Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2001, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
ся REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP LO ITALIAN DALCASSAZIONELA CORTE SUPREM A co Oggetto res/ourallite SEZIONE TERZA CIVILE eivie Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8388/98 Dott. Giovanni LI LONGO Presidente 8390/98 8480/98 Dott. Roberto PREDEN Consigliere LIMONGELLI Cron. 3006 Dott. Antonio Rel. Consigliere Rep..473 Ud. 20/06/00 TRIFONE Consigliere Dott. Francesco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 3000 per diritti L. 1 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ERROI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 9, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA VITTORIO MORRONE, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente CG408204
contro
LG PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato LUCIO COIS, che la difende, giusta procura speciale per Notar Giancarlo2000 1228 GRASSI REVERDINI dell'1/06/98 rep.n. 72189; - controricorrente nonchè
contro
SI IO, LL RI UI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FRATACCIA, che li difende, giusta delega in atti;
controricorrenti- nonchè
contro
LE RA, TI CA, COOP EDIL S UMBERTO SRL IN LIQ, CC GA, LP GA, LP CO, AT ER;
- intimati -
e sul 2° ricorso n 08390/98 proposto da: SI IO, LL RI UI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FRATACCIA, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
LG, LP CO, LP GA, AT ER, LE RA, TI CA, CC GA, COOP EDIL. S RT SRL IN LIQ.;
- intimati -
e sul 3° ricorso n° 08480/98 proposto da: AVV LP CO, LP GA, AT ER, 2 elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL CORSO 504, presso lo studio dell'avvocato LP CO, difensore di se stesso e degli altri due giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
LG PA, SI IO, COOP EDIL S RT SRL, LL RI UI, LE RA, TI CA, CC GA, ERROI GIUSEPPINA;
- intimati -
avversO la sentenza n. 950/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 15/10/96 e depositata il 26/03/97 (R.G. 1003/93+1587/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
FRA/TACCIA;udito l'Avvocato Giuseppe FRAT TACCIA;
udito l'Avvocato Lucio COIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi incidentali SI E LP con assorbimento del ricorso principale ERROI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 23.3.1987 AS UG e MA IC, proprietari di appartamenti ubicati in un edificio condominiale in Roma, premesso che nell'appar- 3 tamento dei coniugi SI LI e LI MA LU, ubicato nello stesso edificio, si era verificata una deflagrazione, causata da una fuga di gas metano dalle tubazioni e seguita da un incendio, lamentarono che in conseguenza di ciò i loro appartamenti avevano subito ingenti danni. Convennero, quindi, dinanzi al Tribunale di Roma i predetti coniugi per esserne risar- citi. A loro volta i coniugi SI-LI, negan- do la propria responsabilità, convennero per danni la (erogatrice del metano) dinanzi allo stessoAL Tribunale. Nei due procedimenti riuniti intervennero volontariamente la Cooperativa S. BE, TT Car- lo, CO RI, LE AN ed RR Giusep- pina proprietari di altri appartamenti rimasti danneg- giati nell'occorso. Con sentenza non definitiva del 29.1.1993 il Tribunale, esclusa la responsabilità dell'AL e ritenuta quella dei coniugi SI- LI, condannò questi ultimi, in favore degli al- tri proprietari, al risarcimento dei danni da liquidar- si in prosieguo. Su gravame dei coniugi SI- LI e degli altri proprietari la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 26.3.1997, ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando: 1) che le indagini tecniche avevano consentito di accertare che la defla- grazione si era verificata all'interno 4 dell' appartamento dei coniugi SI LI;
2) che costoro, quali proprietari-custodi dell'impianto di utilizzazione del gas installato all'interno del loro appartamento, erano tenuti a rispondere dei danni pro- vocati dal sinistro, non avendo provato la riferibilità dell'evento a caso fortuito. Per la cassazione di que- sta sentenza RR PP ed i coniugi SI- LI propongono distinti ricorsi affidati rispet- tivamente ad uno e a due motivi. A ciascun ricorso Iel- po RI (eredi di AS UG, deceduta nelle mo- re) e MA IC resistono congiuntamente con di- stinti controricorsi e propongono distinti ricorsi in- cidentali affidati ciascuno a due motivi. Gli IE ed i coniugi SI-LI hanno, inoltre, prodotto memoria. Anche la AL resiste con controricorso. Gli intimati Cooperativa S. BE, TT LO, CO RI e LE AN non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Va previamente disposta la riunione dei ricorsi. La ricorrente RR, permesso di non aver ricevuto comunicazione dell'ordinanza (pronunciata fuori udien- za) con cui il giudice istruttore del Tribunale aveva provveduto sulle istanze istruttorie delle parti, dedu- ce che in conseguenza di ciò tutte le successive udien- 5 ze del giudizio di primo grado si svolsero a sua insa- puta e sostiene d'essere venuta a conoscenza della sen- tenza pronunziata dal Tribunale solo per aver ricevuto la notificazione dell'appello proposto dai coniugi Alo- isio-LI. Lamenta, quindi, che, nonostante la nullità di tutti gli atti compiuti (per quanto innanzi) in sua assenza e la conseguente nullità della sentenza di primo grado, la Corte di merito abbia rigettato la sua istanza di rimessione delle parti dinanzi al primo giudice. La doglianza non ha fondamento. I casi in cui, a norma degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice (difetto di giurisdizione, nullità della notificazione della citazione introduttiva, omessa integrazione del contraddittorio, erronea estromissione di una parte, nullità della sentenza perché non sottoscritta dal giu- dice), nessuno dei quali ricorre nella specie, sono tassativi, di guisa che, al di fuori di essi, il giudi- ce di secondo grado, qualora dichiari la nullità del procedimento ○ della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, né a ciò osta il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare inderogabile garanzia costi- tuzionale nel nostro ordinamento, né specificamente nel sistema processuale, postula soltanto che una domanda o 6 una questione venga successivamente proposta a due giu- dici di grado diverso e non pure che essa venga effet- tivamente decisa da entrambi (Cass.
