Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 4 IN 00369 /01 REPUBRICANT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17964/98Presidente Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron.743 Dott. Alberto SPANO' Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere - Ud.25/10/00 Dott. Camillo FILADORO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: π 12 GEN 2001. PI LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in CANCELLERIA atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso at Sig. AGOSTIM dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta per diritti L. 2000 II ... 9 FEB. 2001 +4445 delega in atti;
IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale controricorrente al Sig. INAIL avvers0 la sentenza n. 163/98 del Tribunale di per diritti L. 14 FEB. 2001. BOLOGNA, depositata il 23/06/98 R.G.N. 3695/96; IL CANCELLIERS relazione della causa svolta nella pubblica udita la Consigliere Dott. Luciano udienza del 25/10/00 dal VIGOLO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza depositata il 25 gennaio 1996 il PR - giudice del lavoro di Torino accoglieva, alla luce di consulenza medico-legale di ufficio, il ricorso proposto dal sig. Luciano NI, con atto depositato il 6 marzo 1995, nei confronti dell'INAIL, perché l'Istituto fosse condannato a corrispondergli rendita da malattia professionale. Il Tribunale-Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 25 marzo /23 giugno 1998, accogliendo l'appello dell'INAIL, rigettava la domanda e compensava le spese. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il NI con unico motivo. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con l'unico motivo di ricorso, l'assicurato deduce violazione e falsa applicazione dell'art.3 d.p.r. 30 giugno 1965, n.1124 e del d.p.r. 9 giugno 1975, nonché degli artt.421 e 437 codice procedura civile n.482 voce n.47 - Motivazione insufficiente e contraddittoria (art.360 c.p.c. nn.3 e 5) e si duole della mancata ammissione della prova dedotta circa l'attività di manovale e muratore da lui svolta, peraltro accertata dai consulenti di ufficio e non contestata dall'INAIL. Il PR aveva riconosciuto la broncopneumopatia da silicati e calcare e trattandosi di patologia tabellata, il nesso causale con l'attività svolta era oggetto di presunzione legale. Il giudice di appello non si era curato di accertare 1796498.doc se la malattia riscontrata rientrasse nella classe indicata in tabella, la aveva anzi considerata implicitamente come non tabellata senza alcun accertamento al riguardo;
aveva confuso la silicosi (inalazione di silice) con la broncopatia da silicati e calcare tipica dei lavoratori edili;
aveva escluso, trascurando le prove per testi proposte con l'atto introduttivo (che comunque avrebbe dovuto ammettere di ufficio ai sensi degli artt.421 e 437 c.p.c.), l'effettiva esposizione a rischio di inalazione di silice libera o di polveri silicatiche e, a tale proposito, avrebbe dovuto seguire il principio dell'equivalenza delle cause;
aveva data per ammessa la circostanza non provata del fumo di 30 sigarette al giorno, non considerando invece che dalla consulenza di ufficio di primo grado, dalle deduzioni di appello e dalla consulenza di parte risultava che si era trattato di consumo di dieci sigarette al giorno, peraltro cessato da dieci anni. Il ricorso è infondato. Il giudice di secondo grado ha dato atto che il proprio consulente di ufficio aveva accertato che la patologia respiratoria dalla quale il NI era affetto non era stata contratta in nesso di causalità o concausalità nell'attività svolta dal 1959 al 1974 e non costituiva malattia professionale ai sensi di legge. L'ausiliare aveva riconosciuto che i compiti di manovale-muratore svolti dal lavoratore avevano comportato una generica esposizione a polveri di varia natura con un rischio quanto mai modesto di inalazione di polveri a basso contenuto di silice libera, ma per la brevità del periodo nel quale aveva svolto attività di minatore (sei mesi) non vi era stata, o quanto meno non era provata, una effettiva esposizione a rischio di inalazione di silice libera o di polveri silicatiche;
