Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2002, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
E N 6 A 8 O I 9 5 I 1 . Z R / N 4 A A ee 72281 / - R T 6 T 2 B 1 095 02 U S . I . B R . L G I P L E . R A R D T UBBLICA L B A E A D D T A I I 1 S E 3 R N T OME 1 E E N S . E T I S N A A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale Reale Presidente R.G. n. 20734/2000 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 2788 Consigliere Rep. Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Ud. 3 luglio 2001 Dott. Antonio Merone Dott. Achille Meloncelli Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: I.v.a. fatturazione / SENTENZA sul ricorso proposto il 18 ottobre 2000 da: omissione / omessa L'Amministrazione delle Finanze dello Stato - in persona del Mini- pronuncia stro pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Por- toghesi, n. 12 ricorrente contro 1in persona del curatore Curatela del fallimento della Unigest S.r.l. dr. Sergio Almici di Lovere – rappresentato e difeso in virtù di pro- - cura in calce al controricorso dagli avv.ti Alessandro Pagano e Giu- 5 seppe Ramadori, presso lo studio del quale ultimo elettivamente do- 5 6 1 micilia in Roma alla via Prestinari, n. 13. . N controricorrente proc. n. 20734/2000 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - sez. LVV - n. 333/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 lu- glio 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per l'Amministrazione delle Finanze dello Stato l'avv. Sergio La Porta, che ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata. udito l'avv. Giuseppe Ramadori, difensore della curatela del falli- mento della Unigest S.r.l., che ha domandato il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del primo moti- vo di ricorso ed il rigetto del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio IVA di Bergamo, all'esito dell'accertamento di contabiliz- zazione di fatture relative ad operazioni inesistenti e di omessa fattu- razione di ricavi, compiuto il 28 febbraio 1997 dalla G.d.F., rettifi- ом cava le dichiarazioni presentate per gli anni 1994 e 1995 dalla Uni- gest S.r.l. esercente attività edilizia -ed applicava le correlative sanzioni. Contro le rettifiche la curatela del fallimento della contribuente pro- poneva ricorsi il 31 maggio 1997 e la Commissione Tributaria Pro- vinciale di Bergamo con sentenza del 6 novembre 1997/9 gennaio 1998, riuniti i procedimenti, annullava gli accertamenti sul rilievo che, l'amministratore unico della società aveva chiarito ai verbaliz- zanti che le irregolarità riscontrate erano dirette ad occultare l'espediente di una sovraffatturazione delle prestazioni sub-appaltate proc. n. 20734/2000 R.G. a terzi, utilizzato per il pagamento "in nero degli operai " dell'impresa, e che l'Ufficio non aveva determinato l'entità della so- vraffatturazione e la conseguente misura dell'IVA indebitamente e- sposta a credito. La decisione, gravata dall'Ufficio, era confermata dalla Commissio- ne Tributaria Regionale della Lombardia il 10 dicembre 1999/11 a- prile 2000, la quale osservava che la pronuncia era immune da vizi logici e ben motivata e che l'appellante aveva preteso di invertire l'onere della prova in violazione dell'art. 2697, c.c. Soggiungeva che “l'Ufficio, censurando la sentenza di primo grado che non aveva considerato l'omessa fatturazione dopo aver escluso che si trattasse di operazioni inesistenti poiché ritenuti episodi di so- vraffatturazione, ma non fornisce alcun elemento di prova idoneo alla ricostruzione ed individuazione della percentuale di sovraffatturazio- аял ne." e che "l'appellante insiste nella tesi, apoditticamente affermata delle sole operazioni inesistenti, contraddette dalle risultanze dello stesso verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza", la quale non poteva trovare conferma nella sentenza esibita di altra commissione tributaria, in quanto tardivamente prodotta e concernen- te il diverso esercizio 1992. Avverso la decisione ricorreva per cassazione l'Amministrazione delle Finanze dello Stato con due motivi e la curatela del fallimento della Unigest S.r.l. resisteva con controricorso notificato il 24 no- vembre 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE proc. n. 20734/2000 R.G. La ricorrente con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 112, c.p.c., l'omessa pronuncia e, subordinatamente, il difetto di motiva- zione della sentenza sul motivo di gravame, con il quale aveva de- nunciato che non erano state indicate dal giudice di primo grado le ragioni dell'annullamento degli accertamenti anche