Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 367
CASS
Sentenza 15 gennaio 2002

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Massime1

In tema di concorso del totocalcio, i ricevitori ripetono la legittimazione alla stipula del contratto dall'autorizzazione dell'ente gestore. Pertanto, qualora l'autorizzazione sia stata dall'ente gestore conferita cumulativamente a due o più soggetti contitolari di una ricevitoria, il contratto con lo scommettitore si considera tacitamente stipulato da ciascuno dei contitolari anche nel caso in cui le operazioni siano compiute da uno solo di essi, e ciascuno dei medesimi diviene parte del contratto, e, quale mandatario dello scommettitore, è conseguentemente tenuto ad adempiere le relative obbligazioni, tra le quali massimamente quelle di custodia e trasmissione del tagliando della schedina; sicché degli eventuali danni conseguenti dall'inadempimento essi sono tutti solidalmente responsabili.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 367
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 367
Data del deposito : 15 gennaio 2002

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