Sentenza 26 giugno 2014
Massime • 1
In tema di formule assolutorie, nel caso in cui il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione di un'assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di un'intervenuta dichiarazione integrale d'incostituzionalità, l'imputato va assolto perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato", permanendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del fatto in sede civile, mentre la formula "il fatto non sussiste", che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale, va adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, "perché il fatto non sussiste", la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento Iva di importo inferiore alla soglia normativa di punibilità).
Commentario • 1
- 1. Abolitio criminis e reati tributari 'sotto-soglia': uno dei primiStefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Il provvedimento in oggetto - con cui il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Udine ha disposto la revoca ex art. 673 c.p.p. di una sentenza definitiva di condanna per un reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000 - rappresenta un esempio delle rilevanti conseguenze pratiche derivanti dalla recente riforma dei reati tributari, operata dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158[1]. 2. Tra le varie modifiche apportate dalla riforma è stata infatti elevata la soglia di punibilità del reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000[2], che è passata così da 50.000 euro a 150.000 euro, per ciascun periodo d'imposta. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2014, n. 36859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36859 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 26/06/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 1987
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 48359/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA UR, n. 26/02/1978 a SERIATE;
avverso la sentenza della Corte d'appello di BRESCIA in data 25/06/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO A. che ha chiesto annullarsi l'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Angeli V., in sostituzione dell'Avv. Citriniti E., che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. TA UR ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di BRESCIA, emessa in data 25/06/2013, depositata in data 18/07/2013, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di BERGAMO dell'11/01/2013 che condannava il ricorrente alla pena di mesi 7 di reclusione per aver omesso, quale legale rappresentante della Bottaro Sistemi di Pesatura s.a.s., di versare l'IVA dovuta per il periodo di imposta 2006 per l'importo di Euro 53.962,00 e, per il periodo di imposta 2007, per l'importo di Euro 52.297,00.
2. Con il ricorso, proposto personalmente dall'imputato, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed apoditticità ed illogicità in merito all'interpretazione ed applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della gravità del fatto contestato ed irragionevolezza dell'impugnata sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev'essere accolto ma per ragioni diverse da quelle illustrate.
4. Ed invero, la Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad Euro 103.291,38.
5. Ne consegue, pertanto, atteso che le contestazioni mosse al ricorrente riguardano omessi versamenti IVA di importo inferiore a quello sopra indicato, l'annullamento dell'impugnata sentenza senza rinvio per insussistenza del fatto, da preferirsi a quella "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato". Ed invero, quest'ultima formula va adottata là dove il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione o di un'assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di un'intervenuta dichiarazione (integrale e non parziale, come nel caso di specie) d'incostituzionalità, permanendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del fatto in sede civile;
la formula "il fatto non sussiste", che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale, va invece adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato, come nel caso in esame (v., sul punto: Sez. 3, n. 13810 del 12/02/2008 - dep. 02/04/2008, Diop, Rv. 239949).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2014