Sentenza 11 aprile 2001
Massime • 2
La controversia risarcitoria promossa dall'Associazione Grossisti di Birra dell'Isontino nei confronti della Camera di commercio di Gorizia, e fondata sull'assunto dell'illegittima determinazione, da parte di quest'ultima, della zona limitrofa alla "zona franca" di Gorizia (con conseguente danno derivato all'associazione stessa per l'illecita concorrenza dei grossisti operanti nella zona franca), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di domanda fondata su una posizione di diritto soggettivo collegata alla carenza di potere dell'ente camerale nella determinazione dell'indicata "zona limitrofa" - che l'art. 2, ultimo comma, legge n. 1438 del 1948 riservava, invece, ad un apposito (e mai emanato) d.P.R. -, senza che, su tale assetto della giurisdizione, incida lo "ius superveniens" di cui all'art. 7, comma terzo, D.L. n. 534 del 1987, nel testo stabilito dalla legge di conversione n. 47 del 1988, in quanto questa disposizione ha carattere innovativo, e non già meramente interpretativo (nonostante il diverso avviso risultante dai lavori preparatori), e non spiega, pertanto, alcuna efficacia retroattiva. (Vedi Corte Cost. Ord. 6 giugno 1989, n. 328).
Il principio secondo il quale la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, pertanto, ove manchi tale presupposto soggettivo (il cosiddetto "rapporto di concorrenzialità"), non esclude la legittima predicabilità dell'illecito concorrenziale anche quando l'atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto (cosiddetto terzo interposto) il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi (non essendo, cioè, concorrente del danneggiato), agisca tuttavia per conto di (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, essendo egli stesso legittimato a porre in essere atti che ne cagionino vantaggi economici. In tal caso, pertanto, il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido, con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre, mancando del tutto siffatto collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l'imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e non anche del successivo art. 2598, con tutte le conseguenti differenze in tema di prova dell'elemento psicologico dell'illecito "de quo" (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, peraltro, confermato, nella specie, la sentenza del giudice di merito, che aveva ritenuto la sussistenza dell'ipotesi concorrenziale tipica ex art. 2598 n. 3 cod. civ. nel comportamento della camera di commercio di Gorizia - che aveva arbitrariamente ampliato i confini della cosiddetta "zona franca" consentendo, in tal modo, ai produttori di birra residenti di estendere la loro attività fiscalmente agevolata al più ampio territorio provinciale in danno dei concorrenti di diversa residenza, chiamati ad affrontare un maggior costo d'impresa - poiché in nessuna delle due fasi di merito era stata sollevata la questione della mancanza di collegamento tra la predetta camera di commercio e gli imprenditori avvantaggiati, e le relative doglianze, rappresentate per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, erano da considerarsi inammissibili in rito, pur se fondate in fatto).
Commentario • 1
- 1. È concorrenza sleale se l’ex agente costituisce una nuova società alla quale trasferisce notizie riservate apprese durante il rapporto di agenzia, con la finalità…Veronica Locatelli · https://www.filodiritto.com/ · 4 febbraio 2019
La Corte d'Appello di Bologna ha deciso sull'impugnazione della sentenza del Tribunale civile di Modena, nella quale si riconoscevano integrate le condotte prescritte dall'articolo 2598, comma 3 del Codice Civile, relativo agli atti di concorrenza sleale, compiute da una società Alfa – già agente di Beta – per aver costituito la società Gamma insieme a ex collaboratori di Beta, sfruttando indebitamente informazioni riservate e acquisite nel corso in ragione del rapporto pregresso, per trarne indebito vantaggio, a danno di Beta. La sentenza del Tribunale Nonostante fosse stato dimostrato in primo grado che tra la società Alfa e la società Beta, precedentemente legate da rapporto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2001, n. 5375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5375 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
REPUB ICA15375 /0 1 IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 125ifee, terro SEZIONE PRIMA CIVILE interferts Coves reserlude Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino Presidente SENOFONTE R.G.N. 12740/99 Cron.11655 Dott. Giovanni Consigliere LOSAVIO Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Rep.1932 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Ud.07/12/00 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE S E NT ENZA Richiesta dopia IL SOLE 24 ORE tooo dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti AGRICOLTURA E CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 11 APR 2001 IL CANCELLIE ARTIGIANATO DI GORIZIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CRESCENZIO 91, presso l'avvocato LAGOZINO N., Richiesta, nopin studio rappresentata e difesa dall'avvocato MAJO AGOSTINO, dal Sig. L per diritt 0000. giusta delega a margine del ricorso;
11 APR. 2001 IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
ASSOCIAZIONE DEI GROSSISTI DI BIRRA DELL'ISONTINO, in CORTE SUPHEMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE persona del Presidente pro tempore, elettivamente Flichiesta nopla studio dal Sig. 6000* 2000 domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 50, pressol'avvocato per didicti 11 APR. 2001 difeso il - 2327 IM TE, rappresentato e -1- dall'avvocato PAOLO TAMARO FISCHER, giusta procura a CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE margine del controricorso;
UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studio dal Sig. PROMOS avverso la sentenza n. 377/98 della Corte d'Appello di per diritti L. 2002 11-04-01 TRIESTE, depositata 1'08/07/98; il IL CANCELLIERE relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udita la UFFICIO COPIE udienza del 07/12/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe Richiesta copia studio dal Sig. LAGO ZINO LAGO Maria BERRUTI;
6000 per diritti 05 LUG. 2001 udito per il ricorrente, l'Avvocato Majo, che ha AL CANCELLIERE chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Associazione Grossisti di Birra dell'Isontino conveniva davanti al Tribunale di Gorizia la camera Commercio di quella provincia atto del 5con di ottobre 1985. Sosteneva che tale ente con proprio regolamento del 1952 aveva arbitrariamente ampliati i confini della zona franca di Gorizia stabiliti dalla legge n. 1438 del 1948, estendendola alla intera provincia. In tal modo aveva consentito agli operatori della birra residenti di estendere la loro attività fiscalmente agevolata al più ampio territorio provinciale a danno dei concorrenti di diversa residenza che affrontavano un maggior costo di impresa. Chiedeva che fosse dichiarata la illiceità sotto il profilo di cui all'art. 2598 C.C. n. 3 del comportamento predetto e che la convenuta fosse condannata a risarcire i danni ad essa arrecati. Resisteva la Camera di Commercio convenuta. Il Tribunale con sentenza non definitiva dichiarava la avvenuta concorrenza sleale e dispo- neva che la liquidazione del risarcimento avvenisse nel prosieguo del giudizio. La Corte di Trieste adita dalla Camera di commercio dichiarava la carenza di giurisdizione dell'AGO. La Associazione attrice esperita ricorso 3 per regolamento di giurisdizione e le sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 9125 del 1994 lo accoglievano dichiarando la giurisdi- zione ordinaria. La causa veniva riassunta davanti alla corte di merito che respingeva l'impugnazione. Per ciò che rileva nella presente fase il secondo giudice osservava, conformemente all'indi- rizzo dato dalla predetta sentenza delle SU, che la legge n. 534 del 1987 che aveva per l'appunto stabilito che per territorio limitrofo alla zona franco cui dovevano essere estese le facilitazioni in questioni, doveva intendersi quello della intera provincia, aveva valore innovativo e non interpre- tativo della più antica legge e delle successive modificazioni che avevano regolato la zonasue franca di Gorizia. Pertanto tale legge contra- riamente a ciò che sosteneva la Camera di commer- cio, non rilevava nella vicenda. La sentenza impugnata quindi accertava nello ampliamento della zona franca avvenuto mediante regolamento una violazione della legge ed una conseguente concor- renza sleale a danno dei commercianti di birra non residenti. Contro questa sentenza ricorre in cassazione con sei motivi la Camera di Commercio di Gorizia. 4 Resiste con controricorso la Associazione Birrai. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo di ricorso la Camera di Commercio di Gorizia lamenta l'omessa considerazione da parte della sentenza impugnata della natura interpretativa dell'art. 7 comma 3 della dlg. n. 534 del 1987. Sostiene che tale carattere interpretativo della norma giustifica la ritenuta coincidenza del territorio avvantaggiato dal regime di zona franca con quello della provincia ritenuto dal regolamento del 1952. pervenuta alla Afferma che la corte merito del regolamento dichiarazione di illegittimità incompleto della medesimo a seguito di un esame vicenda. connesSO motivi, che va 2)- Con il secondo esaminato insieme al primo, la Camera di Commercio lamenta la violazione della suddetta norma. Sostiene che la Corte di merito non si è accorta che le sezioni unite nella citata sentenza non hanno affrontato direttamente il carattere della norma successiva ed hanno quindi solo per obiter cennato ad una sua natura innovativa. Questa contraddetta dai conclusione comunque sarebbe 5 lavori della legge stessa che con preparatori chiarezza ritengono che la zona franca abita sempre avuto i più ampi confini, previsti non a caso dal regolamento camerale, il quale anticipò sempli- cemente il chiarimento del legislatore. 2a) Osserva la corte che le Sezioni Unite con la predetta decisione n. 9125 del 1994 hanno potuto stabilire la giurisdizione ordinaria, ad onta della esistenza di un atto amministrativo, appunto in considerazione della natura innovativa della norma del 1987. La Corte Suprema ha esaminato perciò direttamente il punto in questione il quale costituisce un cardine dell'iter argomentativo per ad affermare il diritto seguito pervenire soggettivo della parte istante collegato alla carenza di potere dell'ente camerale nella determinazione della zona limitrofa, (cfr. pagg. 11 e SS. della sentenza predetta). Sull'assetto della giurisdizione, basato sul discrimine dell'esistenza di un diritto soggettivo per la allegata carenza di potere della p.a., pertanto, non incide lo ius superveniens in questione, secondo le sezioni unite, e si legittima la domanda di risarcimento al G.O. appunto per tale carattere non interpretativo del medesimo. La ricorrente dietro lo schermo del vizio di motivazione e dell'errore di diritto tenta di introdurre nella dalcausa una questione chiusa giudicato che promana dalla sentenza delle sezioni unite, al quale la sentenza impugnata ha cennato in modo esauriente a chiarire il suo percorso argo- mentativo. I due motivi sono inammissibili. 3) Con il terzo motivo di ricorso la Camera di Commercio di Gorizia lamenta la motivazione insufficiente 0 omessa sulla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 2598 C.C. n.
3. Sostiene che la sentenza impugnata è pervenuta alla criticata conclusione a seguito della affermazione della illiceità del regolamento camerale, senza alcun accertamento. 3a) - Con il quarto connesso motivo che deve essere esaminato insieme al precedente la ricor- rente lamenta la violazione della predetta norma dell'art. 2598 C.C. n.
3. Sostiene che la Camera di Commercio ha emesso nella vicenda un atto amministrativo la cui legittimità si presume fino all'annullamento ed ha sempre ottenuto le pre- approvazioni ministeriali. Nella specie scritte inoltre mancherebbe in tale ente la qualità di concorrenziale e terzo interposto nella attività 7 mancherebbe quindi il rapporto di concorrenzialità che costituisce il presupposto della concorrenza sleale. 3b) Osserva il collegio che è esatto ciò che nell'ultima parte del quarto motivo afferma la ricorrente circa la necessità di accertare quale presupposto dell'illecito di cui si discute il rapporto di concorrenzialità. La giurisprudenza di questa corte infatti da tempo ha chiarito che la concorrenza sleale è fattispecie tipica dei soggetti del mercato in concorrenza, perciò essa non è configurabile laddove manchi un tal presup- posto soggettivo. La stessa giurisprudenza tuttavia ha chiarito che può configurarsi l'illecito in questione quando l'atto lesivo del diritto del concorrente viene compiuto da un soggetto, cosiddetto terzo inter- posto, che benchè non possegga egli stesso il requisito in questione giacchè non è concorrente del danneggiato, agisce tuttavia per conto ovvero perché è collegato con un concorrente ed è legit- timato, ciò che essenzialmente conta, a porre in essere atti che ne cagionano il vantaggio. In tal caso il soggetto terzo è solidalmente responsabile con l'imprenditore che si è giovato della sua 8 condotta, (cfr. sul punto Cass. n. 2018 del 1985, 2634 del 1983). Peraltro quanto manca siffatto collegamento tra il terzo autore del lesivo comportamento del principio della correttezza eprofessionale le imprese concorrenti del danneggiato, il terzo stesso risponde ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non ✓ ai sensi del predetto art. 2598 C.C., il quale esprime un parallelo sistema di responsabilità, che come la migliore dottrina rammenta, codifica un non frequente di responsabilità per caso danni mera- mente economici ossia non derivanti dalla lesione di un interesse autonomamente protetto. Differenza di tra l'altro, solo la non poco conto, giacchè, fattispecie di cui all'art. 2598 c.c., in base allo art. 2600 c.C., consente di presumere la colpa, in armonia con la tendenza oggettivistica della mate- ria e liberando per quanto possibile il giudizio psicologici dell'accertamento degli elementi in capo all'agente. Invece quella di cui all'art. 2043 C.C. richiede la prova di ciascuno degli elementi che ne costituiscono la struttura, compresa tra questi la ingiustizia del danno, dalla quale la norma dell'art. 2598 c.c. prescinde. La sentenza impugnata ha ritenuto la 3b)- 9 sussistenza della ipotesi concorrenziale, ed ha esplicitamente individuato la Camera di Commercio quale causa della stessa (vedi a foglio 11) movendo cennata sentenza delle Sezioni anzitutto dalla Unite. Essa ha deciso sulla premessa insuperabile della carenza assoluta di potere da parte della a regolare una materia camera di commercio che spettava alla legge, e facendo altresì riferimento alla notorietà della vicenda ed alle lamentele pubbliche che la regolamentazione contestata aveva suscitato da parte degli imprenditori che si è lesi. Secondo la corte di merito non assumevano contestato in causa che l'emanazione del regola- mento ha comportato una "grossa situazione di svantaggio" per alcuni imprenditori e di vantaggio per altri, ed è "innegabile" che tale effetto è frutto di una normativa "artificiosamente creata ed applicata" dalla Camera di Commercio che ha posto alcuni di fronte ad "un ineluttabile quanto ingiusto stato di fatto”. (cfr. pag. 10 ed 11). Tutta la logica della sentenza dunque mostra che il dibattito processuale si incentrò sulla questione della legittimità del regolamento, dando per scontato il vantaggio che esso, conformemente alla logica della cosiddetta zona franca, affermava per 10 taluni. Di fronte a tale accertamento, non hanno pregio pertanto i rilievi, la cui genericità ha richiesto qualche attività di interpretazione del ricorso da parte del collegio, circa la carenza del rapporto di concorrenzialità, nel senso innanzi precisato in termini generali, tra la Camera di Commercio e gli imprenditori che si affermano danneggiati. Infatti, da un canto la posizione della Camera di Commercio quale ente esponenziale degli interessi delle associazioni e degli imprenditori associati (ancor- chè non si tratti di ente rappresentativo in senso proprio) pacifica in giurisprudenza anche ammini- (cfr. Tar Lazio n. 334 del 1997 in una strativa, fattispecie di legittimazione a rappresentare i viticultori associati), non è mai stata messa in discussione, dall'altro in alcun modo in causa si è fatto questione della mancanza del collegamento che la giurisprudenza richiede per individuare in capo al terzo non imprenditore una responsabilità ai sensi dell'art. 2598 C.C.. In altri termini gli odierni ricorrenti non hanno mai contestato, sotto il profilo specifico che interessa, che il collegamento oggettivo tra la camera di commercio e gli imprenditori che hanno potuto mettere in atto 11 la condotta concorrenziale dannosa sul presupposto indefettibile del regolamento illegittimo del 1952 sia stato consapevolmente diretto a realizzare la interposizione in questione, oltre il pur affermato rilievo istituzionale, e pertanto che non sia in grado di sorreggere la correità della stessa nello illecito specifico. Appare dunque nuova in questa sede la contestazione che dal motivi può trarsi della possibilità di considerare l'ente stesso non imputabile di concorrenza sleale nel senso precisato, perché privo di concollegamento le imprese avvantaggiate dal suo regolamento. I due motivi sono dunque infondati laddove allegano inesistenti violazioni di legge ed inam- missibili nella parte in cui tentano di riesaminare ampliando l'oggetto del i fatti di causa anche dibattito processuale. 4) - Sono infondati infine gli ultimi motivi. Con il quinto la ricorrente lamenta la mancata motivazione sull'elemento psicologico necessario per ritenere un obbligo di risarcimento dei danni. Con il sesto la ricorrente lamenta la violazione della suddetta norma dell'art. 2600 conseguente ancora una volta alla mancata prova della colpa. anticipato l'art. 2600 C.C. Come si è innanzi 12 stabilisce che accertata la concorrenza sleale, come nella specie è avvenuto, la colpa si presume. sintetica- E la impugnata ha, sentenza sia pure richiamato tale fattispecie processuale mente, chiarendo che la responsabilità in questione doveva essere affermata ai sensi degli artt. 2598 e 2600 C.C.. LaIl ricorso deve essere respinto. 5)- delicatezza delle questioni giustifica la compensa- zione delle spese.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di Cassazione. 80000 In Roma il 7 dicembre 2000 330000 In Relatore Il Presidente 2 CANCELLERIA 11 APR 2001 IN EPOSITATA IL CANCELLIERE D Maria Di Nuzza Oggi, panie IL CANCELLIERE UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registra 8 GIU 2001 Scrie 4 versala £27552 جمع icente hent al n. .. P. 11 Dirigente Area Servizi (D.sua Maria Grazia ( PPO) (l II Responsabile Servizio Ate Giudiziari (Dr. M. RACHICHINI) H C