Sentenza 15 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di concorso del totocalcio, i ricevitori ripetono la legittimazione alla stipula del contratto dall'autorizzazione dell'ente gestore. Pertanto, qualora l'autorizzazione sia stata dall'ente gestore conferita cumulativamente a due o più soggetti contitolari di una ricevitoria, il contratto con lo scommettitore si considera tacitamente stipulato da ciascuno dei contitolari anche nel caso in cui le operazioni siano compiute da uno solo di essi, e ciascuno dei medesimi diviene parte del contratto, e, quale mandatario dello scommettitore, è conseguentemente tenuto ad adempiere le relative obbligazioni, tra le quali massimamente quelle di custodia e trasmissione del tagliando della schedina; sicché degli eventuali danni conseguenti dall'inadempimento essi sono tutti solidalmente responsabili.
Commentario • 1
- 1. Imparzialità del giudice: la Consulta boccia l’art. 34 c.p.p. e amplia le incompatibilitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIno LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OG OR IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell'avvocato LUBRANO FILIPPO, che la difende unitamente all'avvocato SODDU GIANNETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NA MA VA, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FARINA GRAZIETTA, con studio in 08100 NUORO, VIA MONS.COGONI,23, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
AN VA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 175/97 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, emessa il 30/5/1997, depositata il 19/09/97;
RG.181/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato FILIPPO LUBRANO;
udito l'Avvocato GIUSEPPE LUIGI CUCCA (per delega Avv. Grazietta Farina);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NA MA NN, sulla premessa che il 22.4.1983 aveva giocato presso la ricevitoria, di cui erano contitolari in Nuoro ES RR GI e CA NN, una schedina pronostici totocalcio e che non aveva potuto incassare la vincita realizzata perché il tagliando non era pervenuto all'ente gestore, conveniva le contitolari della ricevitoria innanzi al tribunale di Nuoro per ottenere il risarcimento dei danni.
La CA rimaneva contumace;
la ES RR si costituiva e deduceva che esulavano dalla specie le ipotesi di dolo o colpa grave, cui era collegata la responsabilità del ricevitore, e che, comunque, eventuale responsabilità faceva carico alla contitolare della ricevitoria, la quale aveva svolto le operazioni concernenti la giocata della schedina.
Il tribunale accoglieva la domanda e condannava le convenute al pagamento solidale di lire 325.139.720 con la rivalutazione monetaria dal 25.4.1983; l'accoglimento veniva confermato dalla corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - con sentenza resa il 30.5.1997 su gravame della ES RR. Secondo la corte, la partecipazione al concorso pronostici totocalcio, che avvenga tramite ricevitore autorizzato, non produce effetti nei confronti dell'ente gestore, ove non gli pervengano i tagliandi delle schede di partecipazione;
se, pertanto, il ricevitore ometta la trasmissione dei tagliandi, non sussiste alcuna responsabilità dell'ente gestore;
può, viceversa, sussistere responsabilità del ricevitore per inadempimento dell'obbligo di consegna dei tagliandi derivante dal contratto di mandato oneroso stipulato con il giocatore;
trattandosi, peraltro, di inadempimento contrattuale, per liberarsi da responsabilità il ricevitore deve provare che l'inadempimento è dipeso da fatto a lui non imputabile o da fatto a lui imputabile a titolo di colpa lieve;
nell'ipotesi di contitolarità della ricevitoria l'inadempimento del mandato oneroso con obbligo di custodia e consegna del tagliando della schedina genera responsabilità a carico di tutti i contitolari anche quando le operazioni concernenti la giocata siano poste in essere da uno solo di essi.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la ES RR, deducendo due motivi illustrati con memoria;
ha resistito con controricorso la NA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia "violazione dell'art. 16 d.m. 23 marzo 1962; violazione dei principi in tema di inadempimento contrattuale e di onere della prova. Motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia . Art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.".
Avuto riguardo alla peculiarità del rapporto che si instaura tra lo scommettitore ed il ricevitore - sostiene - si deve ritenere che a quest'ultimo non si applicano le regole ordinarie della responsabilità per inadempimento e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, è sufficiente che egli dimostri di avere perduto il tagliando della schedina perché sia esente da responsabilità. In questo senso - prosegue - è la prevalente giurisprudenza, la quale ha stabilito che fa carico allo scommettitore che pretenda il risarcimento del danno conseguente allo smarrimento del tagliando l'onere di provare la colpa grave del ricevitore consistente nella violazione della più elementare prudenza nella custodia. Siffatto inquadramento trova giustificazione "nel fatto che dietro lo smarrimento della matrice ben si può nascondere la truffa del giocatore".
Anche ad ammettere che, così come ritenuto dalla sentenza impugnata, la ricevitrice dovesse "fornire una prova liberatoria presuntiva", "si deve ritenere che una prova di questo genere sia stata ampiamente fornita".
"Errato appare l'assunto della sentenza impugnata anche nella parte in cui esclude che lo smarrimento integri gli estremi della colpa lieve".
