Sentenza 27 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2004, n. 4039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4039 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ZI LU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 160/99 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 04/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 206/03/91 la Commissione tributaria provinciale di Pistola respinse il ricorso proposto dal contribuente LU ZZ, agente di commercio, avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla sua domanda di rimborso dell'imposta ILOR, versata in relazione agli anni d'imposta dal 1982 al 1986, che riteneva indebitamente assolta. I giudici di prima istanza sostennero che il contribuente svolgeva notevole quantità di lavoro, come emergeva dagli introiti dichiarati negli anni in contestazione, e, dunque, era tenuto al pagamento del tributo.
Il ricorrente, insistendo nell'affermazione che il reddito, ancorché rilevante, era il prodotto di lavoro autonomo e non d'impresa, che egli svolgeva senza ausilio di persone o mezzi, ad eccezione di un'autovettura detenuta in leasing, impugnò la decisione innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana. L'amministrazione appellata, dal suo canto, sollevò eccezione di decadenza, deducendo che la domanda di restituzione poteva essere al massimo accolta per gli anni 1985 e 1986. Il giudice del gravame, con sentenza n. 160/28/99, accolse l'appello, sostenendo che la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del tributo in questione riverbera i suoi effetti sui rapporti pendenti e tal è anche quello tra le parti, posto che il termine di decadenza applicabile nella specie è quello di anni cinque previsto dall'art. 43 del d.p.r. n. 600/73. Nel merito ritenne provato l'esercizio di attività autonoma e non già d'impresa.
Contro quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze propone ora ricorso per Cassazione che affida ad unico motivo.
Il contribuente intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.p.r. n. 602/73 in relazione anche all'art. 16 d.p.r. n. 636/72 e 43 d.p.r. n. 600/73 e deduce, a sostegno della censura, che la tesi seguita dai giudici d'appello, secondo cui nel caso di specie trova applicazione il termine di anni cinque posto dall'art. 43 del d.p.r. n. 600/73 citato, è errata, in quanto trattasi di termine che il legislatore ha posto solo a favore del fisco, con norma di carattere eccezionale, che è, dunque, inapplicabile per analogia al contribuente. A conferma, rileva che detta disposizione è collocata nel titolo della legge dedicato agli accertamenti ed al controllo dell'amministrazione finanziaria, che regola solo l'attività di questa e non già anche dei contribuenti. La definitività del rapporto tributario, osserva ancora il Ministero, deve essere, invece, verificata con riguardo alla disposizione contenuta nell'art. 38 del d.p.r. n. 602/73, che fissa il termine perentorio di 18 mesi, che già era decorso nel caso di specie, essendo stata la domanda presentata in data 11.6.87 in relazione a tributo pagato per gli anni dal 1982 al 1985. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Ad avviso dei giudice del gravame, il contribuente non è tenuto al pagamento dell'imposta controversa sia in ragione del fatto che egli ha dimostrato che il reddito dichiarato è il prodotto dell'esercizio di attività autonoma e non d'impresa, sia perché, stante questa premessa, al momento in cui il giudice delle leggi si pronunciò sull'illegittimità costituzionale dell'imposizione ai fini ILOR del reddito da lavoro autonomo, il rapporto tributario fra le parti era ancora "in itinere", non essendo ancora decorso integralmente il termine di anni cinque, posto dalla norma richiamata contenuta nell'art. 43 del d.p.r. n. 600/73, entro il quale il contribuente aveva il diritto di domandare il rimborso.
Ancorché la premessa teorica e di principio sulla quale è impostata la decisione impugnata sia corretta, nondimeno è sicuramente errata l'individuazione della norma, alla luce del cui paradigma di riferimento il giudice d'appello ha condotto la sua verifica circa la pendenza del rapporto tributario, che ha ritenuto non ancora esaurito, in considerazione della pronuncia d'incostituzionalità della norma che prevedeva l'applicazione del tributo controverso ai lavoratori autonomi, categoria alla quale, con accertamento di fatto, nè censurabile in questa sede ne' censurato, ha ricondotto il contribuente istante.
