CASS
Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/10/2023, n. 28740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28740 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6144/2016 R.G., proposto DA Di IL IN, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Castellana, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE NONCHÉ l’“Equitalia Sud. S.p.A.”, con sede in Roma, in persona di ST IA, nella qualità di responsabile del contenzioso elettorale per il Lazio, giusta procura speciale a mezzo di rogito redatto dal Notaio Marco De Luca da Roma il 20 gennaio 2016, IMPOSTA DI REGISTRO RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO Civile Sent. Sez. 5 Num. 28740 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 16/10/2023 2 rep. n. 40959, nella veste di agente della riscossione per la Provincia di Roma, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Piselli, con studio in Rieti, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: francesco.piselli@pecavvocatirieti.it), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Roma il 22 luglio 2015, n. 4339/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito per IN Di IL l’Avv. Alessandro Castellana, che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere;
udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avv. Emanuele Manzo, che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere;
preso atto che nessuno è comparso per l’“Equitalia Sud S.p.A.”; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mario Fresa, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere;
in subordine, per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. IN Di IL ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Roma il 22 luglio 2015, n. 4339/09/2015, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per l’importo di € 28.637,57 (ivi compresi i relativi accessori) in dipendenza di avviso di rettifica di valore e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale (non impugnato) su 3 compravendita immobiliare, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e delll’“Equitalia Sud S.p.A.”, nella veste di agente della riscossione per la Provincia di Roma, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 10 aprile 2014, n. 7861/53/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente, sul rilievo che: a) l’agente della riscossione ben poteva avvalersi del servizio postale per la notifica della cartella di pagamento;
b) il difetto di sottoscrizione del funzionario responsabile del procedimento in calce alla cartella di pagamento non comportava alcuna invalidità, non essendo previsto tale requisito dal modello ministeriale;
c) la motivazione della cartella di pagamento era integrata dal richiamo testuale all’avviso di rettifica di valore e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. 3. L’Agenzia delle Entrate e l’“Equitalia Sud S.p.A.” hanno resistito con autonomi controricorsi. 4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso. 5. La ricorrente ha depositato memoria, chiedendo la dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese giudiziali, sul presupposto che la coobbligata solidale per il medesimo titolo – che non era parte del presente procedimento - aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, ed aveva ottemperato 4 all’integrale pagamento del debito rateizzato secondo i modi e i tempi comunicati dall’agente della riscossione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a sei motivi. 1.1 Con il primo motivo (contraddistinto con la lettera “A”), si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente o apparente mediante un’acritica adesione alle ragioni giustificative della decisione di prime cure. 1.2 Con il secondo motivo (contraddistinto con la lettera “B”), si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo modificato, da ultimo, dall’art. 38, comma 4, lett. b, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’agente della riscossione non era abilitato a notificare la cartella di pagamento con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale. 1.3 Con il terzo motivo (contraddistinto con la lettera “C”), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 4-quater, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, 15, comma 7, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la carenza di sottoscrizione del funzionario 5 responsabile del procedimento in calce alla cartella di pagamento fosse inidonea a determinarne la nullità. 1.4 Con il quarto motivo (contraddistinto con la lettera “D”), si denunciano, al contempo, nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, con motivazione inesistente, che la conformità al modello ministeriale soddisfacesse i requisiti di validità della cartella di pagamento. 1.5 Con il quinto motivo (contraddistinto con la lettera “E”), si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che eventuali vizi dell’avviso di rettifica di valore e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale non potessero essere sindacati dal giudice tributario in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento. 1.6 Con il sesto motivo (contraddistinto con la lettera “F”), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la cartella di pagamento non dovesse contenere l’indicazione analitica del saggio e del calcolo degli interessi moratori a tutela del diritto di difesa del contribuente. 6 2. In corso di causa, VI LI, della quale IN Di IL era coobbligata solidale in dipendenza del medesimo atto impositivo, ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata il 10 aprile 2017, in relazione ai carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, impegnandosi a rinunciare ai procedimenti pendenti. Con nota trasmessa il 15 giugno 2017, l’“Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.” ha comunicato l’accoglimento dell’istanza ed ha determinato la somma dovuta nella misura complessiva di € 15.623, 63. Tale somma è stata interamente corrisposta, come si evince dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria della ricorrente. A tale proposito, si segnala che, pur in difetto di specifica previsione sul punto, il medesimo agente della riscossione – in risposta a specifico quesito – ha precisato che: «In caso di coobbligazione solidale e di presentazione della dichiarazione di adesione da parte di uno solo dei coobbligati, la definizione ha effetti su tutti i coobbligati e, conseguentemente, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito della definizione, gli effetti di interruzione delle attività esecutive e cautelari previsti dal comma 5 dell’art. 6 del DL n. 193/2016 si devono produrre in capo a tutti i coobbligati». Si valuta, pertanto, anche nei confronti della ricorrente, la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, per dichiarare l’estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ritenendosi che la produzione dell’attestazione di ammissione alla definizione agevolata con la documentazione 7 relativa al pagamento del dovuto ed il deposito dell’istanza di estinzione del procedimento - ancorché relativi alla coobbligata solidale - costituiscono manifestazioni di un’inequivoca rinunzia al ricorso (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, nn. 22118; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2017, n. 23173; Cass., Sez. 6^-5, 7 dicembre 2017, n. 29394; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2018, nn. 7344, 7345 e 7346; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23544; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2019, n. 31021; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2021, n. 34936; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, n. 36040; Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2023, n. 6681). 3. Le spese giudiziali devono essere compensate, considerando la finalità della definizione agevolata di non imporre ai contribuenti ulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti dalla legge (Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29914; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17692; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2022, n. 26026); 4. Stante la cessazione della materia del contendere per l’adesione alla definizione agevolata con l’integrale pagamento del dovuto, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023. 8 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Giacomo IA Stalla
RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE NONCHÉ l’“Equitalia Sud. S.p.A.”, con sede in Roma, in persona di ST IA, nella qualità di responsabile del contenzioso elettorale per il Lazio, giusta procura speciale a mezzo di rogito redatto dal Notaio Marco De Luca da Roma il 20 gennaio 2016, IMPOSTA DI REGISTRO RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO Civile Sent. Sez. 5 Num. 28740 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 16/10/2023 2 rep. n. 40959, nella veste di agente della riscossione per la Provincia di Roma, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Piselli, con studio in Rieti, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: francesco.piselli@pecavvocatirieti.it), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Roma il 22 luglio 2015, n. 4339/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito per IN Di IL l’Avv. Alessandro Castellana, che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere;
udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avv. Emanuele Manzo, che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere;
preso atto che nessuno è comparso per l’“Equitalia Sud S.p.A.”; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mario Fresa, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere;
in subordine, per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. IN Di IL ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Roma il 22 luglio 2015, n. 4339/09/2015, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per l’importo di € 28.637,57 (ivi compresi i relativi accessori) in dipendenza di avviso di rettifica di valore e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale (non impugnato) su 3 compravendita immobiliare, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e delll’“Equitalia Sud S.p.A.”, nella veste di agente della riscossione per la Provincia di Roma, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 10 aprile 2014, n. 7861/53/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente, sul rilievo che: a) l’agente della riscossione ben poteva avvalersi del servizio postale per la notifica della cartella di pagamento;
b) il difetto di sottoscrizione del funzionario responsabile del procedimento in calce alla cartella di pagamento non comportava alcuna invalidità, non essendo previsto tale requisito dal modello ministeriale;
