Sentenza 14 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2002, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
A E C I N L O B I B T A R 5 9 T 1 IS , / N 4 / 0 2141/02 G 6 ME DEL POPOLO ITALIANO ITALIANA V E 2 E R . . R L . A L P A . D A D ☐ T . U E L B B E T A RI D N T I T E TE 1 S S 3 N E IA 1 E S R . I E N SEZIONE QUINTA CIVILE A T A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1998 Dott. Michele Cantillo Presidente R.G. n. 817/2001 Dott. Enrico Papa Consigliere Cron. 5182 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Rep. Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Ud. 5 ottobre 2001 Dott. Antonino Di Blasi Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Imposte indirette / ac- SENTENZA certamento / criteri / sul ricorso proposto il 14 gennaio 1998 da: motivazione. OC EO elettivamente domiciliato in Roma al Largo Gancia, n. 1, presso l'avv. Giuseppe Palermo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Ettore Lanzoni di Bergamo ricorrente Iss
contro
Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore - rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 intimato non costituito avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale sez. XX 1930 - n. 4845/98.I Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ot- proc. n. 817/98 R.G. tobre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito l'avv. Giuseppe Palermo, difensore di EO OC, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'inammissibilità od il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EO OC, nella qualità di procuratore dei cittadini svizzeri Jarmi- la NA HU e IR JE PT CI, con rogito per notaio Attioli del 20 dicembre 1984 vendeva alla società Baia delle Ginestre un appezzamento di terreno in località Campiona della Co- sta di Teulada di mq. 66.200 al prezzo di L. 180.000.000. all Il valore dell'immobile veniva accertato dall'Ufficio del Registro di Cagliari in L. 408.500.000 ed il OC proponeva ricorso avverso l'avviso di rettifica a lui notificato il 19 dicembre 1986, negando, l'esistenza di una sua personale obbligazione tributaria e contestando la congruità della valutazione del suolo in relazione alla concreta po- tenzialità edificatoria dello stesso. Il ricorso, accolto in primo grado sul rilievo della fondatezza del pri- mo argomento, era rigettato, invece, dal giudice di appello, che, in accoglimento del gravame dell'Ufficio, confermava l'accertamento del maggior valore. La pronuncia era impugnata dal OC e la Commissione Tributaria Centrale dichiarava il 13 ottobre 1997 la nullità dell'avviso relativa- mente all'I.n.v.i.m. e rigettava nel resto il ricorso, osservando che sia proc. n. 817/98 R.G. 2 l'atto di accertamento che la determinazione del maggior valore do- vevano ritenersi adeguatamente motivati e che i limiti imposti al pro- prio giudizio dall'art. 26, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636, non consen- tivano alcun sindacato su un apprezzamento di merito fondato su concreti elementi acquisiti agli atti. Il OC ricorreva per la cassazione della pronuncia e l'intimato Mi- nistero delle Finanze non si costituiva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza della Commissio- ne Tributaria Centrale per violazione e falsa applicazione di legge ed omessa od apparente motivazione della pronuncia sotto un duplice profilo. I giudici avrebbero trascurato, in primo luogo, l'esame della questio- ом ne loro devoluta sulla mancata indicazione da parte della commissio- ne tributaria di 2° grado delle ragioni per le quali avevano ritenuto legittima la disapplicazione dell'art. 48, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634, che avrebbe imposto all'Ufficio di tenere conto nella stima del prezzo dei trasferimenti di immobili similari avvenuti nella stessa zona e nello stesso periodo. Non avrebbero considerato, in secondo luogo, che la censura alla de- cisione di appello non investiva la valutazione dell'immobile, ma il non assolvimento da parte dell'amministrazione dell'onere della pro- va su lei gravante, avendo unicamente prodotto l'avviso di rettifica e la relazione dell'U.T.E., e l'elusione dell'esame dei rilevanti elementi addotti dal ricorrente a sostegno dell'erroneità dell'assunto dell'Uf- proc. n. 817/98 R.G. 3 ficio. La denuncia è priva di fondamento e, in parte, inammissibile. Il ricorso straordinario per cassazione avverso le pronunce della Commissione Tributaria Centrale, proponibile ex art. 111 cost., ha un ambito più limitato di quello previsto dal codice di rito, poichè la norma, nel sanzionare il totale difetto o la mera apparenza del discor- so argomentativo, ovvero la sua insanabile contraddittorietà, di un provvedimento giurisdizionale, non ne consente, per converso, l'im- pugnazione sotto il profilo della mera carenza o contraddittorietà del- la motivazione stessa (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 10 aprile 1998, n. 3719, Cass. civ., sez. I, sent. 20 settembre 1996, n. 8392). Restano escluse dal sindacato della decisione impugnata, quindi, la ом verifica della sufficienza e razionalità della motivazione in rapporto alle risultanze istruttorie, nella quale va ricompresa anche quella ri- chiesta dal ricorrente in ordine all'idoneità della giustificazione del ricorso dell'Ufficio al criterio di stima analitico, anziché a quello sin- tetico-comparativo, entrambi discrezionalmente consentiti dall'art. 48, d.p.r. n. 634/72, ed al soddisfacimento dell'onere della prova del maggior valore del cespite, ove, come in specie, il giudice abbia mo- strato di avere preso in esame le relative questioni e ne abbia affer- mato l'infondatezza, sia pure condividendo le ragioni della decisione impugnata con il richiamo alla loro congruità e pertinenza. Correttamente, poi, il giudice a quo ha ritenuto esulare dai limiti im- posti al suo sindacato dall'art. 26, d.p.r. n. 636/72, gli ulteriori profili delle doglianze, che, attraverso la prospettazione di un vizio di moti- proc. n. 817/98 R.G. vazione sull'adozione del criterio estimativo da parte dell'Ufficio, tendevano a censurare l'adeguatezza della valutazione compiuta, op- ponendo ad essa un diverso e più favorevole apprezzamento, che sa- rebbe derivato dalla considerazione non dei metri cubi insediabili sul suolo, ma dal mero prezzo base d'asta fissato all'epoca del rogito per la vendita di terreni finitimi. All'infondatezza del motivo segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 5 ottobre 2001. Il consigliere est. Il presidente вил dott. Michele Cantil dott. Massimo Oddo дм Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 FEB. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N IO 6 Z 8 A 19 R / T 5 /4 IS . 6 N G 2 E . - R .R B .P A . A I D L D L R L A E A E . D T T B I N U A S E T N B S SE I 1 E A R 3 I I 1 T R A . E N T A M proc. n. 817/98 R.G. 5