Sentenza 24 febbraio 2000
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile alla presenza del possessore e subito dopo che questi abbia subito un tentativo di estorsione e percosse, l'estremo della minaccia come modalità dell'azione della sottrazione ed elemento costitutivo della rapina è "in re ipsa", senza che vi sia bisogno di un'ulteriore attività minacciosa da parte dell'agente direttamente collegata all'azione di apprensione del bene; in tal caso, infatti, si deve avere riguardo alla complessiva attività del colpevole, globalmente volta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire della precedente costrizione nell'assistere impotente all'apprensione della cosa di sua proprietà da parte dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2000, n. 4057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4057 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Francesco MORELLI Presidente del 24/2/2000
Dott. Giorgio DI IORIO Consigliere SENTENZA
Dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere N. 231
Dott. Lionello MARINI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Ernesto PERNA LA TORRE Consigliere N. 40221/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da MA UR, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, sezione III penale, in data 26 marzo 1999. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. Giuliano Turone, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
osserva:
in fatto e in diritto
Con sentenza del 1^ ottobre 1998, il Tribunale di Genova dichiarò MA UR responsabile dei delitti di tentata estorsione, rapina e lesioni in pregiudizio di RO UI nonché della contravvenzione di porto di un coltello senza giustificato motivo, e lo condannò alla pena di sei anni di reclusione e di lire 3.000.000 di multa. Avverso tale provvedimento l'imputato propose impugnazione, e la Corte di appello di Genova, in parziale accoglimento del gravame, con sentenza del 26 marzo 1999, applicò al MA la diminuente di cui all'articolo 442 c.p.p. e ridusse la pena inflittagli a quattro anni di reclusione e lire 2.000.000 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore del prevenuto deducendo:
a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
il ricorrente assume che i giudici della Corte di appello di Genova avrebbero errato a dichiarare inammissibili i motivi nuovi proposti nell'interesse del MA, affermando che questi introducevano nuove censure rispetto a quelle proposte con i motivi principali;
secondo la tesi difensiva, infatti, detti motivi aggiunti avevano sviluppato tesi giuridiche esposte in precedenza.
b) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ex articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p.; ad avviso del ricorrente, nella fattispecie non sarebbe stato commessa alcuna rapina, risultando dagli atti che la sottrazione del braccialetto e della somma di lire 350.000 sarebbe avvenuta senza alcun uso di violenza o di minaccia.
Le censure sono infondate.
In ordine alla prima di esse si osserva, infatti, che secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte "i 'motivi nuovi' a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'articolo 585, comma 4, c.p.p., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (articolo 311, comma 4, c.p.p.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (articolo 611, comma 1, c.p.p.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'articolo 581, lett. a), c.p.p." (Cass. pen., Sez. un., 21 febbraio 1998, Bono, RV 210259) Ebbene, i giudici del secondo grado hanno chiarito che, nella fattispecie, il difensore del MA aveva chiesto con i motivi di appello l'assoluzione del prevenuto dal reato di rapina per insufficienza di prove, mentre con i motivi aggiunti aveva "contestato in radice la responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati dei quali era stato chiamato a rispondere", mettendo in tal modo in discussione punti della decisione impugnata che non avevano costituito oggetto del gravame principale. E perciò correttamente i giudici della Corte di appello di Genova si sono limitati a prendere in esame solo i motivi di gravame dedotti con il primo atto di impugnazione.
Quanto alla seconda censura, la Corte rileva che nell'ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile ad una persona - alla sua presenza e subito dopo che questa ha subito, all'interno della sua abitazione, un grave tentativo di estorsione con percosse - l'estremo della minaccia come modalità d'azione della sottrazione ed elemento costitutivo della rapina è in re ipsa, senza che vi sia bisogno di un'ulteriore attività minacciosa da parte dell'agente direttamente collegata con l'azione di apprensione del bene;
in tal caso, infatti, si deve avere riguardo alla complessiva attività del colpevole, volta tutta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire della precedente costrizione nell'assistere impotente alla apprensione delle cose di sua proprietà da parte del malfattore (Cfr. per una fattispecie analoga: Cass. pen., sez. I, 22 aprile 1980, Donato). Dunque, correttamente i giudici del merito hanno affermato che, nella fattispecie, sussistono gli estremi del delitto di cui all'articolo 628 C.P. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 24 febbraio 2000. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2000