Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 1
In tema di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati per prestazioni professionali , la competenza funzionale ed inderogabile "del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo " sussiste per il solo procedimento speciale previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, laddove se il professionista ha optato per il procedimento monitorio, l'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue le regole del procedimento ordinario di cognizione, per cui non è configurabile in ordine ad esso, la competenza inderogabile del capo dell'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2002, n. 10293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10293 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN GI, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANGELO SECCHI 4, presso lo studio dell'avvocato ENZO OTTOLENGHI, che lo difende unitamente all'avvocato GIACOMO MARINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 329199 del Tribunale di FERRARA, depositata il 04/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 21.7.97 TR TI conveniva in giudizio avanti al Pretore di Ferrara l'avv. Giorgio Falciano proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 422/97 emesso dal Pretore il 2.6.97 per il pagamento della somma di L.7.296.210, oltre interessi e spese.
L'opponente affermava di avere incaricato l'avv. Giorgio Falciano di rappresentarlo e difenderlo in una causa civile contro la signora LA sorella della nonna;
precisava che all'esito del processo civile il Tribunale condannava, tra l'altro, la Signora LA VA a rifondergli l'80% delle spese del giudizio che liquidava per l'intero in complessive L.
5.500.000 di cui L.
1.000.000 per esborsi, L.
2.000.000 per diritti, L.
2.500.000 per onorari, oltre IVA e CPA e 10% spese generali, mentre compensava il restante 20%;
aggiungeva che successivamente in data 4.4.97 l'avv. Falciano gli aveva inviato una nota spese di L.
7.185.010 oltre accessori per l'attività svolta nella causa.
non ritenendo di dover pagare al proprio legale una somma superiore a quella stabilita dal Tribunale in sentenza per questo l'attore si era opposto al decreto ingiuntivo dichiarandosi disponibile a pagare l'intera somma dal Tribunale pari a L.7.008.310.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva ritualmente l'ingiungente opposto, contestando la fondatezza della opposizione. Con sentenza in data 21.6/4.8.1999, il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava che più nulla era dovuto dal TI atteso il pagamento dell'importo liquidato all'avv. Falciano e regolava le spese. Si osservava che era l'ingiungente chiamato a provare che la liquidazione delle spese effettuata dal Tribunale era errata o non adeguata;
in assenza di una specifica contestazione della liquidazione delle spese effettuata in sentenza, la semplice redazione della parcella ed il suo opinamento da parte del Consiglio dell'Ordine non consentiva al giudice di ritenere che la quantificazione operata dal Tribunale fosse errata o incongrua, anche avuto riguardo al fatto che la differenza, sostanziale si concretizzava in una differente valutazione degli onorari, oggetto di ampio margine di discrezionalità.
La parcella, in quanto tale, era da ritenersi priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, l'avv. Falciano resiste con controricorso il TI che ha anche presentato memoria.
Motivi della decisione
Il ricorso, seppure proposto avverso un provvedimento che ha forma di sentenza, è ammissibile, ex art. 111 Cost., atteso che la natura sostanziale del detto provvedimento, siccome pronunciato ex art.28 e 29 della legge 18.6.1942 n. 794, è quella di ordinanza non impugnabile (v. Cass.8.2.1996, n. 1010). Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art.133 d.lvo 19.2.1998 n. 51 e art. 1 legge 16.6.1998, n. 188, in relazione all'art.360, n.3, cpc) ci si ditole del fatto che, benché le conclusioni fossero state rassegnate di fronte al Pretore il 2.2.1999, la causa sia stata decisa dal Tribunale in veste monocratica e ciò in violazione delle norme citate. Da tanto si fa discendere la nullità della sentenza impugnata.
