Sentenza 4 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3096 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA NOV DEL POPOLO ITALIA 30 UPREMA DI CASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 10602/99 Cron.7201 Dott. Pietro CUOCO Consigliere | Dott. Luciano VIGOLO Consigliere R ep- Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 21/11/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: AL AN, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA A. ZOAGLI MAMELI 9 SC I, presso lo studio dell'avvocato BEVILACQUA GIANCARLO, rappresentato dall'avvocato MARASCO LELIO, giusta delega in difeso atti;
ricorrente
contro
TOURISTRADE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA V.LE IPPOCRATE 75, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI2001 4521 CASSAZIONE, rappresentato e difeso, dall'avvocato -1- BATTAGLIA VINCENZO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 8/99 del Tribunale di LAMEZIA TERME, depositata il 19/02/99 R.G.N. 65/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 10602/99 Svolgimento del processo Il sig. AN AL espone tre motivi di ricorso per cassazione nei confronti -della sentenza n. 8 del 21 gennaio – 19 febbraio 1999 del Tribunale di Lamezia Ter- me che, confermando la decisione del locale Pretore, ha rigettato la sua domanda di- retta ad ottenere la riassunzione in servizio, oltre il risarcimento del danno, essendo stato illegittimamente licenziato il 18 gennaio 1994 per giustificato motivo oggettivo dalla s.r.l. Touristrade. In particolare, la sentenza, dopo aver escluso di poter interferire nelle scelte aziendali, che comunque non configuravano un licenziamento collettivo, non essendo stati inte- ressati più di cinque lavoratori (art. 24 1. n. 223/91), bensì un licenziamento indivi- duale, ancorché plurimo, ha ritenuto infondata l'impugnazione sia perché era stata da- ta laprova documentale e orale della necessità della ristrutturazione aziendale, attuata mediante l'accorpamento del personale, sia dell'inutilizzabilità del lavoratore, essendo stati contestualmente licenziati altri due compagni di lavoro, non essendo stati, suc- cessivamente, assunti altri dipendenti. D'altra parte, avuto riguardo alle mansioni del AL, il Tribunale, analizzate le ri- sultanze istruttorie, escludeva che esse fossero estranee alla riorganizzazione azienda- le, perché riconducibili alla sua attività di economo, con poteri di autonomia decisio- nale, sebbene così fosse indicato ai fornitori e agli altri dipendenti, poiché svolgeva piuttosto funzioni di depositario e magazziniere, rifornendo il personale di "detersivi, acqua, bibite o quanto necessario...", con il compito di occuparsi di "piccoli ordinati- vi... in ausilio della proprietaria, la quale sola era deputata a prendere le decisioni", essendogli stato vietato l'esercizio di iniziative autonome di maggior rilevanza eco- nomica, non approvate dalla direzione alberghiera sin da un anno prima del recesso. La società Touristrada si è costituita con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il sig. AN AL denuncia la violazione e falsa applica- zione degli artt. 1 e 3 della l. 15 luglio 1964, n. 604 e l'omesso esame di richieste i- struttorie tendenti a dimostrare l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del recesso. In particolare, il ricorrente nega, richiamando i principi fissati da questa Corte, che sia stata dimostrata la reale esistenza dei dedotti motivi del recesso e sia stato verificato il nesso di causalità fra tali motivi e il licenziamento e lamenta la mancata ottemperanza della società all'ordine di esibizione dei libri paga e matricola, avendo il Tribunale trascurato di valutare le reiterate richieste. Questo primo motivo merita di essere condiviso per la parte in cui contesta l'afferma- zione, del tutto insoddisfacente, della sentenza secondo la quale "l'esistenza della ne- cessità di procedere alla ristrutturazione aziendale per il datore di lavoro è emersa da prova documentale e testimoniale. Invero, dall'estratto dell'albo aziendale prodotto da parte convenuta in primo grado si evince che il provvedimento di accorpamento del personale è giustificato dal fine di ridurre i costi di gestione, giusta decisione dell'as- semblea dei soci della Tuoristrade in data 17.1.1994 e che tale accorpamento di servi- zi si è effettivamente verificato con esubero di tre unità lavorative, come risulta, oltre che dal suddetto estratto, anche dalle dichiarazioni dei testi IU e VA." Occorre, infatti, preliminarmente, ribadire il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo il quale il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si giustifica in funzione di un riassetto organizzativo non pretestuoso e strumentale della forza