Sentenza 19 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2002, n. 3985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3985 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 03 9 857 02. INNOMETEL POPOLO ALIAN LA CO Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G. N. 19365/98 Cron. 3220 Dott. IA Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere Rep. 948 Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 13/12/01 SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Bruno CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENT ENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 55 il 3.02 domiciliata in BRUNETTA ANNA AR, elettivamente IL CANCELLIERE ROMA, VIA G. GIOACCHINO BELLI 36, presso l'avvocato 077 1500 FACCIOTTI LEOPOLDO, che la rappresenta e difende CANCELLER unitamente agli avvocati BARATTO GUENOLE' MIRIAM e CATTARINUSSI SERGIO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
F975150
contro
AT IO EF, CONTIERO ALBINA Ved. AT, AT NI IO, AT IO IN UG, AT DO EF, AT RM 2001 TIBERIO, AT AU, AT IG ZONTA, 2548 -1- RD AT AD IN, AT MA, AT AR ME, AT GN IO, AT EL IA;
- intimati avverso la sentenza n. 1832/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata 1'11/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2001 dal Consigliere Dott. IA Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Facciotti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. RE GOLIA che ha l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 6 marzo 1991 il Tribunale di Bassano del Grappa, pronunciando nella causa per dichiarazione giudiziale di maternità naturale promossa da NN IA NE nei confronti di NA RO, AN AN ON, AN ON, IO LI ON, don AN ON, DA IA ON, IG IO ON, IA IC ON, LE ON, EL RI RD ON, LU ON ZO, ME ON IO, RE ON, AT ON, NN ON, tutti convenuti in giudizio nella qualità di eredi della presunta madre IA ON, rigettava la domanda. Proposto appello dalla NE, nel corso del giudizio il difensore degli appellati costituiti dichiarava la morte di AN ON e AT ON, onde il consigliere istruttore dichiarava l' interruzione del processo. Procedutosi da parte dell' appellante alla riassunzione del processo nei confronti degli eredi dei due defunti, evocati personalmente quelli di AN ON e collettivamente ed impersonalmente quelli di AT ON, all' udienza del 20 marzo 1995 l' istruttore dichiarava nuovamente l' interruzione del processo a seguito della dichiarazione dell' intervenuto decesso di NN ON. Riassunta ancora la causa da parte dell' appellante, con sentenza del 5 ن giugno 11 novembre 1997 la Corte di Appello di Venezia dichiarava la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di ME GA ON e per l' effetto rimetteva la causa al primo giudice. Osservava in motivazione la Corte territoriale che dalla documentazione prodotta risultava l' esistenza in vita di detta congiunta, sorella ed erede della presunta madre dell' attrice, cui non era mai stato notificato l' atto introduttivo del giudizio di primo grado nè l'atto di appello, ma soltanto il primo atto riassuntivo, nella forma della notifica impersonalmente e collettivamente agli eredi di AT ON. E poichè la medesima, litisconsorte necessaria, non si era costituita neppure a seguito di detta notifica, il difetto di integrità del contraddittorio non poteva considerarsi sanato. La NE proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza. La medesima proponeva altresì impugnazione per revocazione, ai sensi dell' art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo che la pronuncia in oggetto era fondata sulla supposizione di un fatto · l' esistenza in vita di - ME GA ON la cui verità era incontrastabilmente - esclusa dai documenti della causa. Con ordinanza del 22 - 28 aprile 1999 la Corte di Appello di Venezia sospendeva il procedimento relativo al ricorso per cassazione, ai sensi dell' art. 398 ult. co. c.p.c. Con sentenza del 2 novembre - 21 dicembre 2000 la Corte veneta rigettava l' impugnazione per revocazione, escludendo che la decisione impugnata fosse stata assunta sulla base della supposizione di un fatto (l'esistenza in vita di ME GA ON) la cui verità era incontrastabilmente esclusa, ovvero dell' inesistenza di un fatto ( la morte della medesima ME GA ON) la cui verità era positivamente stabilita. 2 Il ricorso per cassazione era quindi chiamato per la discussione all' udienza odierna. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata, nel ravvisare il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di ME GA ON, non ha tenuto conto della circostanza decisiva che la medesima era deceduta, nubile, nel 1943 e che tale evento era stato dedotto dall' attrice nell' atto introduttivo del giudizio, senza che i convenuti costituiti contestassero specificamente la circostanza. Si rileva che la Corte di Appello non ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto prevalenti ai fini del suo convincimento le risultanze dell' originario stato di famiglia di AN ON, nel quale non era indicato il decesso della predetta, rispetto alle non contestate deduzioni dell' attrice, considerate non attendibili. Il motivo di ricorso è fondato. Pur essendo stata prospettata in termini di difetto di motivazione, la censura tende sostanzialmente a contestare l'accertamento di mancata integrazione del contraddittorio svolto dalla Corte di Appello, ossia a prospettare un error in procedendo. E pertanto questa Corte ha il potere di procedere all' esame diretto degli atti processuali e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla verifica della sussistenza della violazione denunziata. 3 Come ha rilevato la ricorrente, nell' atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale la medesima aveva espressamente dichiarato, nell' indicare le generalità dei numerosi eredi della presunta madre, che alcuni fratelli della predetta, tra i quali ME GA ON, erano deceduti. Al fine di verificare se tale affermazione sia stata contestata dagli eredi ON costituiti, l' esame di questa Corte, in difetto del fascicolo di ufficio di primo grado ed anche di quelli delle parti convenute nei due gradi di giudizio, è limitato alle conclusioni riportate nelle premesse della sentenza del Tribunale ed agli atti del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di appello, dai quali non risulta contestazione alcuna sul punto. Tali risultanze consentono di ritenere che il decesso di ME GA ON in epoca precedente la proposizione dell' azione fosse circostanza pacifica tra le parti e che pertanto non si ponesse alcuna questione di integrità del contraddittorio nei confronti della medesima. Appare pertanto evidente l' errore della Corte di Appello per aver desunto l' esistenza in vita di ME GA ON da un certificato di famiglia del padre, destinato a documentare la composizione originaria del nucleo familiare dell' intestatario e non contenente che una generica indicazione "non risultano altri dati "con ا ن riferimento alla posizione della predetta. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Venezia, che procederà all' esame del merito e pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 13 dicembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Paulmis Jhrist ELLERIA C AN 2902 C IN IL CANCELERE SITATA IA Dist 1 9 Lane D DEPO Oggi, RE C AN C ria C IL a M Dr 129.11 458T 20,66 TOT. 149,77 AGENTIA DELLE ENTRATE ROMA 2 24 LUG. 2002 Serie 4.. Region ain33254 149.77 (euro CEN, APANTANOVE/77 p. gente Area Servizi (Colt IA Grazia DI FILIPPO) il Responsabile Servizio Atti Cadizian (Dr M. RACCIONAND)