Sentenza 3 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
EP BLICA IT LIA031 19 /0 1 EL OPOLO ITA Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. N.16272/98 Cron. N. 6511 composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Angelo Grieco -Presidente- Rep. N. 2. 66 Guido Vidiri -Consigliere- Ud. 12.12.2000 3.66 Alessandro De Renzis Rel. Consigliere- "4. Camillo Filadoro -Consigliere- 5.66 Aldo De Matteis -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto ᎠᎪ MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato per legge Ricorrente
CONTRO
D'IA CIRO, nella qualità di legale rappresentante di D'IA MA Intimato thy 5374 2 per la cassazione della sentenza n. 1068/98 del Tribunale del La- voro di Napoli del 30.1.1998/9.3.1998 nella causa iscritta al R.G. n. 46484 dell'anno 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.12.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pietro Ab- britti, che ha concluso per il rigetto del primo motivo ricorso e l'accoglimento del secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato, D'NO Ciro, nella qualità di legale rappresentante del figlio SS, premesso che a quest'ultimo era stata riconosciuta l'indennità di accompagna- mento dall'1.7.1988 e che la stessa con gli arretrati era stata li- quidata il 30.11.1993, chiedeva la condanna del Ministero dell'Interno a corrispondere gli interessi e la rivalutazione sugli arretrati. L'adito Pretore di Napoli, con sentenza del 2.11.1994, accoglieva la domanda con il riconoscimento degli accessori nei limiti della prescrizione quinquennale. Proposto gravame da parte del D'NO, il Tribunale di Napoli, in riforma della decisione pretorile, con sentenza 30.1.1998/9.3.1998 condannava il Ministero a pagare la rivaluta- zione e gli interessi per intero fino alla data del pagamento degli arretrati nonché la rivalutazione sulla sola rivalutazione pregres- sa e gli interessi per il periodo susseguente fino al soddisfo. 3 Il Tribunale in particolare osservava, quanto alla modalità adot- tata dal Pretore nell'applicare la prescrizione estintiva quinquen- nale, che il diritto agli interessi e la rivalutazione sulle somme erogate matura all'atto del pagamento degli arretrati. Contro tale sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell'Interno con due motivi. L'intimato non ha proposto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente Ministero, nel denunciare vio- lazione dell'art. 16- comma 6°- della legge n. 412 del 1991, so- stiene che il Tribunale non ha tenuto conto del divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, sancito da tale norma, sia in ordine alla “rivalutazione sulla rivalutazione" sia in ordine alla rivaluta- zione pregressa. La doglianza è fondata e merita di essere condivisa. Sul punto giova precisare che il regime dei crediti previdenziali (a cui sono stati equiparati quelli assistenziali a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 1993) è stato profondamente modificato a seguito dell'intervento del legislato- re attuato con l'anzidetto art. 16- comma 6- legge n. 412 del 1991, che così dispone: “Gli enti gestori di previdenza obbligato- ria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle presta- zioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine pre- dovuto a titoli di interessi è portato in detrazione delle somme Ja visto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito". Orbene, nella specie la sentenza di appello ha riconosciuto la ri- valutazione e gli interessi senza valutare l'incidenza della richia- mata norma per il periodo successivo al 31 dicembre 1991 non tenendo conto del divieto del cumulo tra i due accessori. Con il secondo motivo il ricorrente, nel dedurre violazione dell'art. 2935 cod. civ., osserva che, avendo il ricorrente pre- sentato istanza in sede amministrativa, avrebbe potuto agire im- mediatamente, decorso il termine di legge, sicché il suo diritto- prescrittibile alle singole prestazioni era suscettibile di prescri- zione sin da tale momento, essendo preesistente sia alla decisione della P.A. di accogliere la domanda che al pagamento degli arre- trati. In sostanza secondo il ricorrente, in considerazione del fatto che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, del tutto estraneo alla vicenda di tali diritti è l'adempimento. Anche questo motivo è fondato. Si condivide sul punto l'indirizzo giurisprudenziale ( Cass. S.U. sentenza n. 5895 del 26 giugno 1996; Cass. sentenza n. 9239 del 1° settembre 1995; Cass. sentenza n. 9825 del 25 luglio 2000), secondo il quale dal rapporto assistenziale e previdenziale non scaturisce una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascunaна 15272/98 G R 5 delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determi- nato periodo ne consegue che ogni rateo della prestazione è soggetto, in caso di inadempimento, al risarcimento del danno da mora previsto dalla legislazione vigente al momento della sua maturazione. Ciò precisato, al fine di stabilire le modalità applicative della pre- fia scrizione degli accessori rileva non tanto il momento del paga- mento degli arretrati, come ha affermato il giudice di appello, quanto la maturazione di ogni singolo rateo, la quale, per il pri- mo di essi, si verifica con il provvedimento dell'ente o con la scadenza del termine di provvedere sulla domanda;
per i ratei successivi, con la scadenza di ciascuno (Cass. sentenza n. 9239 del 1° settembre 1995). In conclusione, il ricorso va accolto e, conseguentemente, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma addi 12 dicembre 2000 Presidente wee Il Consigliere relatore estensore Alessandro de Reusij Shilli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 3 MAR. 2001 - oggi, " LABORATORE A IL M E R D CANCELLERIA P 3 I 0 T A 1 3 R D S 5 O . S , C T A O . R T L N , L A ' A O L S 3 B L E 7 I E - P S D 8 D - I I 1 A S N T 1 G N S E O O E S P A G I M D G A I E E , O A L T O D T R I A E T R T L S I I L N D G E E E S D O R E