Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 782
CASS
Sentenza 19 gennaio 2001

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Massime1

Il conduttore risponde quale custode a norma dell'art. 2051 cod. civ. dei danni che la cosa locata abbia cagionato a terzi, compresi in essi il locatore se danneggiato in altra sua cosa o nella persona e si libera da tale responsabilità' o solo dando la prova del fortuito che può anche consistere nella dimostrazione che il fattore determinante il danno ha riguardato strutture o apparati dell'immobile sottratti alla disponibilità dello stesso conduttore ed estranei, quindi, ai suoi poteri di vigilanza. Il proprietario - locatore resta tuttavia custode di tutte quelle cose che non passano nella disponibilità del conduttore vale a dire le strutture murarie, gli impianti in essi conglobati sui quali il conduttore non ha la possibilità di intervenire per prevenire o riparare il danno. In tale ambito sono compresi gli impianti idrici e sanitari per raggiungere i quali occorre intervenire sulle opere murarie.

Commentario1

  • 1Sulla natura oggettiva della responsabilità del proprietario di un fabbricato
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 13 dicembre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 782
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 782
Data del deposito : 19 gennaio 2001

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