Sentenza 30 gennaio 2002
Massime • 1
Nel caso in cui una prestazione assistenziale già spettante ad un soggetto disabile per effetto di una legge poi abrogata risulti, per effetto di una nuova legge, subordinata a diversi requisiti sanitari, pur rimanendo preordinata alla medesima funzione, incombe al soggetto erogatore, in adempimento del suo obbligo di controllo della conformità a legge delle prestazioni da esso corrisposte, procedere alla verifica della sussistenza dei suddetti requisiti, non essendo tenuto il beneficiario a sollecitarla con presentazione di apposita domanda. (Fattispecie in materia di indennità di frequenza in favore dei minori invalidi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RR TR, DE LA MN RE, quali legali rappresentanti del figlio TO RR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato FELSANI CECILIA, rappresentati e difesi dagli avvocati RASCHIO PIERGIORGIO, STORACE ISIDE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1269/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 13/05/98 R.G.N. 7636/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Prefettura di Genova, per quanto interessa nella presente sede, ha, revocato l'indennità di frequenza concessa, ai sensi dell'art.17 l. 118/71, ai signori IE RR e ER AM De LA
quali esercenti la patria potestà sul figlio minore TO RR con provvedimento comunicato il 28.10.89, a seguito dell'abrogazione della predetta norma per effetto della l. n. 508/88. Gli stessi, giusta quanto loro comunicato dal predetto ufficio hanno proposto una nuova domanda, con esito negativo.
Hanno quindi adito il Pretore di Chiavari sostenendo di poter conservare l'indennità stessa essendo stata proposta la originaria domanda entro la data di entrata in vigore della legge abrogatrice come previsto dall'art. 6 della stessa che faceva salve le domande presentate entro tale termine.
Il Pretore ha rigettato la domanda.
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 13.5.98 ha ritenuto:
a - sussistente il diritto all'indennità in questione sino al momento della c.t.u. disposta in primo grado da cui risultava, sino alla stessa, la frequenza della scuola da parte del minore e, successivamente a tale evento, subordinatamente alla prova della frequenza stessa;
b - che tale diritto dipendesse non dal predetto art. 6 della legge abrogatrice che aveva fatto salve le domande presentate sino alla sua entrata in vigore - ma dalla sentenza n. 106 del 1992 della Corte Cost. che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale di tale norma non essendo, per suo effetto, assicurata alcuna provvidenza ai minori bisognosi di accompagnamento sino all'entrata in vigore della l. n. 289/90 - che aveva ripristinato l'indennità stessa- con la sopravvenuta illegittimità del provvedimento di revoca, del tutto legittimo allorché era stato adottato;
c - che la garanzia della continuità nella fruizione della predetta indennità - posta a fondamento della decisione del giudice delle leggi - rendeva fondata la pretesa dei genitori del minore disabile di vedersi attribuita la stessa senza soluzione di continuità;
d - che non era stato dedotto, da parte della Prefettura, alcun miglioramento delle condizioni del minore - fattore ostativo alla corresponsione della indennità - con la conseguenza che in sua assenza permaneva, nell'ambito dei limiti predetti, il diritto dei suoi genitori a percepire l'indennità stessa.
Il Ministero dell'Interno chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo;
i sign. RR resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 17 l.118/71 e degli art. 1 e 2 l.289/90, nonché difetto di motivazione.
A suo avviso l'errore del Tribunale consiste nel ricollegare il diritto alla permanenza dell'indennità in questione - per una sorta di automatismo - alla domanda presentata sotto il vigore della norma abrogata (art. 17 l.118/71 che prevedeva l'assegno di accompagnamento) senza subordinare la spettanza dell'indennità in questione - anche sotto il vigore della l. n. 289/90 (istitutiva dell'indennità di frequenza) - alla presentazione di una nuova domanda atteso che, peraltro, le condizioni per la concessione dell'indennità in questione sono diversamente regolate dalla nuova legge rispetto alla norma abrogata.
Sicché mai l'originaria domanda diretta ad ottenere l'assegno di accompagnamento poteva esser idonea anche per la erogazione dell'indennità di frequenza.
A tal proposito il Tribunale aveva del tutto ignorato, nonostante l'espressa eccezione innanzi ad esso sollevata da esso ricorrente, che il Pretore aveva rilevato la carenza del requisito sanitario. La doglianza è infondata.
Va preliminarmente rilevato che su tale ultimo punto il ricorrente non ha espressamente formulato una censura di omessa pronuncia;
peraltro di dubbia rilevanza avendo egli omesso di chiarire se la predetta carenza inerisse ai requisiti sanitari richiesti dalla legge ripristinatrice dell'indennità in questione.