Il motivo non può ricevere accoglimento.
Ritiene la Corte di prestare adesione all'orientamento di recente espresso (Cass. 10.9.1999, n. 9602), secondo il quale il ricevitore della schedina di totocalcio è responsabile per i danni subiti dallo scommettitore a causa del mancato rinvenimento della matrice della schedina di partecipazione al concorso, ove non provi che il fatto è derivato da causa a lui non imputabile o che nel suo comportamento sono ravvisabili solo gli estremi della colpa lieve. Ritiene, correlativamente, di negare adesione all'orientamento, pure di recente espresso (Cass. 16.11.1998, n. 11533), secondo il quale in tanto può affermarsi la responsabilità del ricevitore per la mancata partecipazione al concorso da parte dello scommettitore in quanto quest'ultimo - attore nel giudizio risarcitorio e, pertanto, gravato ex art. 2697 c.c. del relativo onere - abbia dato la prova del dolo o della colpa grave del ricevitore nel non trasmettere all'archivio dell'enalotto la matrice stessa.
Ribadisce le argomentazioni svolte nella sentenza 10.9.1999, n. 9602, e, particolarmente, che dal coordinamento degli artt. 1229 e 1218 c.c. deriva che, pur in presenza di clausola limitativa della responsabilità alla colpa lieve, il debitore ha l'onere di provare che l'inadempimento o l'inesatto adempimento è dipeso da causa a lui non imputabile oppure che la sua attività o inattività, in rapporto causale con la mancanza o l'inesattezza dell'adempimento, concreta colpa lieve anziché grave, aggiungendo che a norma dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova si distribuisce nel senso che il creditore,
il quale chieda il risarcimento del danno da inadempimento, è tenuto a provare la mancata o inesatta esecuzione della prestazione (oltre - si intende - l'esistenza e l'ammontare del danno) ed al debitore, il quale si avvalga di clausola limitativa della responsabilità, spetta provare l'esistenza della clausola e la concorrenza delle condizioni che ne legittimano l'operatività; distribuzione dell'onere probatorio, questa, che trova giustificazione nel rilievo che il creditore ha scarse possibilità di individuare le cause che hanno dato origine all'inadempimento, trattandosi di vicende comprese nell'ambito di attività del debitore.
Non merita, conseguentemente, censura la sentenza impugnata, la quale ha deciso la fattispecie sottoposta al suo esame sulla base dei principi sopra esposti.
Non è possibile verificare se, come sostenuto dalla ricorrente in contrasto con la sentenza impugnata, vi sia in atti la prova, ancorché presuntiva, di fatti idonei a liberarla da responsabilità, involgendo una tale verifica valutazioni impossibili in sede di legittimità.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "violazione dei principi in tema di inadempimento contrattuale e di ripartizione della responsabilità. Motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia. Art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.". La sentenza impugnata - sostiene - ha ritenuto la responsabilità sulla base del principio, secondo cui, quando l'impresa è esercitata da più soggetti, le obbligazioni assunte da ciascuno di essi vincolano gli altri, sicché tutti sono responsabili per inadempimento, laddove la responsabilità - anche se contrattuale - postula un nesso di causalità tra la condotta e l'evento (essendo la responsabilità per fatto altrui prevista in ipotesi eccezionali) e tale nesso è cosa diversa dalla contitolarità.
La questione è mal posta poiché non si tratta di stabilire se la responsabilità - contrattuale o extracontrattuale - sia personale, bensì se, in caso di contitolarità della ricevitoria, le obbligazioni che scaturiscono dal particolare contratto di mandato oneroso, stipulato con lo scommettitore, vincolano solo il contitolare che abbia compiuto le operazioni concernenti la giocata oppure anche l'altro o gli altri.
In proposito va rilevato che i ricevitori ripetono la legittimazione alla stipula del contratto con i partecipanti al concorso dall'autorizzazione dell'ente gestore, per cui, ove l'autorizzazione sia conferita cumulativamente a più soggetti, ciascuno di essi è parte del contratto ed è tenuto ad adempiere le relative obbligazioni e, massimamente, quelle di custodia e trasmissione del tagliando della schedina, anche se le operazioni concernenti la giocata siano compiute da uno solo.
Ritenuto che i contitolari della ricevitoria sono coobligati nei confronti dello scommettitore, di cui sono mandatari, l'inadempimento non può che coinvolgerli tutti, generando responsabilità solidale per i danni conseguenti.
Va, pertanto, affermato che, qualora l'ente gestore abbia affidato a due o più soggetti la contitolarità di una ricevitoria, il contratto con lo scommettitore di considera tacitamente stipulato da ciascuno dei contitolari, anche se le operazioni siano compiute da uno, e genera obbligazioni nei confronti di tutti, sicché tutti sono responsabili dei danni conseguenti all'inadempimento. In questa prospettiva rimane concretamente superata la questione del carattere personale della responsabilità.
Il motivo non può, pertanto, trovare accoglimento.
Concludendo, il ricorso va rigettato;
concorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 16 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2002