Sentenza 8 febbraio 2001
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- 1. Dichiarazione 730: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
IN NO0 7 8 1 / 0 1 Aula 'B' REPUBBLICA I EL POPOLO TALI. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 6187/98 SANTOJANNI Dott. Marino Donato .3803 Consigliere Cron Dott. Fernando LUPI Consigliere- Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO ConsigliereDott. Attilio CELENTANO Ud.22/11/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Gianfranco Rel. Consigliere SERVELLO - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritul L..2000 * - 8 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IU GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNGOTEVERE MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA TERRANOVA ANTONELLA, e da ultimo d'ufficio in Roma, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CC066572 CASSAZIONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARTA GIANUARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
W ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, * 2000 Centrale dell'Istituto, 4822 presso l'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati MULAS GIOVANNI, PONTURO DOMENICO, POTI MARIO, giusta delega in atti;
controricorrente- avverso la sentenza n. 312/97 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 20/06/97 R.G.N. 1668/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito l'Avvocato SGROI per delega POTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 6187-98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 3 marzo 1994 l'INPS, conveniva dinanzi il Pretore di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, RI IN, nonché lo SCAU, Servizio per i Contributi Agricoli Unificati, affermando che il convenuto aveva presentato richiesta d'iscrizione alle liste dei lavoratori agricoli per gli anni 1989-90-91, ottenendo l'iscrizione stessa, ma che dagli accertamenti effettuati sarebbe emerso che non si verteva in un'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato. L'INPS chiedeva al Giudice la dichiarazione di illegittimità del provvedimento d'iscrizione nelle liste di collocamento, da disapplicarsi nel caso concreto. Il RI si costituiva contestando le affermazioni del ricorrente e chiedendone il rigetto. Si costituiva, inoltre, in giudizio lo SCAU, Servizio peri Contributi Agricoli Unificati, aderendo alle richieste fatte dall'INPS, e chiedendone l'accoglimento. Il Pretore, con sentenza n. 2896/96, accoglieva il ricorso proposto dall'INPS e dichiarava che il RI IN non aveva mai lavorato in agricoltura alle dipendenze di PR AN nel periodo 1989/90/91. Il RI, con atto del 28 marzo 1997, ricorreva in appello contro detta sentenza. Resisteva l'INPS in proprio e quale successore dello SCAU. Il Tribunale di Cagliari, Sezione del Lavoro, con sentenza n. 312/97, del 4 giugno 1997, rigettava l'appello, affermando che fra il RI e il PR non sussisteva un valido rapporto di lavoro riconducibile al paradigma della subordinazione. Inoltre, l'esistenza di detto rapporto di lavoro non era supportata da prove certe e chiare. 3 Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione il RI con unico motivo. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamenta il ricorrente motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della causa. Il Tribunale non avrebbe tenuto nel debito conto la discrezionalità nello svolgimento delle prestazioni che caratterizza il lavoro subordinato agricolo. Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione sussiste unicamente quando le argomentazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia. Diversamente, quando il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, ovvero censuri il convincimento e l'apprezzamento del giudice di merito, in quanto risultante difforme da quello auspicato o preteso dalla parte stessa, si chiede un riesame del merito inammissibile in sede di legittimita' (Cass. nn. 3928/2000 e 9744/1996). E ciò in quanto il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica in relazione ad un "punto decisivo della controversia - 4 prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" - le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilita' 孽 e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute piu' idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 456/2000). Nella specie il ricorrente, si limita a contrapporre una propria interpretazione delle risultanze istruttorie alla puntuale e coerente ricostruzione del Tribunale, il quale, con motivazione esauriente, ha compiuto una esaustiva ricostruzione dei fatti, concludendo nel senso dell'esclusione del rapporto del lavoro subordinato sulla base di un accertamento di fatto non censurabile in questa sede. Né vale a sostenere il motivo di ricorso l'assunto concernente una presunta discrezionalità del lavoro agricolo in virtù della quale il prestatore d'opera potrebbe operare senza alcun controllo, decidendo quali lavori effettuare e quando compierli. Tale prospettazione colloca comunque l'attività del RI al di fuori del lavoro subordinato e fornisce dimostrazione ulteriore della correttezza della decisione impugnata, la quale ha rilevato come le risultanze processuali comprovassero al più il fatto materiale dello svolgimento di un'attività di coltivazione del RI sui fondi del suocero, confermando la statuizione pretorile secondo cui il rapporto avrebbe al massimo potuto qualificarsi come di collaborazione familiare o come contratto d'opera Non vi è luogo a provvedere sulle spese in ragione della natura della controversia. 50
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. provvedere sulle spese. Così deciso in Roma il 22 novembre 2000. Il Presidente luorine fausfancy Stille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 8 FEB. 2001 oggi, A IL LABORATORE M CAS E R DI CANCELLERIA Dichiara non luogo a Il Relatore Safer Sewellery I D , O L L 3 0 3 O A 1 5 S B . S I T . A D R T N , A A ' A T 3 L S S L 7 E - E O P 8 D P S - I I 1 M I S N 1 N G A E E O D S G E A I T G D A E N E L E O , S T O E T A R I T L R S I L I D E G D E O R