Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2017, n. 18907
CASS
Sentenza 24 ottobre 2017

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Massime1

In tema di lottizzazione abusiva, rientrano nell'ambito applicativo della fattispecie di reato di cui agli artt. 30 e 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 anche gli interventi edilizi eseguiti in attuazione di piani o programmi integrati di recupero urbanistico adottati in violazione degli strumenti urbanistici. (In motivazione la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. avverso il provvedimento che aveva confermato il rigetto del sequestro preventivo dell'area, precisando che i piani integrati comunali, in cui assume valenza l'interesse pubblico alla riqualificazione urbana ed ambientale di aree degradate e non quello al conseguimento di un vantaggio dell'ente sul piano finanziario, possono consentire interventi anche in zone di espansione, se necessari per assicurare l'unitarietà e funzionalità dell'urbanizzazione di un territorio).

Commentario1

  • 1Lottizzazione abusiva, quale la rilevanza di un eventuale titolo edilizio?
    Diana Vitale · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2022

    L'accertamento della lottizzazione abusiva – fattispecie posta a tutela del potere comunale di pianificazione in funzione dell'ordinato assetto del territorio – costituisce un procedimento autonomo e distinto dall'eventuale rilascio anche postumo del titolo edilizio e, pertanto, nessun rilievo sanante può rivestire il rilascio di un eventuale titolo edilizio, sia ex ante, in presenza di titoli già rilasciati, sia ex post, in presenza di titoli in sanatoria. Il fatto Il Consiglio di Stato con il suo intervento qui in esame, reso in materia di diniego di condono edilizio, si sofferma (tra l'altro) sulla fattispecie della lottizzazione abusiva sottolineando l'autonomia del relativo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2017, n. 18907
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18907
Data del deposito : 24 ottobre 2017

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