Premesso che il riferimento normativo è corretto e che effettivamente in base al combinato disposto delle norme invocate la causa avrebbe dovuto essere decisa dal Pretore, la censura non può essere accolta, perché non sorretti da un interesse attuale. Pur a prescindere dal fatto che lo stesso magistrato, già pretore e poi giudice monocratico del Tribunale, che aveva trattenuto la causa in decisione la ha poi decisa, in tale seconda e successiva veste, deve rilevarsi che nella censura svolta si ravvisa un eventuale vizio di competenza e non già di costituzione del giudice, l'avvenuta soppressione dell'ufficio del Pretore comporterebbe che la controversia dovrebbe essere comunque decisa dal Tribunale eli Ferrara, con conseguente difetto di interesse a sollevare la questione.
Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art.28 della legge 13.6.1942, n.794, in relazione all'art.360, n.3 cpc) ci si duole del fatto che l'opposizione a decreto ingiuntivo sia stata assegnata ad un magistrato dello stesso ufficio e non al dirigente dello stesso, attesa la competenza funzionale inderogabile del capo dell'ufficio in subiecta materia.
Questa Corte non ignora la propria consolidata giurisprudenza in materia, secondo cui nelle controversie relative a liquidazione di onorari di avvocato (v Cass. 27.1.1995, n. 993) la competenza spetta al capo dell'ufficio.
Pure nella specie, come era in sua facoltà, il professionista ha optato per il procedimento monitorio, con la conseguenza che il giudizio di opposizione, soggetto quanto alla forma alle regole di cui alla legge del 1942, si svolge con le regole elle disciplinano il procedimento ordinario di cognizione nella sostanza con la conseguenza che non è, in tal caso, ravvisabile la competenza inderogabile del capo dell'ufficio, che può ravvisarsi nel solo caso dell'originaria scelta del procedimento speciale (arg. ex Cass. 16.5.19 8, n. 3225; Cass. 21.5.1991, n. 5724).
Anche tale motivo non può pertanto trovare accoglimento. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 e 2697 c.c. in relazione all'art.360, n.3, cpc;
ci si duole del fatto che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto indimostrato il credito vantato sulla base di una generica contestazione, senza tener conto del parere dell'Ordine professionale, della complessità (asseritamente dimostrata) della causa.
Va premesso che, nella specie, spese, competenze ed onorari erano stati liquidali dal giudice;
e che l'opponente si era basato su tale liquidazione per contestare l'ammontare del credito vantato dal legale.
La giurisprudenza di questa Corte è nel senso secondo cui nel caso di ingiunzione emessa per il pagamento di diritti di avvocato e procuratore sulla base di parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine professionale si seguono le regole ordinarie, per cui anche in tale ipotesi, di fronte a contestazioni dell'opponente, sia pure generiche, incombe sul professionista l'obbligo di dimostrare l'effettività delle prestazioni (cfr. Cass. 22.6.1994, n 5987;
26.1.1995, n.942).
Fermo il principio secondo cui la liquidazione operata dal giudice nella sentenza opera nei confronti del terzo, non si ravvisa dunque violazione di legge (unico vizio denunciabile con il ricorso ex art. 111 Cost.), tanto più che, pur lamentando una immotivata riduzione di spese e competenze, nel ricorso il professionista non riproduce quanto chiesto in relazione a quanto liquidato, e ciò in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso, e, relativamente agli onorari, trattasi di liquidazione discrezionale (non essendo neppure adombrata la violazione dei minimi) certamente non rientrante nella violazione di legge.
Il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell'art.264 cpc in relazione all'art.2697 c.c. e all'art.360, n3 cpc) ricalca nella sostanza il profilo già esaminato in relazione al mezzo che precede;
si è detto che nella specie trattasi di ricorso ex art. 111 Cost., di talché rileva la sola violazione di legge.
La contestazione dell'opponente appare così solo apparentemente generica, in quanto e espressamente ancorata alla liquidazione effettuata dal giudice, che viene posta a base della propria opposizione.
Anche volendo ritenere che sia applicabile la giurisprudenza più rigorosa (v. Cass. 23.7.1979, n. 4409), non può sostenersi che la contestazione sia del tutto generica, di talché appare appropriato l'iter argomentativo svolto in relazione al terzo motivo. In definitiva, il ricorso deve essere respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in 91,00 euro oltre a 500,00 euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002