La infondatezza della censura risulta evidente valutando la portata giuridica della statuizione di fondo del Tribunale secondo cui la decisione della Corte Costituzionale aveva fatto venir meno la soluzione di continuità introdotta dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 6 l. 508/88) sicché era stato rimosso il fattore ostativo alla produzione di effetti giuridici prodotti dalla originaria domanda - ciò in maniera del tutto coerente con quanto affermato da questa Corte con la decisione 1165/95; mentre, d'altro canto, l'Ufficio erogatore della prestazione assistenziale non aveva rilevato - come era in suo potere - dovere - alcun mutamento nei requisiti sanitari (dovendo esser provata la sola frequenza dei corsi scolastici).
Ciò pare irrilevante al Ministero ricorrente- secondo cui l'entrata in vigore di una nuova legge, sebbene ripristinatrice di una prestazione assistenziale attuativa di un precetto costituzionale (art. 38 Cost.) - che se pur mutato nella denominazione resta identica per la funzione cui assolve - necessità di una nuova domanda per la necessità di comprovare l'esistenza delle condizioni richieste per l'erogazione della prestazione: incombe, secondo tale concezione, a fronte della novella legislativa, l'obbligo di far accertare, con la presentazione della domanda, la sussistenza delle condizioni per la erogazione della prestazione secondo quando previsto dalla nuova legge, nonostante che l'Ufficio erogatore sia a conoscenza degli elementi (costitutivi dell'invalidità civile) che, sotto il previgente regime legislativo consentivano la erogazione della prestazione assistenziale rimasta identica nella sostanza e per la quale la decisione della Corte Costituzionale aveva eliminato la soluzione di continuità provocata dall'art. 6 l. 508/88. Essa parte dall'erroneo presupposto che - sebbene permangano le condizioni per ottenere una certa prestazione assistenziale, che ha conservato immutata la sua funzione nonostante il mutamento legislativo, non avendone la P.A. tenuta ad erogarla rilevato alcun mutamento rispetto alle stessa, una domanda essendo mutate le condizioni previste dalla nuova legge, sia necessaria per accertare la esistenza delle stesse.
Tale impostazione si colloca in una prospettiva del rapporto assistenziale che non assegnando alcuna funzione solidaristica - collaborativa al soggetto pubblico che deve erogare la prestazione- ben individuata nella sua funzione di sostegno per i genitori di minori disabili i quali frequentino i corsi scolastici - la esonera dall'obbligo di denuncia di carenza delle situazioni fattuali cui essa è subordinata obbligo riconesso al più generale potere di revisione che l'ordinamento riconosce ad enti assistenziali e previdenziali per accertare la continuità della conformità a legge delle prestazioni da essi erogate;
ponendo, di conseguenza, con una inversione dei ruoli dei soggetti dei predetti rapporti, a carico al destinatario della stessa l'obbligo di documentare la permanenza delle condizioni per la erogazione della prestazione. Ciò, oltre ad essere contrario al più generale dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. non è affatto rispondente a quell'obbligo che - come posto in rilievo da questa Corte - incombe, per la loro specifica funzione pubblica di soggetti attuatori del precetto contenuto nell'art. 38 Cost., sui soggetti cui fa carico l'assistenza e la previdenza di accertare, i fatti ostativi comunicandoli immediatamente ai destinatari delle prestazioni da loro erogate ( 11252/99, 2383/98 (in motivazione), nonché, 8036/965 8613/93).
Rettamente, pertanto il Tribunale, in assenza di miglioramenti rilevati dalla Prefettura, ha stabilito il diritto alla indennità di frequenza, subordinatamente alla prova della stessa, pur in assenza di una espressa domanda sotto il vigore della nuova legge. Esso si è, in buona sostanza, attenuto al principio di diritto che dalle suesposte considerazioni può enunciarsi secondo cui nel caso in cui un'indennità assistenziale, già spettante ad un soggetto disabile per effetto di una legge previgente, risulti, da una nuova legge, che ne abbia lasciata immutata la funzione, subordinata, per la sua erogazione, a diversi requisiti sanitari, incombe al soggetto erogatore, in adempimento del suo obbligo di controllo della conformità a legge delle prestazioni da esso erogate, procedere alla verifica della sussistenza di tali requisiti, non essendo tenuto il beneficiario a sollecitarla con presentazione di apposita domanda. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il Ministero a pagare in solido agli avv. Raschio e Storace antistatari, le spese liquidate in euro 11.36 oltre euro 2.700 per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2002