Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
UBBLICA ITALIANA0 09 99 /04 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LA COR Oggetto opposizione a D.I. SEZIONE SECONDA CIVILE papamento residuo plasko di fornitura Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 108/01 Dott. Mario SPADONE Cron.1980 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. 244 Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI Consigliere Ud. 17/09/03 Dott. Carlo CIOFFI - Rel. Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SEN TENZA FT2 sul ricorso proposto da: FIPAM SNC, in persona UnicoAmm.re pro tempore RE LO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO TORINO, difesa dall'avvocato PAOLO SPERDUTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PE TA, in persona del legale MELONI rappresentante pro tempore MELONI VITTORIO;
- intimato 2003 avverso la sentenza n. 343/00 del Tribunale di TERAMO, 1211 depositata il 30/06/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore --- Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per rigetto del ricorso. FT2 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 16 gennaio 1998 la società FIPAM s.n.c. proponeva appello avverso la sentenza n.13 del 13 maggio 1997, emessa dal Giudice di pace di Campoli, con la quale era stata proposta dalla societàrigettata l'opposizione appellante avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso giudice, con il quale essa era stata condannata al pagamento, in favore della ditta Meloni di Campoli, della somma di L.
4.280.000 di FT2 cui alla fattura n.1703 del 31.12.94, quale residuo corrispettivo dell'acquisto della spezzatrice V20 fornitale dalla società opposta. Deduceva l'appellante società FIPAM che la fattura n.1703 del 31.12.94 sulla base della quale era stato richiesto il decreto, portava la diversa somma di L.1.900.000, rispetto a quella indicata nel decreto, per cui non essendo tale fattura mai stata annullata, essa faceva piena prova contro l'imprenditore che l'aveva emessa, non potendosi tenere conto del maggiore importo indicato nell'altra fattura emessa dal Meloni nella medesima data e per la medesima causale. Assumeva, altresì, che della prova per testi, espletata nel primo grado di giudizio e che aveva confermato il minor 3 importo dovuto, il primo giudice non aveva tenuto alcun conto. Chiedeva, pertanto, che fosse della credito ditta accertato L.
1.900.000 il in Meloni. Quest'ultima, costituitasi, contestava la tesi avversaria, affermando che il corrispettivo della spezzatrice V20 era stato pattuito in di cui L. 12.000.000 complessive L.14.280.000, a titolo di prezzo e L.
2.280.000 a titolo di IVA, per versato somma di cui avendo la FIPAM già la L.10.000.000, il residuo credito era quello portato FT2 dal decreto ingiuntivo. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello. Con sentenza 30 giugno 2000 il Tribunale di Teramo respingeva l'impugnazione. Afferma il tribunale che la tesi dell'opposta, secondo cui la fattura prodotta dalla FIPAM stessa lo stesso numero (portante la data, progressivo di quella posta a base della richiesta di decreto ingiuntivo, ma indicante la minor somma stata emessa per mero di L.1.900.000) sarebbe tempestivamente comunicato ed errore contabile, emendato con la fattura allegata al ricorso;
(tale 1 tesi) ha trovato ampio riscontro nella consulenza contabile espletata, secondo la quale il Meloni, nel successivo alla emissione periodo immediatamente delle fatture aveva provveduto a registrare su 4 tutti i libri contabili (libro IVA e libro giornale) l'importo di L.12.000.000 (IVA esclusa) quale corrispettivo della vendita della macchina spezzatrice, fatto che aveva portato il consulente a ritenere attendibile la sussistenza di un residuo a questa credito pari conclusione L.4.280.000; avvalorata, secondo il tribunale, dal documento, sottoscritto, per la società FIPAM da Di IO AO (firmatario anche della bolla di consegna) risultava apposto, a fianco della dal quale "spezzatrice ilV20" numero 15 FT2 indicazione indicativo, secondo la venditrice, della somma di L.15.000.000, corrispondente al prezzo pattuito di L.12.000.000 (IVA esclusa) maggiorato di L.
3.000.000 pari alla percentuale di guadagno della FIPAM per la rivendita a terzi del bene. Avverso tale sentenza ricorre in cassazione la FIPAM snc con quattro motivi di impugnazione. Nessuna attività difensiva ha svolto la ditta Meloni Giuseppe. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la società ricorrente a motivi di impugnazione: 1) la violazione e falsa applicazione degli per avere il Tribunale artt.195 198e c.p.c. 5 erroneamente tratto, dalla consulenza tecnica d'ufficio, la prova del credito della ditta Meloni nei confronti della ricorrente, nonostante: A) la consulenza non costituisca un mezzo di prova;
B) la regolare tenuta dei libri contabili sia stata contestata;
C) l'esame, da parte del consulente, dei registri e documenti mai prodotti in causa, sia stato effettuato senza il consenso dell'opponente; 2) l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza della diversa fattura per L.