lavoro, attuato per fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti che in- fluiscono decisamente sulla normale attività produttiva, imponendo un'indilazionabile ed effettiva necessità di riduzione dei costi per la più economica gestione dell'azienda (v., da ultimo, ex multis, Cass. 29 marzo 2001, n. 4670), In tale contesto l'Ordinamento assegna all'imprenditore l'onere della prova dell'effet- tività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, oltreché dell'impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito della organizzazione aziendale. E' anche noto che, mentre l'onere probatorio relativo al reimpiego, concernendo un fatto negativo, è assolto con la dimostrazione dei correlativi fatti positivi, (Cass. 17 agosto 1998, n. 8057; 27 novembre 1996, n. 10527; Cass., 26 ottobre 1996, n. 9369; Cass., 12 giugno 1995, n. 6621), diversa è la natura e la misura della prova che con- cerne l'esigenza della ristrutturazione, occorrendo fornire elementi positivi obiettivi e circostanziati per la sua dimostrazione, il cui vaglio esaustivo spetta al giudice del merito. Orbene, poiché la giustificazione di questo profilo obiettivo, di indubbio carattere. preliminare, è racchiusa esclusivamente nella riprodotta asserzione, è del tutto solare che risulta insoddisfacente il giudizio che, invece di ancorarsi a dati di immediato ri- scontro, esplicitandone la ricorrenza, esaurisce la sua funzione limitandosi ad una af- fermazione apodittica e tautologica sull'attendibilità della decisione, perché la "giusti- ficazione di ridurre i costi di gestione", attraverso l'accorpamento del personale, fu deliberata dalla assemblea dei soci e confermata dai testi, con la riprova del successi- vo licenziamento e della mancata riassunzione di personale. E' appena il caso di osservare, infatti, che la riduzione dei costi non può essere la cau- sa, quanto l'effetto del riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'azienda, perché la finalità della norma è volta a contenere e contrastare obiettive situazioni sfavorevoli non contingenti (ovvero non pretestuose, né surrettizie) che in- fluiscano concretamente sull'attività produttiva in un dato contesto aziendale. Di tali evenienze il Tribunale ha trascurato di offrire ogni benché minima indicazione, essendosi limitato a riferire e a far propria la valutazione della parte padronale, senza affrontare l'aspetto della verifica giudiziale della deduzione. L'accoglimento di questo primo profilo assorbe, per conseguenza, la censura con la quale il ricorrente (secondo mezzo), oltre a richiamare genericamente la violazione della 1. n. 604/66, contesta la contraddittoria motivazione della sentenza a proposito della natura dell'attività da lui svolta e l'omesso esame delle istanze istruttorie circa "l'esibizione della documentazione inerente all'acquisto di prodotti alimentari, quali copie commissioni, bolle di consegna e relative fatture", nonché "dei fax inviati dalle ditte fornitrici all'economo AL e della scrittura di transazione del 26/3/93.", ov- viamente rimesse all'autonoma valutazione di merito del giudice di rinvio, nonché il terzo motivo. Con questo, parte ricorrente denuncia, contraddicendo palesemente la prima censura, la violazione e falsa applicazione della l. n. 223/91, per non essere stata rispettata la procedura ivi prevista, occorrendo verificare, in tesi, chi doveva essere effettivamen- te, se del caso, licenziato, lamentando, infine, che è stata trascurata la valutazione del- l'impossibilità della sua adibizione a mansioni equivalenti. Infatti, con riferimento alla violazione delle regole proprie del licenziamento colletti- vo, poiché risulta che i lavoratori interessati dall' "accorpamento" furono solo tre, rientrando -invece- nella nozione tecnica del licenziamento collettivo quella che coin- volge, nell'arco di 120 giorni (art. 24, 1. 23 luglio 1991, n. 223), almeno cinque dipen- denti, non è dato di comprendere la coerenza della deduzione e della sua rilevanza, mentre la questione dell'adibizione ad altre mansioni implica la soluzione, ancora sub judice, per quanto detto sopra, dell'obiettiva necessità della riorganizzazione azienda- le. Il ricorso merita quindi di essere accolto per quanto di ragione e rinviato, per un nuo- vo giudizio, alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che provvederà, altresì, a regola- re le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, Cassa la sentenza impugnata e rin- via anche per le spese, alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 21 novembre 2001. Il Consigliere op Il Presidente Друвимива ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA All O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 4 MAR. 2002 oggi, 6 IL CANCELLIERE I T O N