Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2002, n. 10293
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Sentenza 16 luglio 2002

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In tema di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati per prestazioni professionali , la competenza funzionale ed inderogabile "del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo " sussiste per il solo procedimento speciale previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, laddove se il professionista ha optato per il procedimento monitorio, l'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue le regole del procedimento ordinario di cognizione, per cui non è configurabile in ordine ad esso, la competenza inderogabile del capo dell'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2002, n. 10293
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10293
    Data del deposito : 16 luglio 2002

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