Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/04/2026, n. 9279
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Sentenza 13 aprile 2026

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  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 1, comma 737, L. 147/2013

    La Corte ha ritenuto che la fusione per incorporazione tra fondazioni bancarie non rientri nell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 737, della L. 147/2013, in quanto tale norma presuppone la sopravvivenza degli enti coinvolti nella struttura organizzativa e non un fenomeno estintivo-successorio come la fusione. Inoltre, ha confermato che l'imposta di registro si applica in misura proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 9 della tariffa, in quanto le fondazioni bancarie non svolgono attività commerciale o agricola in via esclusiva o principale.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia implicitamente affrontato la questione, avendo condiviso l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale del 3% sulla fusione, in adesione alla ricostruzione dell'art. 9 della tariffa come "norma di chiusura" con valenza residuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/04/2026, n. 9279
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9279
    Data del deposito : 13 aprile 2026

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