doveva pertanto essere disattesa la conclusione cui era giunto il consulente di ufficio di primo grado che aveva ritenuto la presenza di una broncopneumopatia 1796498.doc tron da silicati e calcare. L'esistenza di fibrosi polmonare non aveva trovato riscontro negli accertamenti clinico-funzionali e radiologici, mentre era certo che il NI era affetto da bronchite cronica, da ricollegare al fumo in considerazione dell'epoca di insorgenza delle alterazioni di carattere enfisematoso, non presenti alla cessazione dell'attività lavorativa: durante il periodo lavorativo e negli otto anni successivi il NI non aveva accusato sintomi bronchitici, comparsi, invece dopo trent'anni di abitudine al fumo. Osserva la Corte che la giurisprudenza di legittimità ha bensì costantemente affermato che in materia di malattie professionali, quando le mansioni del lavoratore ineriscano ad una lavorazione la cui nocività a livello respiratorio è presunta per legge (nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto che il NI ha lavorato nell'edilizia dal 1960 al 1974 ed aveva anche per sei mesi esercitato attività di minatore e, per nozione di comune esperienza, si tratta di attività esponenti alla inalazione di silicati e di calcare, secondo la previsione della voce n.47 della tabella delle malattie professionali nell'industria), la tecnopatia riscontrata nel lavoratore medesimo si presume acquisita a causa della lavorazione morbigena alla quale è stato addetto, salvo che non sia fornita la prova rigorosa ed inequivoca, da parte dell'INAIL, dell'intervento di un diverso : fattore patogeno che da solo o in misura prevalente abbia cagionato o concorso a cagionare la broncopatia (Cass.29 agosto 1995, n.9117; 19 aprile 1995, n.4344). Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale, alla stregua della consulenza tecnica di ufficio ha accertato che il lavoratore è affetto da bronchite cronica e che, tuttavia, deve escludersi nesso eziologico tra questa patologia – che non - rientra nel novero delle broncopneumopatie per le quali esso è presunto · con le attività di muratore e, per un certo periodo, di minatore (pur esponenti al rischio). 1796498.doc L'assenza del rapporto causale è stata concretamente accertata dal consulente tecnico di ufficio di secondo grado e, sulla falsariga della sua relazione, dal Tribunale - in ragione di dati di fatto obiettivi, quali l'insorgenza delle alterazioni di carattere enfisematoso a circa otto anni dalla cessazione dell'attività lavorativa (il consulente di ufficio, a tale riguardo, ha tratto argomento anche dalle annotazioni clinico-funzionali risultanti dalle indagini mediche). In concreto, un rischio quanto mai modesto di inalazioni di polveri a basso contenuto di silice libera è stato indicato per una patologia (silicosi) del tutto diversa da quella contratta dall'assicurato (pertanto ininfluenti sono le prove proposte in primo grado, e non espletate, circa l'adibizione del lavoratore in certi periodi a frantumazione manuale della pietra o a frantoio per la produzione della ghiaia, che avrebbero comportato, appunto, il diverso rischio di silicosi). D'altro canto, occorre sottolineare come il giudice di appello abbia motivatamente imputato la patologia riscontrata (ritenuta inoltre assai comune nella popolazione generale) ad una causa specifica quale l'abitudine trentennale al fumo (pur contestata dal ricorrente in termini quantitativi e di sua protrazione, senza peraltro dedurre nel ricorso di avere proposto prove specifiche a tale riguardo). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Non luogo a provvedere in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art. 152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n.134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria. 1796498.doc P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara di non dover provvedere sulle spese. Così deciso in Roma, addì 25 ottobre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORĘ IL PRESIDENTE. shall IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 12 GEN 2001 oggi, OLCA ABORATORE A M E ERIA R P U E N . L G 3 E - 7 3 L A 5 L 3 G - E 1 8 1 D . 0 ' A L A T 1 R T I R N L D I E S O I T D E S I O D O S S A S E S I I , R T S G O , E E A P A G T A N R E T O L D A N S O E O M D A B T P D S I L , I I E . . 1796498.doc