Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2009, n. 8840
CASS
Sentenza 13 gennaio 2009

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Anche a seguito della intervenuta modifica dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 permane, per il giudice, sia pure in forma meno rigorosa, l'obbligo di motivazione del decreto di liquidazione delle spese in favore del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sulla base del principio generale stabilito dall'art. 111, comma sesto, Cost..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2009, n. 8840
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8840
    Data del deposito : 13 gennaio 2009

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