Sentenza 26 ottobre 2004
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L'indebita utilizzazione, a fini di profitto, della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il reato di cui all'art. 12 della legge n. 143 del 1991, indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2004, n. 42888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42888 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 26/10/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 1128
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 15378/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RG TT, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano il 23/3/2004 con la quale veniva confermata la sentenza emessa dal GIP di Milano in data 17/3/2003 di condanna alla pena di 8 mesi di reclusione ed euro 200 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 12 D.L. 143/91 in relazione all'utilizzo indebito di una carta di credito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Luigi Ciampoli ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Milano nel confermare la sentenza di primo grado rilevava che l'art. 12 L. 143/91 sanziona sia colui che utilizza sia colui che possiede carte di credito di provenienza illecita e che pertanto le due condotte configurano differenti ipotesi di reato tra loro in concorso, conformemente a quanto statuito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 22902 del 7 giugno 2001, ric. Tiezzi, rv. 218873. Nel caso sottoposto al suo esame sussisteva sia la condotta di illecita acquisizione della carta, che era stata oggetto di denuncia di smarrimento da parte del legittimo proprietario, sia la condotta di utilizzazione consumata in quanto l'imputato l'aveva usata per acquistare beni del valore di euro 329 e poi l'aveva riutilizzata per acquistare una videocamera, e solo in quest'ultima occasione era intervenuto il blocco della carta con fuga e arresto del responsabile. Riteneva la Corte che anche quest'ultimo episodio configurasse il delitto consumato e non tentato, in conformità con una parte della giurisprudenza di legittimità che richiedeva per la consumazione il semplice utilizzo e non anche il conseguimento del profitto. Contro la decisione presentava ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge nella parte in cui non si era ritenuto di considerare l'ultimo episodio come tentativo visto che l'imputato dopo aver consegnato la carta di credito, alla richiesta di un documento, si era dato alla fuga e citava in proposito giurisprudenza di legittimità che consentiva di configurare il tentativo. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato con condanna alle spese. Conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità prevalente, deve rilevarsi che le condotte descritte nell'art. 12 L. 143/91 hanno tutte valenza autonoma e configurano differenti ipotesi di reato. Tra queste vi è l'utilizzazione, che consiste nell'usare la carta per un pagamento, e ciò che la norma richiede è solo che l'agente agisca a scopo di profitto e non invece che riesca a conseguirlo. Se ne deduce che il conseguimento del profitto non attiene al momento consumativo e pertanto qualora la carta illecitamente acquisita, venga usata mediante consegna per il pagamento, il reato si è consumato, non essendo richiesto che la transazione giunga a buon fine. In tal senso si sono pronunciate numerose sentenze della Suprema Corte con decisioni intervenute in materia di concorso di reati e di conflitti di competenza (Sez. 5^ n. 610 del 28 febbraio 1995, rv. 201058; Sez. 5^ n. 7192 del 9 aprile 1999, rv. 213695; Sez. 5^ n. 6532 del 20 novembre 1997, rv. 209372; Sez. 1^ n. 6530 del 20 novembre 1997, rv. 209579 e dal ultimo S.U. n. 11 del 28 marzo 2001 rv. 218873).
Il principio contrario è stato affermato da due pronunce della Sez. 5^ di questa Corte che in relazione all'introduzione di una tessera bancomat nell'apposito sportello senza riuscire a prelevare denaro o per l'intervento della polizia o per la non conoscenza del codice segreto ha ritenuto sussistere il tentativo (Sez. 5^ n. 4295 del 26 marzo 1996, rv. 204836; Sez. 5^ n. 251 del 31 gennaio 2001, rv. 218976).
Non si ritiene di doversi discostare dalla prevalente giurisprudenza che considera consumata la condotta di utilizzazione della carta di provenienza illecita nel momento in cui viene consegnata per il pagamento, non essendo richiesto dalla norma il conseguimento del profitto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2004