Sentenza 21 gennaio 2016
Massime • 1
Il decreto di archiviazione emesso "de plano" in violazione del principio del contraddittorio - in ragione dell'omessa valutazione dell'opposizione della persona offesa - deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al Giudice per le indagini preliminari, avente competenza funzionale, e non al Tribunale.
Commentario • 1
- 1. Archiviazione: il G.I.P. non può emettere decreto, a seguito di opposizione non inammissibile, in violazione del principio del contraddittorioRedazione · https://www.diritto.it/ · 20 aprile 2016
Con la sentenza n.6090 del 21.01.2016, depositata il 12.02.2016, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, ha annullato, senza rinvio, il decreto di archiviazione, emesso, de plano, dal G.I.P. del Tribunale di Milano. La parte offesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando che non era stato assicurato il contraddittorio. Il G.I.P., infatti, aveva proceduto all'archiviazione del procedimento senza aver valutato opportunamente l'opposizione e senza avere, all'uopo, fissato l'udienza in camera di consiglio. La Suprema Corte si è occupata frequentemente (tra le ultime, Cass. Pen., 2^ Sez., n. 9949/15) della suddetta questione, enunciando alcuni principi di diritto ai quali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2016, n. 6090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6090 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento