Cass. pen., sez. VII, sentenza 27/05/2026, n. 19227
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Sentenza 27 maggio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del reato di invasione

    La Corte rileva che, sebbene le doglianze non siano inammissibili e il reato sia estinto per prescrizione, l'inammissibilità parziale del ricorso su altri capi preclude il rilievo d'ufficio della causa di non punibilità.

  • Rigettato
    Danneggiamento della porta finestra e della centralina del sistema d'allarme

    La Corte rileva che gli elementi comprovano il danneggiamento e che i motivi di ricorso reiterano quelli già disattesi in appello, essendo quindi non specifici.

  • Rigettato
    Diritto all'applicazione dell'art. 131 bis c.p.

    La Corte ritiene che la valutazione discrezionale circa l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. esuli dal suo sindacato, non essendo la motivazione della sentenza impugnata contraddittoria o manifestamente illogica.

  • Rigettato
    Concessione delle attenuanti generiche

    La Corte ritiene che la valutazione discrezionale circa la prevalenza delle attenuanti generiche esuli dal suo sindacato, non essendo la motivazione della sentenza impugnata contraddittoria o manifestamente illogica.

  • Rigettato
    Riduzione della pena

    La Corte ritiene che la valutazione discrezionale sull'entità della pena esuli dal suo sindacato, non essendo la motivazione della sentenza impugnata contraddittoria o manifestamente illogica.

  • Inammissibile
    Prescrizione del reato di danneggiamento

    La Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso relativo alla prescrizione, poiché l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi preclude il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VII, sentenza 27/05/2026, n. 19227
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19227
    Data del deposito : 27 maggio 2026

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