1.900.000 prodotta in giudizio dalla FIPAM FT2 s.n.c.; 3) la violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2709 cod. civ., 633, 645 c.p.c. - per irrilevante la avere il Tribunale: ritenutoA) nonostante si fattura prodotta dall'opponente trattasse di scrittura contabile proveniente dall'imprenditore ed idonea, quindi, a costituire contro di lui, prova di fatti, prestazioni e dalla stessa risultanti;
B) omesso di rapporti anche avesseove ritenuto la spiegare perché, fattura de qua non idonea a fornire prova tranquillante del credito della ditta Meloni, non abbia ricavato la decisione della controversia dalle prove testimoniali e documentali acquisite 6 che comprovavano l'esistenza di un credito del Meloni pari a L.1.900.000; 4) 1'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il Tribunale, senza spiegarne le ragioni: A) attribuito rilevanza di prova presuntiva dell'esistenza del credito vantato dalla ditta Meloni, al documento sottoscritto da Di ZI RA, padre di Di ZI AO, attribuendolo a quest'ultimo (socio FIPAM), nonostante il vero sottoscrittore Di ZI RA fosse un terzo FT2 estraneo alla società, come comprovato dalla produzione in giudizio della visura camerale relativa alla ditta opponente;
B) negato ogni rilevanza probatoria alla prova testimoniale espletata in giudizio e comprovante un credito della resistente pari a L.
1.900.000. Il ricorso è fondato nei limiti che vengono ad esporsi. La conferma della pronuncia del G.d.P. di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla SOC. FIPAM, nei confronti della ditta Meloni, è stata, infatti, emessa dal Tribunale trascurando uno dei principi cardine del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qual è quello che vede nella proposizione di un tale 7 giudizio la contestazione da parte dell'ingiunto, del credito fatto dall'oppostovalere con la richiesta di emissione del decreto;
contestazione che fa sostanzialmente assumere a questi la posizione processuale di attore nel giudizio di opposizione, a cognizione ordinaria, con conseguente onere probatorio a suo carico in ordine all'esistenza ed all'ammontare del credito dedotto. Nella specie, se la fattura n.1703 per L.
4.280.000 del 31.12.94, assieme con gli estratti autentici dei libri contabili, ove siano stati FT2 regolarmente tenuti, può essere stata alla legittimamente ritenuta sufficiente prova emissione del decreto ingiuntivo;
nel giudizio di opposizione, invece, tale valore di prova la fattura anzidetta non può mantenere, trattandosi di documento fornito dalla stessa parte seche ne avvale. Ne consegue che, trattandosi di accertare il dovuto,prezzo della vendita della residuo spezzatrice V20, dalla ditta Meloni alla società FIPAM, di due fatture emesse dalla in presenza venditrice, nella stessa data, con lo stesso numero progressivo, ma portante ciascuna una somma diversa;
ed il cui importo è collegato, come emerge 8 dalla sentenza in esame, al differente prezzo di vendita che ciascuna parte assume pattuito (L.10.000.000 la FIPAM;
L.12.000.000 la ditta Meloni), era onere dell'opposta ditta Meloni, attrice in senso sostanziale, provare l'ammontare del prezzo effettivamente pattuito;
prova che erroneamente il Tribunale ha ritenuto fornita sulla base di una consulenza che, nel considerare l'emissione della fattura prodotta dalla FIPAM frutto di un mero errore contabile peraltro sulla 772 base di registrazioni nei libri contabili eseguite successivamente all'emissione delle fatture, nulla ha aggiunto, sul piano probatorio, circa somma di l'effettiva corrispondenza della L.
4.280.000 al residuo prezzo di vendita pattuito in L. 12.000.000. Né a tal fine può valere il riferimento che il Tribunale fa al documento che asserisce sottoscritto, per la ditta daFIPAM, Di ZI AO;
in quanto, anche a prescindere la circostanza che dall'effettivo sottoscrittore, il numero quindici, indicato sul documento, rappresenti il prezzo di L.12.000.000, maggiorato della somma di L.
3.000.000 quale guadagno FIPAM nella rivendita a terzi, è solo frutto, come dice 9 la sentenza, della "plausibile spiegazione della parte venditrice", cioè della stessa parte che deve fornire la prova. Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti esposti e la sentenza cassata, con rinvio, anche per spese, al Tribunale di Pescara che provvederà FT2 ad un nuovo esame della controversia, volto ad accertare, in applicazione dei principi esposti, il residuo credito della venditrice sulla base del prezzo di vendita effettivamente pattuito tra le parti
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa sentenza impugnata e rinvia, anche per spese, al Tribunale di Pescara. Così deciso in Roma il 17 settembre 2003 Francesca OM est. Sportone DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, 22 GEN 2004 IL CANCELLIERE RI Di NU AR IО было IL CANCELLIERE MA D. ÚZ A t 10