Sentenza 11 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SU0 1 9 14 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NON DEL OPO D TALI NO CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 9976/99 Consigliere Cron.n.4667 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: CA RL, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato NAPOLITANI SIMONA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALMERI FERDINANDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DELLO STATO SOCIETA DI FFSS S.P.A.- FERROVIE TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentato e difeso 2001 in ROMA VIA GERMANICO 172, dall'avvocato OZZOLA MASSIMO, giusta delega in atti;
4355 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 4232/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 09/03/99 R.G.N. 32254/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 9976/99 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Roma, AR RI, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio in ероса successiva al 1.7.1990, deduceva di aver diritto all'inclusione nella base di computo dell'indennità di buonuscita dei benefici introdotti dal CCNL stipulato nel luglio 1990, il cui pagamento era previsto nell'intero arco triennale di vigenza del contratto. Conveniva quindi in giudizio la società Ferrovie chiedendone la condanna al pagamento delledello Stato s.p.a., differenze dell'indennità di buonuscita conseguenti alla riliquidazione di tale indennità secondo gli invocati criteri di calcolo. Le Ferrovie di costituivano e si opponevano alla domanda. Ds.. Con sentenza del 29.9.1995 il Pretore, ritenuta l'esistenza del diritto del ricorrente all'integrale applicazione dei miglioramenti economici previsti per il periodo 1990/1992 dal contratto collettivo del 18.7.1990 sull'indennità di buonuscita, condannava la società alla riliquidazione della suddetta indennità. A seguito di impugnazione della società, il Tribunale di Roma riformava la decisione pretorile e rigettava la domanda del pensionato. Avverso quest'ultima sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. Le Ferrovie dello Stato (ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.) hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 75, 77 e 83 c.p.c. e si lamenta che il Tribunale ha omesso di 2 dichiarare la inammissibilità dell'appello per carenza dei necessari poteri sostanziali e processuali da parte del funzionario dell'ente che ha rilasciato la procura al difensore, non risultando a tal fine idonea la procura al predetto rilasciata dall'amministratore unico della società in data 26.5.1993, rep. n. 9705 del notaio Falcone. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362 e segg. C.C. in relazione agli articoli 37,38 e 96 del CCNL 1990/1992, nonché omessa ed insufficiente motivazione e si censura la sentenza impugnata nella parte in cui al ricorrente non è stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione della indennità di buonuscita computando nella base di calcolo anche gli incrementi retributivi disposti dal contratto collettivo con decorrenza successiva a quella del suo collocamento a Ikon riposo. Il primo motivo di ricorso è infondato. Sulla questione della validità della procura al dott. Rubino rep. n. 9705 nota Falcone, entrata in contestazione nel presente giudizio, questa Corte si è ripetutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza n. 4666 del 1998 le Sezioni Unite, componendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici, hanno posto in luce che la procura conferita, anche a fini di rappresentanza processuale, dal legale rappresentante delle Ferrovie dello Stato a dirigenti preposti ad un settore aziendale, come quello degli affari legali "presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della società ricorrente, tale da doverne desumere la sussistenza di una rappresentanza institoria dei nominati procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore dell'essere oggetto di 3 controversia. In buona sostanza in presenza di rapporti così caratterizzati, i relativi poteri di gestione negoziale e processuale vengono affidati ai responsabili della struttura organizzativa specificamente attrezzata per siffatte evenienze". Con la stessa sentenza è stato, inoltre, sottolineato che "l'ausiliare dipendente dell'imprenditore il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una "contemplatio domini", ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale D oñ della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa". A questi principi si costantemente uniformata la successiva giurisprudenza della Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 8558 del 2000, Cass. n. 7173 del 2001). Orbene, il Collegio condivide e fa proprie queste osservazioni, dalle quali si desume non solo che la procura in contestazione conferisce al procuratore ad un tempo poteri sostanziali e processuali, ma anche che tale conferimento non è indiscriminato e riguarda, per contro, un numero determinato di affari, individualmente ben identificabili in relazione alla riferibilità al settore aziendale di competenza del procuratore, sicchè non ne risulta alcun vulnus né al principio statutario della legittimazione esclusiva del Consiglio di amministrazione al conferimento del potere rappresentativo della società (del quale non vi è, nella specie, trasmigrazione a terzi nella sua integrità, ma solo relativamente al compimento di un numero definito di affari), 4 né alla regola posta dallo stesso Consiglio della possibilità rappresentanza processuale limitatamente di delega della a singoli giudizi. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso infondato. Osserva il Collegio che la questione relativa alla computabilità, о meno, nella indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie andati in pensione dopo il 1990 degli aumenti di stipendio, scaglionati nel tempo, previsti dal contratto collettivo 1990/1992, è stata più volte affrontata dalla Corte che, in merito, ha pronunciato il seguente principio di diritto: L'indennità di buonuscita dei "3 dipendenti delle Fe rrovie dello Stato, che era prima erogata dall'OPAFS e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera ex legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere Depr commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della nell'indennità gligestione;
pertanto non sono computabili aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati i contributi" (Cass. n. 5042 del 2000, Cass. n. 8558 del 2000, Cass. n. 7173 del 2001 e successiva giurisprudenza conforme). Premesso che l'art. 14 della legge n. 829 del 1973 pone a base del computo dell'indennità buonuscita l'ultimo stipendiodi ("1'OPAFS corrisponde ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per 1/12 b: v. Cou. n. 15433 del 2001 5 dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile ...." } e che l'obbligo di versamento dei contributi (che provvista per l'erogazione dell'indennità)fungono da è proporzionale alla retribuzione e grava sia sul datore di lavoro (9%) che sul lavoratore (4%), la Corte ha osservato che, stante la necessità di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione dell'ente previdenziale, non essendo previsto alcun intervento di terzi per il ripianamento delle passività, in materia vige il principio di corrispondenza tra contributi versati e indennità di buonuscita, sicchè l'indennità di buonuscita non può che essere commisurata "all'ultimo stipendio" sulla base del quale furono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie sia la trattenuta a carico Юрай del dipendente iscritto, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe, immancabilmente lo squilibrio finanziario della gestione. Da ciò la Corte ha tratto la conclusione per cui, poiché è pacifico che all'OPAFS non furono versati i contributi sugli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo entrato in vigore successivamente alla cessazione del rapporto, gli aumenti previsti dal predetto contratto collettivo non sono computabili nella indennità di buonuscita. A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, risulta essersi attenuto anche il Tribunale nel respingere la correttamente lavoratore, sicchè tutte le censure mosse domanda del ricorrente alla sentenza impugnata non sono dall'attuale meritevoli di accoglimento. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore della società 6 intimata delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida oltre a lire due milioni.pari ad euro. 22, 2 in lire 43,000 per onorari, pari ad euro 1032,91. Così deciso in Roma il 12 novembre 2001 Il Presidente Il Cons. estensore lu m. Paraquam Ражив Двропіна lie IL CANCELLIEREA Depositato in Cancelleria oggi, 11 FEB, 2002... ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI ILCANCELLIERE/ REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 LEGGE 11-8-73 N. 533 DELLA