in relazione alla contestata mancata fatturazione di operazioni imponibili. Il motivo è fondato. Il giudice di appello, dopo avere accennato nella sua decisione alla specifica censura formulata dall'Ufficio in ordine all'omessa contabi- lizzazione di ricavi, che costituiva, come menzionato anche dalla commissione tributaria provinciale, uno dei due fondamenti delle ret- tifiche effettuate, ha contenuto le proprie argomentazioni alle sole questioni concernenti la veridicità delle prestazioni annotate nei regi- الاه stri e la riscontrabilità di una loro preordinata sovraffatturazione da parte dei terzi. Non si è in alcun modo posto il problema, il cui esame gli era stato sollecitato con l'impugnazione, dell'autonomia della prima fattispe- cie elusiva d'imposta, sanzionata dall'art. 41, d.p.r. n. 633/72, rispet- to alla seconda, costituita dall'indebita maggiorazione del tributo in detrazione per effetto della sovraffatturazione, e neppure implicita- mente ha risolto quello necessariamente collegato del rapporto che nella prima sentenza era stato palesemente ipotizzato tra le due sotto il profilo processuale della prova dell'entità dell'evasione e sottinteso sotto quello sostanziale con l'apparente attribuzione di un carattere fiscalmente neutro al rientro delle maggior somme pagate ai sub- proc. n. 20734/2000 R.G. 4 appaltanti per attuare il progetto della contribuente di sottrarsi al pa- gamento sia dei tributi e sia dei contributi per prestazioni lavorative in nero. Con il secondo motivo l'amministrazione finanziaria lamenta la vio- lazione degli artt. 2697 e 2729, c.c., e dell'art. 54, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché la contraddittorietà della motivazione della sen- tenza impugnata e l'omessa considerazione che il riconoscimento della sovraffatturazione aveva reso legittimo il ricorso dell'Ufficio all'accertamento induttivo e che, conseguentemente, costituiva onere della contribuente dimostrare i limiti della sovraffatturazione. L'inesistenza delle operazioni fatturate, inoltre, risultava avvalorata da concorrenti ed univoci elementi indiziari, non scrutinati adegua- tamente, giacché gli acquisti erano riferibili ad operazioni intercorse con società “cartiere" ovvero “filtro", interpostesi tra le prime e la Unigest come apparenti fornitrici di servizi a quest'ultima, le quali facevano parte di una apposita organizzazione, attiva in successivi periodi d'imposta e ragionevolmente operante anche negli esercizi oggetto dell'accertamento secondo identici e collaudati schemi. La doglianza non merita accoglimento. Le presunzioni rappresentano un mezzo probatorio di cui l'Ufficio può servirsi per dimostrare la fondatezza del suo operato, ma la cen- sura relativa al loro uso nel processo, e il conseguente vizio di moti- vazione contenuto nella sentenza di appello denunciato in sede di le- gittimità, non può che risolversi in quella riguardante la sussistenza, la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni proc. n. 20734/2000 R.G. 5 svolte dal giudice di merito, al quale, esclusivamente, spetta il com- pito di individuare le fonti del proprio convincimento e di controllar- ne l'attendibilità e la concludenza (cfr.: Cass. civ., sent. 13 gennaio 2000, n. 4736). Esula, inoltre, dal sindacato della corte di cassazione ogni considera- zione relativa ai presupposti riguardanti i fatti posti a base della mo- tivazione della decisione impugnata, e, conseguentemente, l'essersi riportata la commissione tributaria regionale alla analitica valutazio- ne degli elementi probatori fatta dal giudice di primo grado ed averne espressamente condiviso le argomentazioni, senza che siano stati po- sti in rilievo dalla ricorrente vizi di inadeguatezza o di illogicità della motivazione recepita, non consente alcuna indagine diretta a scalfire la pronuncia e, tanto meno, quella sull'inadeguato apprezzamento di circostanze, della cui anteriore prospettazione nel giudizio neppure vi è menzione nel ricorso della parte.
P.Q.M.
E N O I Accoglie il primo motivo e cassa in relazione al motivo accolto con Z A 6 8 R 5 T 9 IS . 1 rinvio, anche per le spese, ad altra Commissione Tributaria Regiona- / G N 4 E / - A R 6 I B 2 A R le della Lombardia. . . D R L A . E L P T . T A Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 3 luglio 200 D U Rigetta nel resto il ricorso. . B B L I E A D R T I A T 1 I S 3 N R 1 E E S . I T Il consigliere est. Il presidente N A A M dott. Massimo Oddo dott. Pasquale Reale per viu OM SDAY DEANZ0ZERIA ILCANCELLIERE C1 DEPOSI Innocenzo Battista Oggi IL CANCELLIERE C1 proc. n. 20734/2000 R.G. Innerenze attista