CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21609 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette~it-e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 21609 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 26/03/2026 Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 87-bis d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, del ricorso per cassazione proposto da AN IO avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza in data 3/06/2025 di rigetto di reclamo ex art. 35 -bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Udine. Detto Tribunale ha, invero, rilevato che dall'attestazione della cancelleria il ricorso per cassazione non è risultato depositato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata "depositoattipenali.tribsorv.trieste@giustiziacert.it " del medesimo Tribunale, indirizzo indicato con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del 9/11/2020, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, ma risulta essere stato trasmesso all'indirizzo trib.sorv.trieste@giustiziacert.it . Ha, pertanto, ritenuto l'inammissibilità del ricorso, in quanto non depositato al suddetto indirizzo pec, come stabilito a pena di inammissibilità, dall'art. 87 -bis, comma 7, lett. del suddetto decreto n. 150, e l'ha dichiarata, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, AN IO, deducendo violazione dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. Rileva la difesa che l'atto di impugnazione depositato a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, laddove, come nel caso di specie, sia comunque riferibile allo stesso ufficio giudiziario e sia stato ricevuto dalla cancelleria di detto ufficio, come da attestazione della medesima. E insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87 -bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso (Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025, [...], Messina, Rv. 289326 - 01: in motivazione, la Corte ha evidenziato che la precisata disciplina, desumibile dall'art. 87-bis d.lgs. cit. sulla base del criterio dell'interpretazione letterale della legge, non contrasta con l'art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte EDU sotto l'aspetto del diritto di accesso alla giustizia, in quanto stabilisce una "restrizione" alla facoltà di impugnazione che è prevedibile "ex ante" per l'interessato, non impone oneri eccessivi e non è inficiata da eccessivo formalismo). Nel caso in esame, in cui tale inoltro non risulta avvenuto, corretta deve ritenersi la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di IO al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 26 marzo 2026.
lette~it-e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 21609 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 26/03/2026 Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 87-bis d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, del ricorso per cassazione proposto da AN IO avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza in data 3/06/2025 di rigetto di reclamo ex art. 35 -bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Udine. Detto Tribunale ha, invero, rilevato che dall'attestazione della cancelleria il ricorso per cassazione non è risultato depositato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata "depositoattipenali.tribsorv.trieste@giustiziacert.it " del medesimo Tribunale, indirizzo indicato con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del 9/11/2020, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, ma risulta essere stato trasmesso all'indirizzo trib.sorv.trieste@giustiziacert.it . Ha, pertanto, ritenuto l'inammissibilità del ricorso, in quanto non depositato al suddetto indirizzo pec, come stabilito a pena di inammissibilità, dall'art. 87 -bis, comma 7, lett. del suddetto decreto n. 150, e l'ha dichiarata, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, AN IO, deducendo violazione dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. Rileva la difesa che l'atto di impugnazione depositato a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, laddove, come nel caso di specie, sia comunque riferibile allo stesso ufficio giudiziario e sia stato ricevuto dalla cancelleria di detto ufficio, come da attestazione della medesima. E insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87 -bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso (Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025, [...], Messina, Rv. 289326 - 01: in motivazione, la Corte ha evidenziato che la precisata disciplina, desumibile dall'art. 87-bis d.lgs. cit. sulla base del criterio dell'interpretazione letterale della legge, non contrasta con l'art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte EDU sotto l'aspetto del diritto di accesso alla giustizia, in quanto stabilisce una "restrizione" alla facoltà di impugnazione che è prevedibile "ex ante" per l'interessato, non impone oneri eccessivi e non è inficiata da eccessivo formalismo). Nel caso in esame, in cui tale inoltro non risulta avvenuto, corretta deve ritenersi la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di IO al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 26 marzo 2026.