Sentenza 19 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2002, n. 8936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8936 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
0 89 3 6 / 02 Aula A ER B LI ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.20017/00 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron. 24326 "1 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. "Lamorgese -Ud. 30.4.2002 " Antonio " Florindo Minichiello 11 -Oggetto: Lavoro་་ AR GE " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SS EL, SI LU, NO FA, TI MP, CH UB e MO DO, elett.te dom. ti in Pistoia, via de' Baglioni n. 1 presso l'avv. Carlo Scartabel- li che li difendi in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrenti 1829
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- So, per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pistoia n о 807/00 in data 11 luglio/26 settembre 2000 (R.G.L. 18/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Alessandro Riccio per delega dell'avv. Michele Di Lullo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia. Svolgimento del processo Con atto notificato il 2 ottobre 2000, BE EL, IN LU, CE FA, ST MP, EL UB HI DO, ex dipendenti in pensione della SOC. Breda, e ricorrono per cassazione con due motivi avversO la sentenza del Tribunale di Pistoia indicata in epigrafe che, accoglien- do l'appello dell'INPS, ha rigettato la loro domanda volta ad ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva, di 257,cui all'art. 8, comma 13, della legge 27 marzo 1992 n. dei periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligato-- ria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto. 2 Il Tribunale ha ritenuto che il beneficio in questione, mi- rando alla tutela dei lavoratori destinati a perdere il posto di lavoro a seguito della soppressione della lavorazione dell'amianto, si applichi ai soli lavoratori in attività di servizio e non pure ai soggetti già pensionati (di vecchiaia o di anzianità). L'Inps si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, denunciando violazione e/o errata applicazione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche e integrazioni, i ricorrenti sostengono che la lettera e lo spirito della legge non con- sentono di distinguere tra "lavoratori" e "pensionati", giac- chè il beneficio della rivalutazione contributiva è stabilito "ai fini delle prestazioni pensionistiche" e non già per il conseguimento delle prestazioni stesse. Pertanto, del tutto ingiustificatamente il Tribunale ha escluso dalla speciale tutela previdenziale coloro che, pur potendo vantare una esposizione ultradecennale all'amianto, fruissero di tratta- mento pensionistico (di vecchiaia o di anzianità) alla data di entrata in vigore della legge. Con il secondo motivo si prospetta la illegittimità costitu- zionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., della nor- ma in questione, qualora interpretata nel modo indicato dal Tribunale. 3 2. I ricorrenti hanno depositato, а mezzo di plico racco- mandato pervenuto nella cancelleria della Corte il 25 marzo 2002, distinti atti di rinuncia "all'azione giudiziaria in corso", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Dette rinunce, data- te 12 aprile 2001 e sottoscritte dalla parte e dal difensore, sono state notificate all'INPS il 2 luglio 2001. 3. L'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recita testualmente: "In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività la- vorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predet- ta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari rela- tivi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensa- Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei rela- ti. tivi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati." 4. Tanto premesso, si osserva che la rinuncia all'azione giudiziaria si concreta nella rinuncia alla domanda, e cioè nella rinuncia al diritto sostanziale dedotto in giudizio. Essa, estinguendo la pretesa di diritto sostanziale, ha l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della do- non ha bisogno di essere accettata dalla manda medesima e controparte, la quale non ha interesse alla prosecuzione del 4 giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione ri- nunciata (Cass. maggio 1962 n. 890).
5. Alla stregua di quanto sopra esposto, va dichiarata 1'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 80, 388 e compensa le comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 30 aprile 2002. Il Presidente ར་ཆགས་ས་ ་ ་ ང ོ་མར་ བ་འཇགས་མ་ལ་ཡའ་Ravanqa Il Consigliere estensore Bruno BaltiansellВито I 3 A 2 D look 1 S 3 , S . 6 O A T IL CANCELLIERE zauco L T R L , A Depositato in Cancelleria O A P S L I I L 19 GIU, 2002 P E D S oggi, D I A 4 I N T S 1 S G IL CANCELLIERE 1 N O O E P S E гаисо A M I D U I A G E A , O D O T R E T I T T A S R I I N L G E L D S E E E R O D 5