Sentenza 14 gennaio 2008
Massime • 1
Qualora,con l'applicazione della misura di prevenzione, non venga imposto il versamento della cauzione, a norma dell'art. 3 bis L. 31 maggio 1965, n. 575, è consentito al tribunale di integrare l'originario provvedimento, disponendo tale statuizione obbligatoria, con la conseguenza che dal momento della notificazione di quest'ultima decorre il termine prescrizionale del reato di mancato versamento del deposito, di cui al quarto comma del suddetto articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2008, n. 8919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8919 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 14/01/2008
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 66
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 027213/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA GI, N. IL 19/04/1956;
avverso SENTENZA del 15/03/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DELEHAYE E., che ha concluso per: Rigetto del ricorso.
OSSERVA
Sull'appello proposto da CA GI avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Reggio Calabria in data 21-12-2004 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis per non aver ottemperato all'obbligo di versare la cauzione connessa alla misura della sorveglianza speciale, condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione, la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 15-03-2007, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, utilmente consumatosi nei termini modali e temporali di cui all'imputazione. Avverso tale sentenza il CA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:
1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea interpretazione della L. n. 575 del 1965, art. 3 bis violazione di legge;
mancata valutazione di prova decisiva;
violazione dei termini prescrizionali e di difesa, posto che il reato contestato doveva correttamente considerarsi come omissivo istantaneo, sicché non era dato "sanare", con una integrazione temporalmente e significativamente successiva, rispetto all'originario provvedimento del 22-03-2001, l'omessa statuizione dell'obbligo di versamento della cauzione, solo successivamente disposta in data 24-10-03, allorché il decreto applicativo della sorveglianza speciale era ormai divenuto definitivo, sicché, in aperta violazione di legge, si era proceduto ad integrare un provvedimento ormai definitivo ed irrevocabile nel quale non vi era stata alcuna disposizione attinente il cennato obbligo di versamento della cauzione.
Peraltro, i termini utili per la prescrizione avrebbero dovuto essere fissati a decorrere dal decreto impositivo originario e non dal provvedimento di integrazione, sicché il reato era ormai estinto per prescrizione;
2) Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento allo elemento psicologico del reato e della sussistenza delle condizioni economiche dell'imputato, in comprovate condizioni di indigenza, come desumibile, tra l'altro, dall'essere stato utilmente ammesso al gratuito patrocinio in diverso procedimento a suo carico, essere stato per lungo tempo impossibilitato a lavorare perché detenuto e di poi essergli stata ritirata la patente di guida con l'imposizione della misura in esame, impedendogli di svolgere il suo lavoro di autista;
3) Violazione del diritto dell'imputato di introdurre nel procedimento prove a discarico, segnatamente riferita alla denegata richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per l'acquisizione di prove documentali e testimoniali. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, quanto al motivo sub 1), correttamente i giudici della Corte territoriale reggina hanno motivatamente ribadito la comprovata sussistenza del reato e la sua attribuibilità alla consapevole condotta omissiva dell'imputato, al momento in cui il provvedimento stesso era stato opportunamente e doverosamente integrato della originaria omissione dell'obbligo della cauzione. Sul punto giova ribadire il principio di diritto, peraltro già accennato dalla Corte reggina, secondo cui la statuizione della cauzione, stante lo stesso tenore letterale e la ratio legis della L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, non rappresenta una mera facoltà o possibilità riservata al potere discrezionale dell'A.G. procedente, bensì una condizione obbligatoriamente voluta dal legislatore a tutela dell'osservanza della misura applicata, sicché non è dato "bypassare" detto obbligo con il pur attento richiamo difensivo alla "intangibilità" dell'ordinario provvedimento ai fini che ne occupa, proprio perché detto provvedimento era monco della pur obbligatoria statuizione dell'obbligo della cauzione. È, quindi, fuor di luogo invocare l'insussistenza del reato con riferimento alla violazione di quanto ex lege imposto, ma erroneamente omesso nel provvedimento relativo, sicché i termini tutti (compreso quello della prescrizione) si spostano necessariamente al momento in cui il provvedimento viene opportunamente integrato di detta obbligatoria statuizione e viene notificato al proposto. Di qui l'infondatezza anche" della invocata prescrizione del reato, affatto maturatasi allo stato, secondo i termini di cui all'art. 157 c.p. utilmente applicabili nella specie (16-6-2008). Del pari infondata la censura sub 2), posto che la Corte territoriale reggina si è fatta motivato carico di escludere l'oggettiva e concreta situazione di assoluta indigenza del ricorrente, non mancando di segnalare il difetto di comprovato riscontro al suo assunto, specie in punto di incolpevole ed inevitabile soggezione ad uno status economico impeditivo dell'osservanza dell'obbligo impostogli.
Il motivo sub 3) è inammissibile perché non specifico e non dedotto in appello.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008