CASS
Sentenza 15 novembre 2023
Sentenza 15 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2023, n. 45917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45917 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN MA nato a [...] il [...] IS AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45917 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 19/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 21.11.2022, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado - emessa con rito abbreviato - che aveva dichiarato TT ND e IA RI responsabili del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita attività di spaccio di marijuana oggetto di contestazione (fatto del 22.12.2020), e aveva condannato: la RI alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa;
l'ND alla pena di anni uno, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 2.333 di multa. 2. Avverso tale sentenza il difensore degli imputati propone ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento con rinvio della senten2:a impugnata al solo fine della eventuale valutazione ed applicazione da parte della Corte di appello delle sanzioni sostitutive previste dal capo III della legge n. 689/81, come modificata dall'art. 71 del d.lgs. n. 150/2022, trattandosi di sentenza emessa pochi giorni prima dell'entrata in vigore (30.12.2022) del citato decreto legislativo n. 150. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. I ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, in quanto caratterizzati dalla mancanza di una effettiva e specifica doglianza ex art. 606 cod. proc. pen. La richiesta di annullamento della sentenza impugnata, infatti, non è basata su alcun prospettato vizio di legittimità della sentenza impugnata, ma dalla pretesa di ottenere, in sede di rinvio, l'applicazione delle (nuove) sanzioni sostitutive introdotte dalla c.d. riforma "Cartabia" di cui al d.lgs. n. 150/2022, nella specie non applicate né richieste in appello, trattandosi di sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Ciò, peraltro, senza neanche considerare che la citata disciplina legislativa ha previsto, con l'art. 95, una specifica disposizione transitoria per i casi in cui la sentenza di appello sia stata emessa prima dell'entrata in vigore della riforma in questione, consentendo al condannato di avanzare al giudice dell'esecuzione istanza di sostituzione della pena detentiva, entro il termine di trenta giorni 2 a dall'irrevocabilità della sentenza (cfr. Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Rv. 285154 - 01). 5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45917 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 19/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 21.11.2022, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado - emessa con rito abbreviato - che aveva dichiarato TT ND e IA RI responsabili del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita attività di spaccio di marijuana oggetto di contestazione (fatto del 22.12.2020), e aveva condannato: la RI alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa;
l'ND alla pena di anni uno, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 2.333 di multa. 2. Avverso tale sentenza il difensore degli imputati propone ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento con rinvio della senten2:a impugnata al solo fine della eventuale valutazione ed applicazione da parte della Corte di appello delle sanzioni sostitutive previste dal capo III della legge n. 689/81, come modificata dall'art. 71 del d.lgs. n. 150/2022, trattandosi di sentenza emessa pochi giorni prima dell'entrata in vigore (30.12.2022) del citato decreto legislativo n. 150. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. I ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, in quanto caratterizzati dalla mancanza di una effettiva e specifica doglianza ex art. 606 cod. proc. pen. La richiesta di annullamento della sentenza impugnata, infatti, non è basata su alcun prospettato vizio di legittimità della sentenza impugnata, ma dalla pretesa di ottenere, in sede di rinvio, l'applicazione delle (nuove) sanzioni sostitutive introdotte dalla c.d. riforma "Cartabia" di cui al d.lgs. n. 150/2022, nella specie non applicate né richieste in appello, trattandosi di sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Ciò, peraltro, senza neanche considerare che la citata disciplina legislativa ha previsto, con l'art. 95, una specifica disposizione transitoria per i casi in cui la sentenza di appello sia stata emessa prima dell'entrata in vigore della riforma in questione, consentendo al condannato di avanzare al giudice dell'esecuzione istanza di sostituzione della pena detentiva, entro il termine di trenta giorni 2 a dall'irrevocabilità della sentenza (cfr. Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Rv. 285154 - 01). 5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore