Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2014, n. 36859
CASS
Sentenza 26 giugno 2014

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In tema di formule assolutorie, nel caso in cui il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione di un'assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di un'intervenuta dichiarazione integrale d'incostituzionalità, l'imputato va assolto perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato", permanendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del fatto in sede civile, mentre la formula "il fatto non sussiste", che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale, va adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, "perché il fatto non sussiste", la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento Iva di importo inferiore alla soglia normativa di punibilità).

Commentario1

  • 1Abolitio criminis e reati tributari 'sotto-soglia': uno dei primi
    Stefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Il provvedimento in oggetto - con cui il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Udine ha disposto la revoca ex art. 673 c.p.p. di una sentenza definitiva di condanna per un reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000 - rappresenta un esempio delle rilevanti conseguenze pratiche derivanti dalla recente riforma dei reati tributari, operata dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158[1]. 2. Tra le varie modifiche apportate dalla riforma è stata infatti elevata la soglia di punibilità del reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000[2], che è passata così da 50.000 euro a 150.000 euro, per ciascun periodo d'imposta. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2014, n. 36859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36859
Data del deposito : 26 giugno 2014

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