Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8523 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP8523 0 1 INOME DEL POPOLO ITALIAN Oggetto SOCIETA SEZIONE PRIMA CIVILE COOPERATIVA NULUTA D DEL BERAZONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18333/99 CARNEVALE Presidente e Relatore Dott. Corrado Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Cron. passes Dott. IU Maria BERRUTI Consigliere Rep. 30% Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 26/03/2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig.IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: 22 GTU. 2001 per diritti L COOPERATIVA IL SESTANTE а r.l., in persona del IL CANCELLIERS Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. ANCELLERIA MANTEGAZZA 24, presso il signor GA LUIGI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE SCORZA e ROMANO COLARUSSO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
D'AM LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso l'avvocato ALDO ارلا 2001 SIMONCINI, che la rappresenta e difende unitamente 870 all'avvo cato LEONARDO CAVALIERE, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 201/98 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 18/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Relatore Dott.udienza del 26/03/2001 dal Presidente Corrado CARNEVALE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Colarusso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Cavaliere, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto con- fermava la sentenza del Tribunale di Taranto con cui accogliendosi l'opposizione dell'odierna parte intimata - era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente dello stesso Tribunale nei confronti dell'opponente per il pagamento della somma di lire 6.000.000 in favore della cooperativa edilizia a r.l. "Il Sestante", in quanto la deliberazione del consiglio 2 di amministrazione della cooperativa adottata nella ri- unione del 31 maggio 1991, in base alla quale era stato posto a carico di ciascuno dei soci il versamento di quella somma, era nulla per illiceità dell'oggetto. La cooperativa "Il Sestante" ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito la parte intimata con controricorso. Motivi della decisione Ai fini dell'accertamento dell'ammissibilità del ricorso, deve essere presa in esame la questione rela- tiva agli effetti, sul presente giudizio di legittimi- tà, del giudicato formatosi, in seguito al rigetto del ricorso della cooperativa "Il Sestante", pronunciato da questa Corte Suprema con la sentenza 5 maggio 1998, n, 4501, contro la sentenza della Corte di appello di Lec- ce sezione distaccata di Taranto con cui, nel giu- ingiuntivo ottenutodizio di opposizione al decreto dalla cooperativa nei confronti del socio IU IZ zarro, è stata dichiarata la nullità della medesima de- libera del consiglio di amministrazione del 31 maggio 1991, posta a base del decreto ingiuntivo opposto nel procedimento in cui è stata emessa la sentenza impugna- ta. Come questa Corte Suprema ha più volte statuito (ex plurimis, v. sent. 14 dicembre 2000, n. 15786) pro- 3 nunciando sui ricorsi proposti dalla cooperativa Sestante" contro analoghe sentenze emesse dalla stessa Corte territoriale nei confronti di altri soci, la di- chiarazione di nullità di una deliberazione del consi- glio di amministrazione di una società che sia diretta- mente lesiva dei diritti dei soci ha effetto nei con- fronti di tutti i soci. Conseguentemente la dichiarazione di nullità della deliberazione 31 maggio 1991 del consiglio di ammini- strazione della cooperativa ricorrente, pronunciata con sentenza passata in giudicato oltre un anno prima la proposizione del ricorso, ha effetto anche nei confron- ti dell'odierna parte intimata ed ha fatto venir meno l'interesse della cooperativa a proporre il ricorso, non potendo la ricorrente conseguire da esso alcun uti- le risultato pratico, dal momento che, in caso di suo accoglimento, il giudice di rinvio non potrebbe far ri- vivere nei confronti dell'odierna parte intimata una delibera del consiglio di amministrazione della coope- rativa già dichiarata nulla, con effetto rispetto a tutti i soci, con sentenza passata in giudicato. Tale difetto di interesse, già sussistente al mo- mento della proposizione del ricorso, rende quest'ultimo inammissibile. La ricorrente deve, quindi, essere condannata alle 4 spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del- la parte controricorrente, delle spese del giudizio, di cassazione, liquidate in complessive lire 1.225.000, di cui lire 1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 26 marzo 2001. Il Presidente estensore Corrado Carnevale lameren lona f LIBRT: 2 010 2001 nchi E Agenzia delle Entrate s Ufficio di Roma Iscritto a ruolo if 10 Art. n.. hosse 2lavo 5