9.7.1987 n. 5976; Cass. Sez. Un.
3.10.1995 n. 10389; Cass. 13.3.1997 n. 2251; Cass. 10.1.1998 n. 154). Con i due motivi del loro ricorso, che essendo con- nessi vanno congiuntamente esaminati, l'SI e la LI denunziano violazione degli artt. 2043, 2050, 2051, 2697 cod.civ., dell'art. 101 cod.proc.civ., della "legge 6.12.1971 n. 1083", "delle altre norme re- lative alla sicurezza degli impianti e delle -disposi- zioni UNI-CIG", nonché omessa, insufficiente e con- circa punti decisivi della traddittoria motivazione controversia ex art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.". La- mentano che la Corte territoriale abbia affermato la loro responsabilità in ordine al sinistro ed abbia escluso quella della AL, quantunque nessuna prova fosse stata acquisita circa il fatto che la deflagra- zione si fosse verificata per un guasto dell'impianto di utilizzazione del gas situato all'interno del loro appartamento e quantunque la AL, quale custode del proprio impianto e quale esercente l'attività pericolo- sa di somministrazione del gas, non avesse provato, CO- me ad essa incombeva a termini degli artt. 2051 e 2050 cod. civ., che il sinistro era imputabile a caso fortui- 7 to e d'avere, comunque, adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. La doglianza non ha fondamento. La Corte territoriale, sul presupposto incontroverso dell'essere la deflagrazione avvenuta all'interno dell'appartamento dei coniugi SI-LI, ha osservato che i con- sulenti tecnici avevano verificato la perfetta tenuta dell'impianto (della AL) di adduzione del metano dall'esterno verso l'interno dell'appartamento e del relativo contatore. Da questa premessa la Corte romana atti ha desunto, come conseguenza, che, dovendo (di somministrazion del gas custodia, che, doven- do le attività (di somministrazione del gas e di custo- dia del relativo impianto) riferibili alla AL ri- tenersi concluse nel momento in cui il gas era uscito dall'impianto della società erogatrice e si era immesso destinata alla utilizazione dil gas, la responsabilità tubazione as nella dell'AL, ai sensi degli artt. 2051 e 2050 cod.civ. andava esclusa, perché la società aveva provato la pro- pria materiale estraneità al sinistro, mentre andava affermata la responsabilità dei coniugi SI- LI, che, sebbene onerati, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., della prova del fortuito, quali proprie- tari e, quindi, custodi della tubazione interna di uti- lizzazione del gas, tale prova non avevano fornito. I ricorrenti contestano la validità argomentativa di que- 8 sta motivazione -che, in sé considerata, appare esau- riente ed immune da vizi logici e giuridici- ma non esprimono la loro contestazione nell'unico modo consen- tito nel giudizio di legittimità e cioè illustrando la specifica consistenza della violazione di legge generi- camente addebitate al giudice del gravame di merito e chiarendo sotto quali specifici profili l'ordin moti- vazionale della Corte romana dovrebbe ritenersi affetto da vizi logici, parimenti denunziati in forma del tutto generica. In realtà i ricorrenti si limitano ad esami- nare diffusamente e dettagliatamente le risultanze istruttorie ed a formulare, in base a queste, proprie valutazioni e proprie ipotesi di indagini alternative, le quali tutte esorbitano dai poteri di controllo del giudice di legittimità, cui non competono il riesame e la rivalutazione delle acquisizioni processuali, ma soltanto il sindacato sulla sufficienza e sulla logici- tà della motivazione espressa dai giudici del merito. I ricorrenti lamentano, infine, che la Corte di- strettuale abbia "illegittimamente" respinto la prova articolata dai deducenti" e "diretta a dimostrare l'esistenza di fatti e circostanze idonei a consentire la individuazione delle cause effettive del sinistro". La doglianza (priva di qualsiasi riferimento alle posi- zioni di prova, che avrebbero, invece, dovuto essere 9 integralmente trascritte in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso V. Cass.
9.5.2000 n. 5876; Cass. 10.3.2000 n. 2802; Cass.
4.12.1999 n. 13566, tra le tante) non è sorretta neppure dalla indicazione di quelle che, ad avviso dei ricorrenti, 60000 avrebbero dovuto considerarsi le "cause effettive del sinistro" ed appare, quindi, inammissibile per 310000 inconcludenza. Entrambi i ricorsi fin qui esaminati vanno, dunque, rigettati e con essi anche il ricorso incidentale sostanzialmente condizionato (con cui gli IE e il MA, subordinatamente alle ipotesi di accoglimento del ricorso SI LI о del ricorso RR, chiedono la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla esclusione della responsabilità della AL) che appare assorbito. Stimasi sussistano giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quelli di RR PP e di SI LI e LI MA LU, dichiarando assorbito quello di IE OL e ( O RI e MA IC. Compensa fra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 20.6.2000 aug, lefferi il бляци25 ottobre 2.000. Cont IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE fielun IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Concetta Amendola F1 FEB 2001 10 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola