Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2001, n. 5375
CASS
Sentenza 11 aprile 2001

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La controversia risarcitoria promossa dall'Associazione Grossisti di Birra dell'Isontino nei confronti della Camera di commercio di Gorizia, e fondata sull'assunto dell'illegittima determinazione, da parte di quest'ultima, della zona limitrofa alla "zona franca" di Gorizia (con conseguente danno derivato all'associazione stessa per l'illecita concorrenza dei grossisti operanti nella zona franca), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di domanda fondata su una posizione di diritto soggettivo collegata alla carenza di potere dell'ente camerale nella determinazione dell'indicata "zona limitrofa" - che l'art. 2, ultimo comma, legge n. 1438 del 1948 riservava, invece, ad un apposito (e mai emanato) d.P.R. -, senza che, su tale assetto della giurisdizione, incida lo "ius superveniens" di cui all'art. 7, comma terzo, D.L. n. 534 del 1987, nel testo stabilito dalla legge di conversione n. 47 del 1988, in quanto questa disposizione ha carattere innovativo, e non già meramente interpretativo (nonostante il diverso avviso risultante dai lavori preparatori), e non spiega, pertanto, alcuna efficacia retroattiva. (Vedi Corte Cost. Ord. 6 giugno 1989, n. 328).

Il principio secondo il quale la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, pertanto, ove manchi tale presupposto soggettivo (il cosiddetto "rapporto di concorrenzialità"), non esclude la legittima predicabilità dell'illecito concorrenziale anche quando l'atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto (cosiddetto terzo interposto) il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi (non essendo, cioè, concorrente del danneggiato), agisca tuttavia per conto di (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, essendo egli stesso legittimato a porre in essere atti che ne cagionino vantaggi economici. In tal caso, pertanto, il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido, con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre, mancando del tutto siffatto collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l'imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e non anche del successivo art. 2598, con tutte le conseguenti differenze in tema di prova dell'elemento psicologico dell'illecito "de quo" (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, peraltro, confermato, nella specie, la sentenza del giudice di merito, che aveva ritenuto la sussistenza dell'ipotesi concorrenziale tipica ex art. 2598 n. 3 cod. civ. nel comportamento della camera di commercio di Gorizia - che aveva arbitrariamente ampliato i confini della cosiddetta "zona franca" consentendo, in tal modo, ai produttori di birra residenti di estendere la loro attività fiscalmente agevolata al più ampio territorio provinciale in danno dei concorrenti di diversa residenza, chiamati ad affrontare un maggior costo d'impresa - poiché in nessuna delle due fasi di merito era stata sollevata la questione della mancanza di collegamento tra la predetta camera di commercio e gli imprenditori avvantaggiati, e le relative doglianze, rappresentate per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, erano da considerarsi inammissibili in rito, pur se fondate in fatto).

Commentario1

  • 1È concorrenza sleale se l’ex agente costituisce una nuova società alla quale trasferisce notizie riservate apprese durante il rapporto di agenzia, con la finalità…
    Veronica Locatelli · https://www.filodiritto.com/ · 4 febbraio 2019

    La Corte d'Appello di Bologna ha deciso sull'impugnazione della sentenza del Tribunale civile di Modena, nella quale si riconoscevano integrate le condotte prescritte dall'articolo 2598, comma 3 del Codice Civile, relativo agli atti di concorrenza sleale, compiute da una società Alfa – già agente di Beta – per aver costituito la società Gamma insieme a ex collaboratori di Beta, sfruttando indebitamente informazioni riservate e acquisite nel corso in ragione del rapporto pregresso, per trarne indebito vantaggio, a danno di Beta. La sentenza del Tribunale Nonostante fosse stato dimostrato in primo grado che tra la società Alfa e la società Beta, precedentemente legate da rapporto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2001, n. 5375
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5375
Data del deposito : 11 aprile 2001

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