dell'impugnazione, trattandosi di sentenza pacificamente impugnabile per violazione di legge, come nel caso in esame in cui il Pubblico Ministero ha proposto gravame al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato per errore nella qualificazione giuridica del reato.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con restituzione degli atti al Tribunale di Ancona per il giudizio in ordine al reato di cui all'art. 9 comma 2 della legge n. 1423 del 1956, così precisata la imputazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Ancona per il giudizio in ordine al reato di cui all'art. 9 comma 2 della legge n. 1423/56, così precisata la imputazione.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005