c) la motivazione della cartella di pagamento era integrata dal richiamo testuale all’avviso di rettifica di valore e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. 3. L’Agenzia delle Entrate e l’“Equitalia Sud S.p.A.” hanno resistito con autonomi controricorsi. 4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso. 5. La ricorrente ha depositato memoria, chiedendo la dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese giudiziali, sul presupposto che la coobbligata solidale per il medesimo titolo – che non era parte del presente procedimento - aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, ed aveva ottemperato 4 all’integrale pagamento del debito rateizzato secondo i modi e i tempi comunicati dall’agente della riscossione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a sei motivi. 1.1 Con il primo motivo (contraddistinto con la lettera “A”), si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente o apparente mediante un’acritica adesione alle ragioni giustificative della decisione di prime cure. 1.2 Con il secondo motivo (contraddistinto con la lettera “B”), si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo modificato, da ultimo, dall’art. 38, comma 4, lett. b, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’agente della riscossione non era abilitato a notificare la cartella di pagamento con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale. 1.3 Con il terzo motivo (contraddistinto con la lettera “C”), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 4-quater, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, 15, comma 7, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la carenza di sottoscrizione del funzionario 5 responsabile del procedimento in calce alla cartella di pagamento fosse inidonea a determinarne la nullità. 1.4 Con il quarto motivo (contraddistinto con la lettera “D”), si denunciano, al contempo, nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, con motivazione inesistente, che la conformità al modello ministeriale soddisfacesse i requisiti di validità della cartella di pagamento. 1.5 Con il quinto motivo (contraddistinto con la lettera “E”), si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che eventuali vizi dell’avviso di rettifica di valore e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale non potessero essere sindacati dal giudice tributario in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento. 1.6 Con il sesto motivo (contraddistinto con la lettera “F”), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la cartella di pagamento non dovesse contenere l’indicazione analitica del saggio e del calcolo degli interessi moratori a tutela del diritto di difesa del contribuente. 6 2. In corso di causa, VI LI, della quale IN Di IL era coobbligata solidale in dipendenza del medesimo atto impositivo, ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata il 10 aprile 2017, in relazione ai carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, impegnandosi a rinunciare ai procedimenti pendenti. Con nota trasmessa il 15 giugno 2017, l’“Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.” ha comunicato l’accoglimento dell’istanza ed ha determinato la somma dovuta nella misura complessiva di € 15.623, 63. Tale somma è stata interamente corrisposta, come si evince dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria della ricorrente. A tale proposito, si segnala che, pur in difetto di specifica previsione sul punto, il medesimo agente della riscossione – in risposta a specifico quesito – ha precisato che: «In caso di coobbligazione solidale e di presentazione della dichiarazione di adesione da parte di uno solo dei coobbligati, la definizione ha effetti su tutti i coobbligati e, conseguentemente, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito della definizione, gli effetti di interruzione delle attività esecutive e cautelari previsti dal comma 5 dell’art. 6 del DL n. 193/2016 si devono produrre in capo a tutti i coobbligati». Si valuta, pertanto, anche nei confronti della ricorrente, la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, per dichiarare l’estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ritenendosi che la produzione dell’attestazione di ammissione alla definizione agevolata con la documentazione 7 relativa al pagamento del dovuto ed il deposito dell’istanza di estinzione del procedimento - ancorché relativi alla coobbligata solidale - costituiscono manifestazioni di un’inequivoca rinunzia al ricorso (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, nn. 22118; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2017, n. 23173; Cass., Sez. 6^-5, 7 dicembre 2017, n. 29394; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2018, nn. 7344, 7345 e 7346; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23544; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2019, n. 31021; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2021, n. 34936; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, n. 36040; Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2023, n. 6681). 3. Le spese giudiziali devono essere compensate, considerando la finalità della definizione agevolata di non imporre ai contribuenti ulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti dalla legge (Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29914; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17692; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2022, n. 26026); 4. Stante la cessazione della materia del contendere per l’adesione alla definizione agevolata con l’integrale pagamento del dovuto, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023. 8 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Giacomo IA Stalla