Sentenza 25 ottobre 2003
Massime • 1
In materia di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 56, comma sesto, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (nel testo sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, così come successivamente modificato dall'art. 15 D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 ) deve essere retribuito l'espletamento di mansioni superiori alla qualifica, in ossequio al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. (come affermato, in particolare con riferimento alla disciplina del personale sanitario, da Corte Cost. n. 57 del 1989, Corte Cost. n. 296 del 1990 e Corte Cost. n. 101 del 1995), applicabile anche al pubblico impiego senza dovere necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori espletate (come precisato da Corte Cost. n. 115 del 2003), ma ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza (Corte cost. n. 273 del 1997). Peraltro, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore, secondo un principio che, pur se datato e destinato ad essere superato dalla normativa contrattuale autorizzata a prevedere fattispecie di <
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- 2. Il mutamento delle mansioni nell’impiego pubblico privatizzato: nozione e tutelaAccesso limitatoAldo Niccoli · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16078 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 26, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA DE FAZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANIA JETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASL/1 AVELLINO ARIANO IRPINO;
- intimato -
avverso la sent. n. 200/2000 del Tribunale di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, depositata il 26 giugno 2000 R.G.N. 811/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso depositato il 20 aprile 1999 NN EL aveva convenuto innanzi al pretore di Calitri, quale giudice del lavoro, l'Azienda sanitaria locale ASL AV 1 di Ariano Irpino, assumendo di essere stato assunto presso la ex USL n. 4 di Avellino in data 20 marzo 1980, poi trasferito alla ex USL n. 2 di S. Angelo dei Lombardi, e da ultimo alla suddetta ASL AV 1 di Ariano Irpino, con la qualifica di Ausiliario specializzato di terzo livello, e di avere espletato, fin dal 29 maggio 1984, le mansioni di autista di autoambulanza, riconducibili al quinto livello. Però con nota del 13 agosto 1997 la ASL AV 1 lo aveva assegnato nuovamente alle mansioni di ausiliario, che svolgeva fino al 21 maggio 1998, allorché egli riprendeva (a partire quindi dal 22 maggio 1998) le mansioni di autista presso lo STIA di Avellino. Infine in prosieguo di tempo, a partire dal 7 settembre 1998, gli erano state attribuite le mansioni di necroforo, di livello inferiore;
assegnazione effettuata in violazione del suo, ormai acquisito, diritto alla qualifica superiore.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva affermarsi il suo diritto alla reintegra nelle mansioni superiori da ultimo svolte (fino al 7 settembre 1998) ed il risarcimento dei danni a salute, immagine, professione e carriera, chiedendo inoltre che, già in via d'urgenza, se ne disponesse la reintegra nel posto di autista di autoambulanza. Costituitasi la convenuta Asl resisteva alla domanda deducendo in particolare che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non comportava il diritto alla qualifica superiore.
L'adito giudice di primo grado con ordinanza del 4 giugno 1999 rigettava la richiesta cautelare e successivamente all'udienza del 9 novembre 1999 decideva la causa, riconoscendo unicamente la pretesa del ricorrente alle differenze retributive relative al periodo dal 1 luglio 1998 al 6 settembre 1998 per aver accertato l'esercizio effettivo delle superiori mansioni per quel periodo, e rigettando per il resto le domande proposte.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con ricorso depositato il 14 dicembre 1999, il NN contestandone la motivazione ed insistendo per la piena fondatezza della domanda di primo grado, anche nella parte rigettata, che riproponeva.
Con memoria depositata il 13 giugno 2000 si costituiva l'ASL, la quale, ribadendo quanto già esposto in primo grado, chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza, affermandone la piena correttezza sotto l'aspetto formale e sostanziale.
Con sentenza del 13-26 giugno 2000 il tribunale di S. Angelo dei Lombardi rigettava l'appello confermando la pronuncia di primo grado e compensando tra le parti le spese di giudizio.
2) Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il NN con un unico articolato motivo.
L'ASL AV 1 intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente, senza indicare specificamente alcuna disposizione asseritamente violata dalla sentenza impugnata, si duole comunque del fatto che i giudici di merito non abbiano fatto conseguire dall'accertato esercizio delle mansioni superiori alla qualifica anche il diritto alla qualifica superiore, ma si siano limitati a riconoscere soltanto il diritto al trattamento economico corrispondente.
Nella sostanza quindi il ricorrente prospetta un'interpretazione dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993 diversa da quella accolta dai giudici di merito.
2) Il ricorso non è fondato.
