Sentenza 13 gennaio 2009
Massime • 1
Anche a seguito della intervenuta modifica dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 permane, per il giudice, sia pure in forma meno rigorosa, l'obbligo di motivazione del decreto di liquidazione delle spese in favore del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sulla base del principio generale stabilito dall'art. 111, comma sesto, Cost..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2009, n. 8840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8840 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/01/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 54
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 028694/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) avv. La Camera Alberto nato il [...];
avverso il decreto 26.4.2006 del Tribunale di Genova:
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amoresano Silvio;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
OSSERVA
1) Nel maggio 2002 l'avv. Alberto La Camera veniva nominato difensore d'ufficio di KS MI ed altri 20 indagati nel procedimento n. 22182/00 RGNR, tutti latitanti. Dopo l'espletamento di incidente probatorio veniva emesso decreto di rinvio a giudizio. Con decreto in data 13.4.2004 il GUP del Tribunale di Genova rigettava la richiesta di liquidazione degli onorari maturati, presentata dall'avv. La Camera, assumendo che agli imputati latitanti non potesse applicarsi la disciplina prevista per gli irreperibili. Il Tribunale di Genova rigettava il ricorso avverso detto provvedimento, auspicando però una pronuncia chiarificatrice della Corte di Cassazione, stante i contrasti giurisprudenziali in materia.
A seguito di ricorso dell'avv. La Camera, la quarta sezione di questa Corte, con sentenza del 28.10.2005, annullava il provvedimento impugnato, enunciando il principio che, ai fini della disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117, la posizione del latitante fosse equiparabile a quella dell'irreperibile.
Con provvedimento in data 26.4.2006 il giudice designato dal Presidente del Tribunale di Genova, in accoglimento dell'opposizione presentata dall'avv. La Camera avverso il decreto del GUP, liquidava a favore dello stesso, per la fase conclusasi con il rinvio a giudizio degli imputati, la somma di Euro 34.234,62 oltre accessori di legge. Assumeva che andava applicata la disposizione di cui al D.M. n. 585 del 1994, art. 3, comma 1, giusto il rinvio operato dalla L. n. 217 del 1990, art. 12, secondo la quale il difensore, in caso di assistenza di più clienti che abbiano la stessa posizione processuale, ha diritto ad una parcella unica aumentata del 207o per ogni parte fino ad un massimo di 10 e del 5% per ciascuna parte oltre le 10 e fino ad un massimo di 20. Riteneva il giudice che gli indagati difesi dall'avv. La Camera avessero la stessa posizione processuale e che l'ambito oggettivo e soggettivo della vicenda processuale fosse unitario.
2) Propone ricorso per cassazione l'avv. La Camera Alberto ex art.111 Cost., comma 2, denunciando che:
- il provvedimento perviene ad erronea applicazione del D.M. n. 585/1994 sia perché sottovaluta il rilevante impegno professionale in relazione alle complesse e differenziate posizioni processuali degli indagati ed ai differenziati approdi della vicenda, sia per l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alle ragioni in forza delle quali è stato disatteso il parere del consiglio dell'Ordine;
- indebitamente ed immotivatamente omette la liquidazione di compensi e spese del procedimento conclusosi con l'accoglimento dell'opposizione;
- erroneamente individua la parcella "unica" di riferimento;
- il provvedimento è affetto da vizio motivazionale in ordine alla ritenuta identità di posizione processuale degli indagati ed ala mancata disamina del parere del consiglio forense;
- la illegittimità emerge palesemente (anche per violazione dell'art. 3 Cost.) in considerazione delle diverse modalità di liquidazione disposte dal GUP in favore di altri difensori;
- il provvedimento risulta emesso in violazione del D.M. 127 del 2004, art. 11, comma 1, ed in violazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 3, comma 1.
Chiede pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. 3) Il ricorso è fondato.
3.1) Il Giudice del Tribunale, in relazione alla ritenuta applicabilità del D.M. n. 585 del 1994, art. 3, comma 1, (a cui rinvia la L. n. 217 del 1990, art. 12), così motiva: "Si ritiene che nel caso di specie gli indagati difesi dall'avv. La Camera abbiano la stessa posizione processuale. E ciò poiché l'ambito oggettivo e soggettivo nel quale si snoda l'articolata vicenda processuale appare unitario specie con riguardo alla complessa attività svolta nella fase processuale per cui si richiede la liquidazione". Risulta evidente l'apparenza e l'apoditticità di una siffatta motivazione riconducibile alla violazione dell'art. 125 c.p.p., non avendo il Giudice preso in alcuna considerazioni le articolate deduzioni ed allegazioni difensive.
Per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 c.p.p., secondo cui la motivazione è prevista a pena di nullità.
L'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato non consente, invero, il controllo del procedimento logico seguito dal giudice in ordine alla affermata, ma non argomentata, identità di posizione processuale dei vari imputati.
3.2) La "necessità" della motivazione del decreto di liquidazione era, poi, espressamente prevista dalla L. n. 217 del 1990, art. 12, (legge applicabile nel caso di specie come riconosce lo stesso provvedimento impugnato).
Peraltro questa Corte, prendendo atto che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, non prevede più la motivazione del decreto di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore, ha ritenuto che permanga per il giudice - sia pure in forma meno rigorosa - l'obbligo di motivazione del decreto sulla base del principio generale stabilito dall'art. 111 Cost., comma 6, (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 31392 del 27.6.2006 - Galliani). 3.3) Non risulta, poi, che il Tribunale abbia esaminato (sia pure per disattenderlo) il parere del consiglio dell'ordine. Infine, è stata omessa qualsiasi disamina in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi e delle spese del procedimento conclusosi con l'accoglimento dell'opposizione. Il provvedimento impugnata va pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Genova. Ogni altra doglianza rimane ovviamente assorbita dall'accoglimento del sopraindicato motivo principale del ricorso e va riservata all'ulteriore corso procedimentale.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Genova. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2009