La definitività del rapporto tributario per i versamenti effettuati in sede di autotassazione, come quello di specie, doveva essere riscontrata alla luce della disposizione contenuta nell'art. 38 del d.p.r. n. 602/73 (nella disciplina applicabile "ratione temporis"),
secondo cui il contribuente può chiedere la restituzione del tributo non dovuto ed indebitamente pagato entro il termine di 18 mesi dalla data del suo versamento, e non già alla stregua della norma applicata dai giudici del gravame. Questa disposizione è contenuta nel titolo 4^ del d.p.r. n. 600/73 che disciplina la materia degli accertamenti e dei controlli dell'amministrazione finanziaria, e quindi fissa il termine per l'esercizio del potere dell'amministrazione finanziaria di esternazione dell'atto sostanziale di accertamento, e della sua conseguente venuta ad esistenza giuridica. Al di là del mero dato letterale, è evidente che la materia dei rimborsi ad istanza del contribuente, e segnatamente nei casi afferenti ai versamenti diretti, in cui si discute sia dell'obbligo di versamento che dell'esistenza dell'obbligazione tributaria, non rientra nella "ratio legis" della disposizione applicata che, neppure per implicito ovvero indirettamente, prende in considerazione eventuale iniziativa del contribuente. La "sedes materiae" appropriata, entro la quale devono individuarsi decorrenza e durata del termine di decadenza concesso al contribuente - solvens - che intenda esercitare il suo diritto alla restituzione dell'imposta indebitamente assolta, come si è rilevato, deve ricondursi al precetto contenuto nell'art. 38 del d.p.r. n. 602/73 che, com'è pacifico nella giurisprudenza di questa corte
(Cass. n. 15314/2000), è norma di carattere generale applicabile in ogni ipotesi di rimborso conseguente ad indebito verificatosi nell'assolvimento del tributo.
Ne consegue che nella specie, l'esclusione del diritto a rimborso, sulla base della sopravvenuta dichiarazione d'incostituzionalità dell'assoggettamento a tassazione dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi d'impresa (sentenza della corte costituzionale n. 42 del 25.3.1980), versandosi nell'ipotesi di pagamento diretto, andava riscontrata accertando la data in cui il contribuente aveva presentato la domanda di rimborso, al fine di verificare se essa rientrasse nei diciotto mesi accordati dalla normativa indicata, ed indipendentemente dalla scadenza del termine di cinque anni, previsto dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 per gli accertamenti in rettifica, o per integrazioni o modifiche di precedenti accertamenti, che riguarda, come si è sopra rilevato, soltanto i poteri della amministrazione e non già le facoltà del contribuente (cfr. per tutte Cass. nn. 56/2000, 8466/2000, 11250/200, 4606/2002).
La conseguente delibazione sulla non definitività del rapporto tributario fra le parti in conseguenza della menzionata pronuncia d'incostituzionalità del tributo controverso, è stata perciò erroneamente condotta in sede di gravame, essendo il parametro di riferimento normativo errato.
Alla stregua di queste premesse, la sentenza deve essere cassata. E, siccome ne' nel testo della decisione impugnata sono indicate le necessarie date di riferimento, ne' il ricorso è autosufficiente sul punto, posto che riferisce la data di spedizione dell'istanza di rimborso ma non contiene la riproduzione puntuale dell'istanza stessa, così precludendo a questa corte la decisione nel merito, imponendosi un controllo sugli atti prodotti nelle fasi di merito che non è consentito in sede di legittimità, occorre disporre il rinvio degli atti al giudice d'appello, affinché verifichi se i rapporti tributari per gli anni d'imposta in contestazione erano già esauriti, essendo decorso, al momento in cui venne presentata la domanda di rimborso dal ricorrente LU ZZ, il termine posto dalla disposizione normativa sopra citata contenuta nell'art. 38 del d.p.r. n. 602/73.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004