3) Giova premettere che il rapporto di impiego pubblico in questione ricade - quanto al periodo di esercizio di mansioni superiori alla qualifica fatto valere in giudizio (dopo il 30 giugno 1998 e fino al 6 settembre 1998) - nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato nella fase di attuazione in cui è divenuta operante la giurisdizione del giudice ordinario.
4) Nel merito può considerarsi in generale che nel quadro della "privatizzazione" del pubblico, impiego, l'art. 57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ha introdotto una nuova disciplina dell'attribuzione temporanea di mansioni superiori, riconoscendo rilevanza economica a tale assegnazione, pur senza il diritto alla qualifica superiore. Siffatta garanzia del trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori svolte non ha, però, avuto immediata applicazione, giacché la sua operatività è stata a più riprese differita senza soluzione di continuità fino a quando l'art. 57 cit. è stato abrogato dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. La materia è ora disciplinata dall'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo dapprima sostituito con l'art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998, e successivamente modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. L'art. 56 prevede la retribuibilità dello svolgimento delle mansioni superiori, ma (al sesto comma) ne rinvia l'applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali, prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita, per cui, fino a tale data, "in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore".
Però la modifica introdotta dall'art. 15 D.Lgs. n. 387 del 1998 - che ha soppresso le parole "a differenze retributive o" nel cit. sesto comma dell'art. 56 - ha reso operante la prescrizione della retribuibilità dell'espletamento delle mansioni superiori alla qualifica, in tal senso si è già pronunciata la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, ad. pl., 23 febbraio 2000 n. 12), che appunto ha affermato che l'art. 15 D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 ha reso anticipatamente operativa la disciplina contenuta nell'art. 56 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 con riguardo al diritto del dipendente pubblico, che abbia svolto le funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 387 del 1998 cit., con la conseguente inapplicabilità alle situazioni pregresse. La retribuibilità dell'esercizio delle mansioni superiori alla qualifica costituisce peraltro diretta applicazione del canone costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., come è stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento proprio alla particolare disciplina dettata per il personale sanitario, al quale appartiene il ricorrente (cfr. C. Cost. n. 57 del 1989; n. 296 del 1990, n. 101 del 1995). Questo principio peraltro è stato esteso anche al pubblico impiego in generale, pur se la Corte Costituzionale ha precisato che la garanzia dell'art. 36 Cost. non si traduce necessariamente in un rigido automatismo per cui al pubblico dipendente spetta esattamente il trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori (C. Cost. n. 115 del 2003); è sufficiente - ma anche necessario per assicurare il rispetto dell'art. 36 Cost. - che vi sia un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza (C. Cost. n. 273 del 1997). 5) Nella fattispecie - una volta che la spettanza del trattamento economico corrispondente all'esercizio delle mansioni superiori alla qualifica è stata riconosciuta dai giudici di merito e su tale accertamento si è formato il giudicato interno - rimane controversa tra le parti l'attribuzione della qualifica superiore, rivendicata dal ricorrente e negata dai giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio.
È sufficiente allora considerare che il citato art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (ora art. 52 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), pur nelle varie formulazioni susseguitesi nel tempo, ha sempre escluso che dallo svolgimento delle mansioni superiori possa in alcun caso conseguire l'automatica attribuzione della qualifica superiore. La contraria affermazione della difesa del ricorrente si scontra con l'inequivoco disposto della suddetta disposizione che appunto, recependo una regola risalente e costante, già vigente nell'impiego pubblico (ed. "ex plurimis" Cons. Stato, Sez. 5^, 24 maggio 1996, n. 597), prevede che l'esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, regola questa che, pur datata e destinata ad essere superata dalla normativa contrattuale autorizzata a prevedere fattispecie di "avanzamenti automatici" (art. 52, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, cit.), si giustifica non di meno in ragione delle perduranti peculiarità del rapporto di lavoro nel pubblico impiego privatizzato (cfr. - con riferimento alla parimenti perdurante disciplina differenziata in materia di crediti di lavoro - C. Cost. n. 82 del 2003). Nè nella specie la difesa del ricorrente adduce alcuna disciplina collettiva di categoria che abbia in ipotesi previsto, come trattamento di miglior favore, un tale automatismo, analogo a quello contemplato dall'art. 2103 c.c. Sussiste quindi solo il diritto al trattamento economico corrispondente all'esercizio delle mansioni superiori, e non anche il diritto alla superiore qualifica, e come esattamente ritenuto dai giudici d'appello.
6) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione, stante la mancata costituzione dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2003